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Mauro Sciarelli » 7.La difesa dell'innovazione


Obiettivi e struttura della lezione

Obiettivo della lezione
Fornire cenni relativi al problema della tutela della proprietà intellettuale dell’innovazione e del processo di registrazione dei brevetti

Struttura della lezione

  • la tutela brevettuale
  • i requisiti
  • la tutela internazionale
  • la tutela del marchio

La tutela dei brevetti

Possono costituire oggetto di brevetto:

le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. [...]“(art 2585 del Codice Civile);

le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale ” art. 45 co 1 DL 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale).

La tutela dei brevetti (segue)

Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un diritto di sfruttamento esclusivo sull’invenzione vietando a terzi di produrla, usarla, metterla in commercio.

Possono costituire oggetto di brevetto:

  • le invenzioni industriali
  • i modelli di utilità
  • i disegni e i modelli

Il monopolio decorre dalla data di presentazione della domanda e dura 20 anni per le invenzioni, 10 anni per i modelli di utilità, 5 anni per i disegni e i modelli.

La tutela dei brevetti: i requisiti

Devono essere verificati alcuni requisiti per la brevettabilità di un’invenzione:

  • novità
  • originalità
  • industrialità
  • liceità
  • sufficiente descrizione

La tutela dei brevetti: i requisiti (segue)

Novità:

  • deve trattarsi di un ritrovato non compreso nello stato della tecnica
  • l’invenzione non deve essere stata precedentemente divulgata con una descrizione scritta o orale, con una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo, quando viene depositata la domanda di brevetto
  • la predivulgazione da parte dell’autore dell’invenzione ne pregiudica la stato di novità rendendola non più brevettabile

Originalità: l’art. 48 DL 30/2005 dice, infatti, che l’attività inventiva sussiste se, per una persona esperta del ramo, l’invenzione non è evidente allo stato della tecnica.

La tutela dei brevetti: i requisiti (segue)

Industrialità:

  • l’invenzione deve poter essere fabbricata e utilizzata in qualsiasi genere di industria, comprese quelle agricole (art. 49 DL 30/2005)
  • deve soddisfare un bisogno dell’ uomo

Liceità

L’invenzione è lecita quando il suo sfruttamento non sia contrario all’ordine pubblico ed al buon costume (art. 50 comma 1 DL 30/2005).

La tutela dei brevetti: i requisiti (segue)

La sufficiente descrizione

E’ necessario, perché la domanda di brevetto sia valida, che l’invenzione sia descritta in modo sufficientemente chiaro e completo, in modo che una persona esperta del settore possa attuarla senza dover fare ulteriori ricerche e senza nemmeno dover selezionare le informazioni utili in mezzo ad altre inutili (art. 51 DL 30/2005).

La domanda di brevetto deve contenere una sola invenzione (art. 161 comma 1 DL 30/2005).

La tutela internazionale dei brevetti

Brevetti europei (EPO)

La registrazione di un brevetto europeo permette di chiedere, attraverso un’unica domanda, la tutela brevettuale nei Paesi attualmente aderenti alla Convenzione di Monaco e di ottenere un titolo che attribuisce, nel territorio degli Stati designati, i medesimi diritti dei rispettivi brevetti nazionali.

I requisiti principali di brevettabilità nel Diritto Brevettuale Europeo sono: la novità, l’attività inventiva (non ovvietà) e l’applicabilità industriale. Le rivendicazioni devono essere chiare e la descrizione deve permettere la riproducibilità dell’invenzione.

La tutela internazionale dei brevetti (segue)

Deposito e registrazione brevetti internazionali (PCT)

Il sistema del Brevetto Internazionale PCT (Patent Cooperation Treaty) consente di richiedere la tutela brevettuale in più di 100 paesi europei ed extraeuropei, attraverso la presentazione di una domanda unica, una preliminare ricerca Internazionale ed un successivo esame ed eventuale concessione ad opera degli Uffici Centrali Brevetti dei singoli paesi designati. La procedura PCT non sostituisce la procedura di rilascio in ogni singolo stato, ma ne facilita la messa in opera, a mezzo di una domanda unica, ed il proseguimento.

La tutela internazionale dei brevetti (segue)

La tutela del marchio

Marchio e segno distintivo.

La nuova impresa ha l’esigenza di difendere anche i segni distintivi dei propri prodotti o servizi, attraverso la registrazione del marchio.

“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di un’altra impresa”

(art. 16 Legge Marchi Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929) .

Requisiti: novità, capacità distintiva, liceità.

I materiali di supporto della lezione

R. Parente, Creazione e sviluppo dell'impresa innovativa, Giappichelli, Torino, 2004, cap.1.

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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