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Paola Coppola » 12.Le imposte differite e anticipate


Principi ispiratori riforma del diritto societario

Art. 6, L. 366/2001

Eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio.
Previsione di una chiara e precisa regolamentazione delle poste del patrimonio netto in merito a formazione ed utilizzo.
Specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazione in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazione di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie.
Previsione delle condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili internazionali.
Ampliamento delle ipotesi di redazione del bilancio in forma abbreviata e possibilità di redigere un conto economico specificato.
Armonizzazione delle varie innovazioni con la normativa fiscale e fissazione di disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in corso al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme.

Eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio

Art. 1, D. Lgs. n. 6/2003

Abrogazione del comma 2 dell’art. 2426 c.c.

Inserimento nell’attivo di Stato patrimoniale delle voci: C.II.4-bis) Crediti tributari e C.II.4-ter) Imposte anticipate e modifica, nel passivo, della voce B.2) Fondo per imposte, anche differite.

Inserimento nella voce 22) del Conto economico della distinzione tra imposte correnti, differite e anticipate.
Ristrutturazione della voce 14) della Nota integrativa:

  • descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate;
  • indicazione dell’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio, delle motivazioni dell’iscrizione, dell’ammontare non ancora contabilizzato e delle motivazioni relative alla mancata iscrizione.

Riforma del diritto societario

L’informativa in Nota integrativa è volta a descrivere:

  • le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le motivazioni.
  • l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.

Le differenze permanenti

Le differenze permanenti tra risultato economico e risultato fiscale non sono destinate ad annullarsi negli esercizi successivi e non generano imposte anticipate o differite.

Si distinguono in differenze:

a) positive;
b) negative.

Le differenze permanenti positive

Sono originate dalla deducibilità di costi non transitati a conto economico o da ricavi esenti.

Risultato fiscale < Risultato civilistico

Esempi:

  • proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva;
  • proventi che fruiscono dell’esenzione d’imposta.

Le differenze permanenti negative

Sono originate dalla indeducibilità di costi imputati a conto economico o da ricavi imponibili non imputati a conto economico

Risultato Fiscale > Risultato civilistico

Esempi:

  • imposte indeducibili;
  • minusvalenze su partecipazioni aventi i requisiti per l’esenzione;
  • quota indeducibile delle spese relative ad autovetture o telefoni cellulari.

Le differenze temporanee

Le differenze temporanee tra risultato economico e risultato fiscale sono destinate ad annullarsi negli esercizi successivi e generano imposte anticipate o differite.

Si distinguono in differenze:

a) imponibili;
b) deducibili.

Le differenze temporanee (segue)

Temporanee imponibili (differite attive): generano passività future per imposte differite.

Temporanee deducibili (differite passive): generano attività per imposte anticipate (prepagate).

Le imposte differite

Sono generate da differenze temporanee che rinviano la tassazione di materia imponibile agli esercizi successivi mediante la deducibilità anticipata di componenti negativi o la tassazione differita di componenti positivi

Risultato fiscale < Risultato civilistico

Esempi:

  • rateizzazione plusvalenze ex. art. 86 co. 4 TUIR;
  • dividendi rilevati per competenza e tassati per cassa.

Le imposte anticipate

Sono generate da differenze temporanee che anticipano la tassazione di materia imponibile mediante il rinvio della deducibilità di costi negli esercizi futuri o la tassazione in via anticipata di componenti positivi .

Il P.C. n. 25 stabilisce che le suddette imposte vanno accertate solo qualora vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Risultato fiscale > Risultato civilistico

Esempi:

  • accantonamenti civilistici superiori a quelli fiscalmente rilevanti;
  • spese di manutenzione ordinaria superiori al 5%;
  • costi rilevati per competenza e deducibili per cassa: es. compensi agli amministratori.

Differenze permanenti e temporanee


Esempio


Esempio (segue)


I materiali di supporto della lezione

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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