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Paola Coppola » 10.Dividendi in entrata e in uscita


Utili da partecipazione trasnazionali


Utili da partecipazione trasnazionali (segue)

Mitigazione della doppia imposizione: stipula di convenzioni tra stati contro la doppia imposizione.

Modello di convenzione OCSE: principale riferimento degli Stati per determinare soluzioni ai possibili conflitti impositivi che potrebbero sorgere sui redditi trasnazionali.

Modello OCSE: principi convenzionali

a) Prevalenza legislazione dello Stato della fonte

Dividendi distribuiti da società residente in uno dei due Stati contraenti (Stato della fonte) ad azionista residente nell’altro Stato contraente (Stato della residenza) possono essere tassati dal primo Stato (della fonte).

b) Lo Stato di residenza deve garantire la neutralità dell’imposizione sul reddito di fonte estera già tassato

  • Esenzione
  • Credito di imposta
  • Regime della deduzione

Utili in uscita: modello OCSE

In caso di stipula di una convenzione contro la doppia imposizione ex Modello OCSE.

Stato della fonte può prelevare una ritenuta sul dividendo in uscita

Tuttavia se il beneficial owner (soggetto che detiene la partecipazione non residente) è residente in altro Stato contraente, l’aliquota non può eccedere:

  • 5% se il beneficiario effettivo è una società che detiene almeno il 25% del capitale della società estera partecipata;
  • 15% del dividendo in tutti gli altri casi.

Utili in uscita: modello OCSE (segue)

In caso di stipula di una convenzione contro la doppia imposizione ex Modello OCSE vige il principio della prevalenza del diritto internazionale sul diritto interno.

Il regime domestico disciplina la fattispecie sempreché non via sia una disposizione convenzionale più favorevole.

Se, tuttavia, le disposizioni interne dovessero essere più favorevoli, queste hanno precedenza rispetto a quelle convenzionali (art. 169 TUIR).

Diritto interno: utili in entrata

Utili in entrata= Dividendi distribuiti da società partecipate non residenti a soggetti partecipanti residenti.

Duplice regime

a) Società partecipate residenti in un Paese incluso nella white list.

b) Società partecipate residenti in un Paese non inserito nella white list.

NB: la white list rappresenta una lista di Paesi istituita e periodicamente aggiornata con Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze in cui vengono indicati i Paesi che non sono considerati a fiscalità privilegiata.

a) Dividendi in entrata da Paese white list

Applicazione stesso regime previsto per i dividendi nazionali e variabile in base alla natura del soggetto percettore:

a) soggetti IRES: tassazione 5% (esenzione 95%);
b) persone fisiche.

  • Imprenditori: tassazione 49,72 % (Esenzione 50,28%).
  • Non imprenditori:
    • partecipazioni qualificate: Tassazione 49,72 % (Esenzione 50,28%) + ritenuta d’acconto 12,50% sul netto frontiera;
    • partecipazioni non qualificate: imposta sostitutiva 12,50%su dividendo al netto delle ritenute già applicate nello Stato di residenza.

b) Dividendi in entrata da Paese non white list

Tassazione integrale per le partecipazioni qualificate detenute o meno nell’esercizio di impresa.
Imposta sostitutiva del 12,5% per le partecipazioni non qualificate non detenute in regime di impresa da soggetti persone fisiche.

Eccezioni

  • Esenzione per quegli utili distribuiti, ma già tassati per trasparenza al momento della maturazione in capo alla partecipata non residente in un Paese white list (Regime CFC – artt. 168 e 169 TUIR).
  • Applicazione del regime ordinario previsto per gli utili distribuiti da soggetti residenti(tassazione 5% se soggetto IRES o 49,72% se soggetto persona fisica che detiene la partecipazione nell’ esercizio d’impresa) in caso di presentazione ed accoglimento istanza di interpello speciale.

Diritto interno: utili in uscita

Utili in uscita= Dividendi distribuiti da società partecipate residenti a soggetti partecipanti non residenti.

Art. 23, c. 1 lett. b) TUIR

Nei confronti dei non residenti: i dividendi distribuiti da soggetti residenti o da stabili organizzazione di soggetti non residenti si considerano prodotti in Italia (art. 23, c.1, lett. b) e vengono quindi tassati in Italia.

Triplice regime

a) Soggetti partecipanti residenti in un Paese estero.
b) Società partecipanti residenti in un Paese UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE).
c) Società partecipanti residenti in un Paese UE (direttiva madre – figlia).

a) Soggetti partecipanti residenti all’estero

Art. 27, cc. 1, 3 DPR n. 600/1973

I. Applicazione di una ritenuta in uscita a titolo di imposta:

  • 12,50% se:
    • il percettore è una persona fisica non residente che detiene in una società italiana una partecipazione non qualificata;
    • il percettore è un azionista di risparmio;
  • 11% se il percettore è un fondo pensione residente in un Paese dello SEE iscritto nella white list;
  • 27% in tutti gli altri casi.

II. Diritto al rimborso pari ai 4/9 della ritenuta applicata: a condizione che si presenti idonea certificazione da cui risulti che quell’utile è stato tassato in via definitiva anche nello Stato estero del percettore.

b) Società partecipanti residenti in UE o SEE

Art. 27, c. 3-ter, DPR n. 600/1973

Applicazione di una ritenuta in uscita a titolo di imposta dell’1,375 % + diritto al rimborso 4/9 a condizione che:

  • il percettore sia soggetto ad un’imposta sul reddito delle società nello stato di residenza;
  • il percettore risieda in uno Stato membro dell’Unione europea e non rispetti le condizioni ex direttiva madre – figlia;
  • il percettore risieda in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo incluso nella white list;
  • il percettore presenti idonea documentazione in cui si attesti la tassazione a titolo definitivo dell’utile percepito nello Stato di residenza.

c) Società partecipanti residenti in UE (direttiva madre-figlia)


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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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