Ratio della nuova disciplina
Abolizione del credito d’imposta sui dividendi.
Indeducibilità (parziale per i “soggetti IRPEF”) delle minusvalenze da realizzo.
Abrogazione del regime di imposta sostituiva del 19% sulle plusvalenze derivanti da operazioni straordinarie (per incoraggare cessione di partecipazioni, anziché cessione di aziende).
Possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione (c.d. holding period).
In caso cessione parziale della partecipazione, acquisita in date differenti, per l’individuazione della quota di partecipazione ceduta si applica il criterio LIFO per data di acquisizione (è infatti previsto che si considerano “cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente”).
Classificazione della partecipazionenella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.
“Primo bilancio chiuso” e non bilancio approvato.
La prima scelta è vincolante per l’intero periodo di possesso della partecipazione.
NB: Irrilevanza di un’eventuale riclassificazione in bilancio della partecipazione.
Residenza della partecipatain un paese appartenente alla c.d. “white list“.
La residenza in un Paese diverso da quelli a fiscalità privilegiata deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo antecedente la cessione delle partecipazioni.
Residenza della partecipatain un paese appartenente alla c.d. “white list“.
Se la società partecipata è residente in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, il soggetto partecipante che intenda usufruire della participation exemption dovrà dimostrare, a seguito dell’esercizio dell’interpello effettuato secondo le modalità previste dal comma 5, lett. b), dell’art. 167 del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del possesso della partecipazione, l’effetto di localizzare i redditi in Paesi a fiscalità privilegiata rientranti nella black list.
Esercizio da parte della società partecipata di attività commerciale ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.
Nozione di attività commerciale rilevante ex art. 55 TUIR
Presunzione di commercialità:
Società il cui patrimonio è prevalentemente (secondo i valori correnti) costituito da beni immobili diversi da:
Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa:
Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni (c.d. holding di partecipazioni), i requisiti di residenza e commercialità:
Il regime si applica alle plusvalenze relative a:
Il regime di esenzione risulta applicabile per le plusvalenze realizzate mediante:
Diversamente, le plusvalenze relative agli strumenti finanziari similari alle azioni ed ai contratti di associazione in partecipazione sono esenti solo se realizzate mediante cessione a titolo oneroso e non anche negli altri casi sopra indicati.
Rientrano tra le ipotesi rilevanti di realizzo anche quella disciplinata dall’art. 166, comma 1, del TUIR.
Tale articolo dispone che “costituisce realizzo” – al valore normale – anche il trasferimento all’estero della sede o della residenza della società partecipante, salvo che i componenti dell’azienda o il complesso aziendale non siano confluiti in una stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato (cfr. circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, paragrafo 2.2).
Per la determinazione delle plusvalenze esenti da imposta, l’art. 87, comma 1, del TUIR rinvia alle disposizioni del precedente art. 86
Nelle ipotesi di realizzo della partecipazione mediante cessione a titolo oneroso o mediante risarcimento anche in forma assicurativa, “la plusvalenza e’ costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato“, quest’ultimo pari al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
In caso di assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, “la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni”.
Nei casi di scioglimento del vincolo sociale limitatamente a un socio (recesso, esclusione, morte), di riduzione del capitale ovvero di liquidazione, anche concorsuale, della società, occorre individuare le somme e i beni ricevuti dai soci a titolo di ripartizione delle riserve o fondi “di capitale”, ossia:
La distribuzione di tali riserve determina innanzitutto la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute.
Nell’ipotesi in cui l’importo delle riserve “di capitale” ricevute ecceda il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute, all’eccedenza si applica l’esenzione se sussistono tutti i requisiti previsti dall’art. 87 del TUIR.
La distribuzione di tali riserve determina innanzitutto la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute.
Nell’ipotesi in cui l’importo delle riserve “di capitale” ricevute ecceda il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute, all’eccedenza si applica l’esenzione se sussistono tutti i requisiti previsti dall’art. 87 del TUIR.
