Vai alla Home Page About me Courseware Federica Virtual Campus 3D Gli eBook di Federica
 
Il Corso Le lezioni del Corso La Cattedra
 
Materiali di approfondimento Risorse Web Il Podcast di questa lezione

Paola Coppola » 14.I principi contabili internazionali: riflessi fiscali


I principi contabili internazionali e nazionali

I principi contabili internazionali

Sono emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB), organismo privato e indipendente, avente sede a Londra, composto da 14 membri, provenienti da 9 Paesi diversi, costituito nel 1973 come IASC, riformato nel 2001.

Emana gli International Accounting Standards (IAS, sino al 2001), ora IFRS (International Financial Reporting Standards).

I principi contabili internazionali e nazionali (segue)

I principi contabili nazionali

Il codice civile (art. 2423 e s.) detta le regole che disciplinano la formazione del bilancio d’esercizio.

La normativa civile è affiancata e completata, per tutti gli aspetti tecnici che non riesce a definire, dai Principi contabili, insieme di regole che hanno origine nell’iniziativa privata, emanati, nel nostro Paese, dai Consigli naziona-li dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri, e ora dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

I principi contabili internazionali (PCI)

I principi contabili internazionali prendono il nome di:

  • IAS (International Accounting Standards), con riferimento a quei documenti ancora in vigore, emanati in precedenza dallo International Accounting Standards Committee (IASC), che ora vengono aggiornati dallo IASB;
  • IFRS (International Financial Reporting Standards), con riferimento ai nuovi documenti direttamente emanati dallo IASB e ai documenti che sono frutto di una rielaborazione sostanziale di “vecchi” IAS compiuta dallo IASB.

I PCI: normativa comunitaria e nazionale

Normativa comunitaria

  • Regolamento 1606/2002 CE
  • Regolamento 1725/2003 CE
  • Regolamento 707/2004 CE
  • Regolamento 2236/2004 CE
  • Regolamento 2237/2004 CE
  • Regolamento 2238/2004 CE
  • Direttiva 2001/65 CE
  • Direttiva 2003/51 CE

Normativa nazionale

  • Legge n. 306/2003 (Legge comunitaria 2003)
  • Decreto legislativo n. 394/2003
  • Decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 per le opzioni previste dal regolamento 1606/2002 CE
  • Legge comunitaria 2004
  • Legge finanziaria 2008

Regolamenti 2236-2237-2238/2004 CE


I PCI: le regole dettate dalla UE

Il regolamento 1606/2002 ha imposto a tutte le società quotate nella UE di redigere il proprio bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali a partire dal 1° gennaio 2005.
Il regolamento concede la possibilità agli Stati membri, in sede di recepimento della normativa, di prevedere l’estensione facoltativa dei principi contabili internazionali al:

  • bilancio d’esercizio delle società quotate;
  • bilancio d’esercizio e consolidato delle società non quotate.

Il recepimento in Italia dei PCI

Soggetti obbligati all’adozione dei PEC (art.25, Legge 31.10.2003, n.306)

  • Società quotate per la redazione del Bilancio d’esercizio.
  • Società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico per la redazione del Bilancio d’esercizio e consolidato.
  • Banche e intermediari finanziari, sottoposti a vigilanza da parte della Banca d’Italia, per la redazione del Bilancio d’esercizio e consolidato.
  • Imprese di assicurazione per la redazione del Bilancio consolidato.
  • Imprese di assicurazione perla redazione del Bilancio d’esercizio (solo nell’ipotesi in cui siano quotate e non redigano il Bilancio consolidato).

Le principali novità dei PCI per i bilanci italiani


La valutazione al fair value: lo IAS 39

Fair value: “l’ammontare per il quale un’attività può essere scambiata o una passività può essere estinta tra parti indipendenti, consapevoli e disponibili a concludere l’operazione“.

Il fair value è quindi un valore corrente, che coincide, quando questo esiste, nel valore di scambio che si forma in un mercato perfettamente efficiente , in antitesi con il principio di valutazione al costo, cui si basa il sistema dei PC italiani.

Es: il fair value di uno strumento finanziario quotato in borsa = prezzo dello stesso sul mercato.

La rilevanza della valutazione al fair value

Aumenta la rilevanza dell’informazione di bilancio (dati più vicini alla realtà), ma diminuisce l’affidabilità e la verificabilità del dato.

Gli utili o le perdite d’esercizio dipendono non solo dai risultati realizzati, ma anche dai plus- e minus-valori determinati su elementi patrimoniali valutati al fair value, ovvero, sui risultati maturati.

Contrasto e conseguente disapplicazione del principio di prudenza, secondo cui “i ricavi si rilevano solo se realizzati, le perdite anche se non realizzate”.

Rilevanza fiscale dell’adozione dei PCN


Rilevanza fiscale dell’adozione dei PCI


Rilevanza fiscale dell’adozione dei PCI

L’articolo 25 della legge n. 306/2003 ha previsto l’eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d’impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazionali, stabilendo altresì che da quanto sopra “non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato…”

Le alternative per eliminare tali discrepanze

  • Definire regole per eguagliare il risultato calcolato con gli IAS a quello che si sarebbe determinato applicando i PCN.
  • Definire regole per eguagliare il risultato calcolato con i PCN a quello che si sarebbe determinato applicando gli IAS.
  • Definire regole che portino alla determinazione di un unico reddito imponibile a prescindere dal sistema contabile utilizzato.

