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Paola Coppola » 11.La participation exemption


La participation exemption

Ratio della nuova disciplina

  • Adeguamento ordinamento tributario italiano a quello di altri paesi industrializzati (es. Lussemburgo e Olanda) ed evitare pianificazioni con paesi in cui vige un regime agevolato.
  • Tassazione di tipo definitivo sulle società partecipate dove si è prodotta la materia imponibile.
  • Evitare doppia imposizione (anche se soltanto parzialmente) degli utili già conseguiti o conseguibili che dovranno essere tassati in via definitiva presso la società che li ha prodotti, incorporati nella plusvalenza ceduta.

Effetti

Abolizione del credito d’imposta sui dividendi.

Indeducibilità (parziale per i “soggetti IRPEF”) delle minusvalenze da realizzo.

Abrogazione del regime di imposta sostituiva del 19% sulle plusvalenze derivanti da operazioni straordinarie (per incoraggare cessione di partecipazioni, anziché cessione di aziende).

Requisiti per l’esenzione

  • Possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo (mese precedente a quello dell’avvenuta cessione (c.d. holding period).
  • Classificazione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.
  • Residenza della partecipata in un paese appartenente alla c.d. “white list” (fino alla sua approvazione: non appartenente alla c.d. “black list”) ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso (salva procedura di interpello speciale).
  • Esercizio da parte della società partecipata di attività commerciale (art. 55 TUIR) ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.

Periodo minimo di possesso

Possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione (c.d. holding period).

In caso cessione parziale della partecipazione, acquisita in date differenti, per l’individuazione della quota di partecipazione ceduta si applica il criterio LIFO per data di acquisizione (è infatti previsto che si considerano “cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente”).

Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie

Classificazione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.

“Primo bilancio chiuso” e non bilancio approvato.
La prima scelta è vincolante per l’intero periodo di possesso della partecipazione.

NB: Irrilevanza di un’eventuale riclassificazione in bilancio della partecipazione.

Residenza partecipata

Residenza della partecipata in un paese appartenente alla c.d. “white list“.

La residenza in un Paese diverso da quelli a fiscalità privilegiata deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo antecedente la cessione delle partecipazioni.

Residenza partecipata (segue)

Residenza della partecipata in un paese appartenente alla c.d. “white list“.

Se la società partecipata è residente in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, il soggetto partecipante che intenda usufruire della participation exemption dovrà dimostrare, a seguito dell’esercizio dell’interpello effettuato secondo le modalità previste dal comma 5, lett. b), dell’art. 167 del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del possesso della partecipazione, l’effetto di localizzare i redditi in Paesi a fiscalità privilegiata rientranti nella black list.

Commercialità partecipata

Esercizio da parte della società partecipata di attività commerciale ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.

Nozione di attività commerciale rilevante ex art. 55 TUIR

Presunzione di commercialità:

  • società con titoli negoziati in mercati regolamentati;
  • plusvalenze realizzate mediante cessione in sede di OPV (offerte pubbliche di vendita).

Presunzione di non commercialità

Società il cui patrimonio è prevalentemente (secondo i valori correnti) costituito da beni immobili diversi da:

  • fabbricati e impianti utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa;
  • immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività d’impresa (immobili-merce).

Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa:

  • gli immobili concessi in locazione finanziaria e
  • i terreni su cu la società partecipata svolge attività agricole non concessi in comodato o locazione.

Partecipazioni in società holding

Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni (c.d. holding di partecipazioni), i requisiti di residenza e commercialità:

  • si riferiscono alle società indirettamente partecipate;
  • si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

Ambito oggettivo di applicazione del regime

Il regime si applica alle plusvalenze relative a:

  • quote di partecipazione in soggetti passivi IRES (Spa, Sapa, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione residenti, enti pubblici e privati diversi dalle società residenti, società e enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti);
  • quote di partecipazione in società di persone di natura commerciale (solo Snc e Sas);
  • strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’articolo 44 del TUIR;
  • contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili di cui all’articolo 109, comma 9, lett. b), del TUIR (diversi da quelli con apporto di solo lavoro).

Ambito oggettivo di applicazione del regime (segue)

Il regime di esenzione risulta applicabile per le plusvalenze realizzate mediante:

  • cessione a titolo oneroso, vale a dire compravendita, permuta, conferimenti in società;
  • assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
  • scioglimento del vincolo sociale limitatamente a un socio (recesso, esclusione, morte), riduzione del capitale ovvero di liquidazione, anche concorsuale, della società.

Diversamente, le plusvalenze relative agli strumenti finanziari similari alle azioni ed ai contratti di associazione in partecipazione sono esenti solo se realizzate mediante cessione a titolo oneroso e non anche negli altri casi sopra indicati.

Ambito oggettivo di applicazione del regime (segue)

Rientrano tra le ipotesi rilevanti di realizzo anche quella disciplinata dall’art. 166, comma 1, del TUIR.

Tale articolo dispone che “costituisce realizzo” – al valore normale – anche il trasferimento all’estero della sede o della residenza della società partecipante, salvo che i componenti dell’azienda o il complesso aziendale non siano confluiti in una stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato (cfr. circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, paragrafo 2.2).

Determinazione della plusvalenza

Per la determinazione delle plusvalenze esenti da imposta, l’art. 87, comma 1, del TUIR rinvia alle disposizioni del precedente art. 86

Nelle ipotesi di realizzo della partecipazione mediante cessione a titolo oneroso o mediante risarcimento anche in forma assicurativa, “la plusvalenza e’ costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato“, quest’ultimo pari al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

In caso di assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, “la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni”.