Esempio
a) Prezzo pagato per la partecipzione = val. fiscale riconosciuto ………………………….3.000
b) Somma ricevuta dal socio…………………………………………………………………………. 4.500
c) Di cui, a titolo di riparazione di capitale e riserve di capitale ……………………………4.000
La differenza tra c) e a), pari a 1.000, sarà assoggettato al regime delle plusvalenze e si qualificherà per l’esenzione, se ricorrono i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR.
La differenza tra b) e c), ossia l’eccedenza delle somme distribuite a titolo di ripartizione delle riserve diverse da quelle di capitale, pari a 500, costituirà un utile ai sensi dell’art. 89 del TUIR.
Per quanto concerne la misura dell’esenzione, con l’entrata in vigore del DL 203/2005 prima e della legge 248/2005 poi, è stata abrogata la possibilità di esenzione totale delle plusvalenze con conseguente emersione di una quota imponibile della stessa.
Aliquote di esenzione applicabili:
Se correlate a partecipazioni aventi i requisiti per l’esenzione: irrilevanza delle minusvalenze da realizzo.
Se correlate a partecipazioni non aventi i requisiti per l’esenzione: deducibilità totale.
Minusvalenze da valutazione: sempre indeducibili.
Soggetti IRES
Partecipazione eligibili per l’esenzione
Se le plusvalenze sono realizzateda persone fisiche esercenti attività d’impresao da società di persone commerciali.
Tassazione per il 49,72% della plusvalenza (fino al 31.12.2008: 40%).
Se correlate a partecipazioni aventi i requisiti per l’esenzione: deducibilità parziale pari al 49,72% (fino al 31.12.2008: 40%) delle minusvalenze da realizzo.
Se correlate a partecipazioni non aventi i requisiti per l’esenzione: deducibilità totale.
Minusvalenze da valutazione: sempre indeducibili.
Tassazione ordinaria nel periodo di realizzo ovvero frazionata, se la partecipazione è stata iscritta nella categoria delle immobilizzazione finanziaria negli ultimi tre bilanci, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
A tal fine, si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente.
Nel caso di cessione obbligatoria di azioni proprie (art. 2357, c. 4, 2357-bis, c. 2, e 2359-ter, c.c.) o di partecipazioni reciproche (art. 121 D.Lgs. n. 58/98) il regime della participation exemption è applicabile a condizione che ricorrano tutti i requisiti previsti dall’art. 87 del TUIR.
Per le partecipazioni diverse da quelle qualificate per l’esenzione, l’art. 82 del TUIR riconosce la possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate in tali casi, a prescindere dal requisito temporale del possesso “triennale” previsto dall’art. 86, comma 4, del TUIR.
Se la partecipazione viene ceduta unitamente all’azienda la participation exemption non è applicabile.
Regime della tassazione delle plusvalenze da cessione d’azienda:
1. I soggetti passivi dell'IRES
2. I soggetti passivi dell'IRES: gli enti non commerciali
3. Il terzo settore: le onlus e l'impresa sociale
5. I soggetti passivi dell'IRES: la società europea
6. I soggetti passivi dell'IRES: il trust
7. Gli utili da partecipazione
8. Distribuzione riserve di patrimonio netto
9. Lo scioglimento del vincolo sociale
10. Dividendi in entrata e in uscita
11. La participation exemption
12. Le imposte differite e anticipate
13. Il disinquinamento del bilancio
14. I principi contabili internazionali: riflessi fiscali
15. Regime di tassazione dei gruppi societari: la trasparenza
16. Regime di tassazione dei gruppi societari: il consolidato
1. I soggetti passivi dell'IRES
2. I soggetti passivi dell'IRES: gli enti non commerciali
3. Il terzo settore: le onlus e l'impresa sociale
5. I soggetti passivi dell'IRES: la società europea
6. I soggetti passivi dell'IRES: il trust
7. Gli utili da partecipazione
8. Distribuzione riserve di patrimonio netto
9. Lo scioglimento del vincolo sociale
10. Dividendi in entrata e in uscita
11. La participation exemption
12. Le imposte differite e anticipate
13. Il disinquinamento del bilancio
14. I principi contabili internazionali: riflessi fiscali
15. Regime di tassazione dei gruppi societari: la trasparenza
16. Regime di tassazione dei gruppi societari: il consolidato
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