Le scelte del legislatore fiscale italiano

  • Si parte dalla dissociazione gia’ esistente tra risultato civilistico e reddito d’impresa.
  • Introduzione di nuove variazioni in aumento e in diminuzione per chi adotta gli IAS.

Ratio: irrilevanza fiscale adozione IAS

  • Valutazione al fair value: variaz. in diminuz. se si rileva in CE un plusvalore rispetto a quanto iscritto in bilancio l’esercizio precedente.
  • Variazioni in aumento e successive variazioni in diminuzione per far confluire a reddito componenti positivi e negativi non imputabili a Conto Economico, ma direttamente a patrimonio. Ad es.: per le spese per studi che secondo gli IAS non sono capitalizzabili.

Il D.Lgs. n. 38/2005

Prime modifiche al TIUR per i soggetti che adottano i PCI

Le norme più rilevanti

  • Art. 83: risultato del CE da aumentare o diminuire dei componenti imputati direttamente al patrimonio a seguito dell’applicazione dei PCI, prima di procedere all’applicazione delle variazioni in aumento o in diminuzione per l’ottenimento della Base imponibile.
  • Art. 109, c. 4: si considerano imputate a CE le componenti imputate a patrimonio sulla base dell’applicazione degli IAS.
  • Art. 110, c. 3 e 4: ininfluenza reddito imponibile delle differenza di cambio per le poste in valuta derivanti dal sistema contabile utilizzato poiché si applica sempre la valutazione al momento della loro formazione e non al giorno di chiusura dell’esercizio.

La Finanziaria 2008 e gli IAS: inversione di rotta

Commi da 58 a 62, Art.1, della Legge 244/2007

  • Determinazione del reddito imponibile volte alla semplificazione nel senso di ridurre il principio di neutralità introdotto dal D.Lgs. n. 38/2005 e di realizzare una maggiore derivazione dell’imponibile fiscale dalle risultanze di bilancio.
  • Attribuzione al Ministro dell’Economia e delle Finanze della competenza all’emanazione di provvedimenti volti alla semplificazione della determinazione del reddito dei soggetti tenuti all’adozione degli IAS/IFRS (cfr. DM 1.4.2009, n. 48).

Ratio: rafforzamento del principio di derivazione dell’imponibile dal bilancio anche per i soggetti che adottano gli ias.

La determinazione del reddito complessivo

Modifiche all’art.83 TUIR

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 , valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili.

Abrogata la previsione sulla base della quale dovevano essere operate variazioni in aumento ed in diminuzione corrispondenti ai componenti che per effetto degli IAS vengono imputati direttamente a patrimonio.

Viene stabilito anche per i soggetti IAS, il principio di derivazione in base al quale il reddito imponibile scaturisce dalle risultanze di bilancio

Nuova definizione di immobilizzazioni finanziarie

Modifiche all’Art. 85 TUIR

Introduzione del comma 3-bis

Per i soggetti IAS, a prescindere dall’iscrizione in bilancio, sono considerati immobilizzazioni finanziarie tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione per i quali si applica la fair value option.

La rilevanza fiscale della valutazione al fair value

Modifiche all’Art. 94 TUIR

Introduzione del comma 4-bis

La valutazione dei titoli non immobilizzati, effettuata sulla base degli IAS, assume rilevanza anche ai fini fiscali anche se difforme dalle previsioni disposte per gli altri soggetti dallo stesso art. 94.

Azioni, quote e strumenti finanziari assimilati

Novità legge finanziaria 2008

  • Per le partecipazioni di trading (detenute per la negoziazione), quotate e non, è attribuita rilevanza fiscale ai maggiori o minori valori iscritti e stabilita l’integrale tassazione dei dividendi (eliminato il problema del dividend washing).
  • Per le partecipazioni che si considerano immobilizzate restano irrilevanti le plus e le minus da valutazione e la detassazione dei dividendi.
  • E’ stato introdotto un particolare meccanismo per quelle con i requisiti per la pex che vengono cedute prima dei 12 mesi: rettifica del costo della partecipazione in misura pari ai dividendi esclusi incassati nel periodo di detenzione, relativi alla partecipazione (eliminato il problema del dividend washing).

Marchi ed avviamento

Modifiche all’Art. 103 TUIR

Introduzione del comma 3-bis

Per i soggetti IAS(a prescindere dall’imputazione a conto economico),la deduzione dei costi per marchi ed avviamento,è ammessa secondo la regola ordinariadi 1/18 del costo/valore.

Per tali valori viene meno il principio di previa imputazione a CE (ex art. 109, TUIR).

IAS, bilancio e fiscalità: lo status quo

Il legislatore, con la Finanziaria 2008, ha voluto stabilire per chi adotta gli IAS una più forte dipendenza della determinazione dell’imponibile dal bilancio d’esercizio.

Criticità

  • La scelta del legislatore è opposta a quella che ha prevalso in un primo momento, essendo ora prevista nel nostro ordinamento una duplice modalità di tassazione dell’imponibile, a seconda che il soggetto passivo adotti o meno gli IAS/IFRS.
  • Per i soggetti che adottano gli IAS/IFRS la tendenza è quella di tassare un reddito potenziale e non effettivo.
  • Introduzione di una maggiore aleatorietà in sede di determinazione dell’imponibile … ma anche con riferimento al potere di accertamento dell’Agenzia delle entrate …
  • Contenuti protetti da Creative Commons
  • Feed RSS
  • Condividi su FriendFeed
  • Condividi su Facebook
  • Segnala su Twitter
  • Condividi su LinkedIn
Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

Fatal error: Call to undefined function federicaDebug() in /usr/local/apache/htdocs/html/footer.php on line 93