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Paola Coppola » 8.Distribuzione riserve di patrimonio netto


Partecipazioni qualificate

Criteri di individuazione

a) Titoli negoziati in mercati regolamentati:
- Percentuale diritti di voto superiore al 2%
- Percentuale al capitale o al patrimonio superiore al 5%

b) Titoli non negoziati in mercati regolamentati:
- Percentuale diritti di voto superiore al 20%
- Percentuale al capitale o al patrimonio superiore al 25%

Principio dell’alternatività

Distribuzione delle riserve di patrimonio netto

FONTE: art. 47 TUIR, cc. 1/5

Distribuzione di riserve di patrimonio netto
a) Riserve di utili:

  • Riserva legale (tassabili);
  • Riserva di rivalutazione (tassabili);

b) Riserve di capitale.

  • riserve da sovrapprezzo azioni (non tassabili);
  • riserve da interessi di conguaglio (non tassabili);
  • riserve da versamento dei soci (non tassabili);
  • a fondo perduto o in conto futuro aumento capitale sociale (non tassabili).

Presunzione di distribuzione di utili

FONTE: art. 47 TUIR, c. 1

Presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utile rispetto a quelle di capitale presenti nel patrimonio netto

Indipendentemente dalla delibera assembleare si presumono distribuite prima l’utile dell’esercizio, gli utili non distribuiti (accantonati) e le riserve diverse da quelle del comma 5 (formate con poste assimilate al capitale);

Es. = Patrimonio netto:
capitale sociale: € 100.000
versamenti soci a fondo perduto: € 30.000
riserve di utili: € 20.000
utile dell’esercizio: € 5.000

Se si delibera una distribuzione di riserve ai soci di € 30.000, si presume – solo dal punto di vista fiscale – che vengano distribuiti prima “utili” per € 25.000 (riserve + utile dell’esercizio) e riserve di capitale per soli € 5.000.

Presunzione in materia di distribuzione

La norma di riferisce alle riserve di utili “liberamente disponibili “

Non si applica, quindi, alle:

  • Riserva legale;
  • Riserva azioni proprie;
  • Riserve in sospensione d’imposta;
  • (tassabili in occasione dell’effettiva distribuzione ai soci);
  • Utilizzo di riserve a copertura di perdite fiscali;
  • Riserve formate nel regime di trasparenza;
  • ( presunzione inefficace, perché utili comunque già tassati);
  • Riserve distribuite da società non residenti a soci residenti (difficoltà operative) o caso inverso (solo se dividendo tassabile…).

Presunzione inversa

Attenzione: la presunzione può diventare “inversa”….

Nel caso di distribuzione di riserve di capitale per 100, in presenza di utili o di riserve di utili di pari ammontare, scatta la presunzione e si intenderanno distribuite riserve di utili pari a 100

- ante distribuzione

  • valore civilistico del PN:
    • riserve di capitale = 100
    • riserve di utili = 0
  • valore fiscale del PN:
    • riserve di capitale = 0
    • riserve di utili = 100

– post distribuzione

  • valore civilistico del PN:
    • riserve di capitale = O
    • riserve di utili = 0
  • valore fiscale del PN:
    • riserve di capitale = 0
    • riserve di utili = O

Presunzione inversa

Se nell’esercizio successivo venisse deliberata una distribuzione di riserve di utili pari a 100 (presenti nel PN contabile, ma assenti nel valore fiscale del PN) la distribuzione, benché nominalmente concerna riserve di utili riguarderebbe, invece, riserve di capitale

- valore civilistico del PN:

  • riserve di capitale = O
  • riserve di utili = 100

- valore fiscale del PN:

  • riserve di capitale = 100
  • riserve di utili = O

DISTRIBUZIONE:
- non tassabile in capo al socio (ma incidente sul costo fiscale della partecipazione)
Presunzione inversa

Distribuzione di riserve “in costanza di partecipazione”

FONTE: art. 47 TUIR, c. 5

Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta …

Tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni possedute

Distribuzione di riserve “in costanza di partecipazione”

FONTE: art. 47 TUIR, c. 5

… irrilevanza solo ai fini della tassazione all’atto di distribuzione ai soci di mero capitale, ma rilevanza fiscale dell’operazione che rettifica il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione …

Esempio:

- Valore civilistico
Partecipazione: 100
- Distribuzione
riserve di capitale: 20


  • Valore civilistico partecipazione: 100
  • Valore fiscale partecipazione: 80

Distribuzione di riserve “in costanza di partecipazione”

FONTE: art. 47 TUIR, c. 5

  • irrilevanza “momentanea” della distribuzione di riserve di capitali
  • il rimborso delle predette riserve di capitale riduce in ogni caso il valore della partecipazione detenuta dal socio (sia esso persona fisica, impresa o società), con l’effetto di posticipare, in occasione d’una eventuale successiva liquidazione della quota, liquidazione dell’intera società o cessione della partecipazione sociale, l’emersione d’un componente di reddito rimasto sino ad allora latente.


In caso di futura cessione, l’utile da partecipazione per il socio andrà, infatti, determinato dal raffronto tra il corrispettivo ricevuto ed il minor “costo” fiscale delle azioni o quote possedute
e potrà generare plusvalori tassabili

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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