Scioglimento vincolo sociale e liquidazione società

Nei casi di scioglimento del vincolo sociale limitatamente a un socio (recesso, esclusione, morte), di riduzione del capitale ovvero di liquidazione, anche concorsuale, della società, occorre individuare le somme e i beni ricevuti dai soci a titolo di ripartizione delle riserve o fondi “di capitale”, ossia:

  • sopraprezzi di emissione delle azioni o quote;
  • interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote;
  • versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale;
  • saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.

La distribuzione di tali riserve determina innanzitutto la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute.

Nell’ipotesi in cui l’importo delle riserve “di capitale” ricevute ecceda il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute, all’eccedenza si applica l’esenzione se sussistono tutti i requisiti previsti dall’art. 87 del TUIR.

Scioglimento vincolo sociale e liquidazione società (segue)

La distribuzione di tali riserve determina innanzitutto la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute.

Nell’ipotesi in cui l’importo delle riserve “di capitale” ricevute ecceda il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute, all’eccedenza si applica l’esenzione se sussistono tutti i requisiti previsti dall’art. 87 del TUIR.

Scioglimento vincolo sociale e liquidazione società (segue)

Esempio

a) Prezzo pagato per la partecipzione = val. fiscale riconosciuto ………………………….3.000

b) Somma ricevuta dal socio…………………………………………………………………………. 4.500

c) Di cui, a titolo di riparazione di capitale e riserve di capitale ……………………………4.000

La differenza tra c) e a), pari a 1.000, sarà assoggettato al regime delle plusvalenze e si qualificherà per l’esenzione, se ricorrono i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR.

La differenza tra b) e c), ossia l’eccedenza delle somme distribuite a titolo di ripartizione delle riserve diverse da quelle di capitale, pari a 500, costituirà un utile ai sensi dell’art. 89 del TUIR.

Participation exemption per i soggetti IRES

Per quanto concerne la misura dell’esenzione, con l’entrata in vigore del DL 203/2005 prima e della legge 248/2005 poi, è stata abrogata la possibilità di esenzione totale delle plusvalenze con conseguente emersione di una quota imponibile della stessa.

Aliquote di esenzione applicabili:

  • cessioni effettuate fino al 3 ottobre 2005: 100%;
  • cessioni effettuate dal 4 ottobre 2005 al 2 dicembre 2005: 95%;
  • cessioni effettuate dal 3 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006: 91%;
  • cessioni effettuate dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 84%;
  • cessioni effettuate dal 1° gennaio 2008: 95%.

Regime delle minusvalenze per i soggetti IRES

Se correlate a partecipazioni aventi i requisiti per l’esenzione: irrilevanza delle minusvalenze da realizzo.

Se correlate a partecipazioni non aventi i requisiti per l’esenzione: deducibilità totale.

Minusvalenze da valutazione: sempre indeducibili.

(A)simmetria plusvalenze – minusvalenze

Soggetti IRES

Partecipazione eligibili per l’esenzione

  • Plusvalenze: Esenzione al 95% (dal 1° gennaio 2008) se partecipazione posseduta da + di 12 mesi (prima 18).
  • Minusvalenze: Sempre indeducibili TOTALMENTE se partecipazione posseduta da almeno 12 mesi.

Participation exemption per soggetti IRPEF

Se le plusvalenze sono realizzate da persone fisiche esercenti attività d’impresa o da società di persone commerciali.

Tassazione per il 49,72% della plusvalenza (fino al 31.12.2008: 40%).

Regime delle minusvalenze per i soggetti IRPEF

Se correlate a partecipazioni aventi i requisiti per l’esenzione: deducibilità parziale pari al 49,72% (fino al 31.12.2008: 40%) delle minusvalenze da realizzo.

Se correlate a partecipazioni non aventi i requisiti per l’esenzione: deducibilità totale.

Minusvalenze da valutazione: sempre indeducibili.

Partecipazioni non aventi i requisiti per l’esenzione

Tassazione ordinaria nel periodo di realizzo ovvero frazionata, se la partecipazione è stata iscritta nella categoria delle immobilizzazione finanziaria negli ultimi tre bilanci, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

A tal fine, si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente.

Cessione di azioni proprie

Nel caso di cessione obbligatoria di azioni proprie (art. 2357, c. 4, 2357-bis, c. 2, e 2359-ter, c.c.) o di partecipazioni reciproche (art. 121 D.Lgs. n. 58/98) il regime della participation exemption è applicabile a condizione che ricorrano tutti i requisiti previsti dall’art. 87 del TUIR.

Per le partecipazioni diverse da quelle qualificate per l’esenzione, l’art. 82 del TUIR riconosce la possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate in tali casi, a prescindere dal requisito temporale del possesso “triennale” previsto dall’art. 86, comma 4, del TUIR.

Cessione d’azienda

Se la partecipazione viene ceduta unitamente all’azienda la participation exemption non è applicabile.

Regime della tassazione delle plusvalenze da cessione d’azienda:

  • tassazione separata se azienda posseduta da persona fisica da almeno 5 anni;
  • tassazione rateizzata fino a un massimo di 5 esercizi in quote costanti se azienda posseduta per almeno tre anni (non per cessione unica azienda imprenditore individuale);
  • tassazione ordinaria integrale nell’esercizio del realizzo.
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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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