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Paola Coppola » 6.I soggetti passivi dell'IRES: il trust


Il Trust


La struttura del trust

Un soggetto A (settlor) trasferisce con atto inter vivos o mortis causa ad un soggetto B (trustee) la proprietà su di uno o più beni immobili o mobili (trust fund) con l’incarico di utilizzare gli stessi a vantaggio di un soggetto C (beneficiary) per il perseguimento di uno scopo fino a determinata scadenza.


L’oggetto del trust


I soggetti del trust: il settlor (disponente)

Persona fisica o giuridica con piena capacità di agire la cui volontà, da cui deriva la costituzione del trust, non deve essere viziata, pena la nullità del negozio.

A) Pone in essere due negozi:

  1. negozio costitutivo: regolare le modalità attraverso cui il trustee dovrà attenersi all’amministrazione del trust fund
  2. negozio dispositivo: attuare il trasferimento di beni dal disponente al trustee

B) Può agire contro il trustee destituendolo dalla carica.

C) Può nominare un protector (guardiano) del trustee.

I soggetti del trust: il trustee

Titolare di ogni diritto sul patrimonio immesso in trust e responsabile esclusivamente per il raggiungimento degli obiettivi dello stesso (e non dei beni/diritti immessi).

A) Gode di ampia libertà di disposizione e amministrazione del trust fund con il limite di rispettare lo scopo.

B) Non può godere dei frutti del trust fund.

C) Può ricevere un compenso.

I soggetti del trust: il beneficiary

Soggetto a favore del quale il trustee amministra il patrimonio in trust ed al quale lo stesso sarà trasferito alla scadenza prevista.

A) Per la durata del trust, gode di una tutela di natura personale e non reale.

B) titolare di situazioni giuridiche equitative verso il trustee e non sul patrimonio in trust.

Gli effetti giuridici del trust

Non si crea un nuovo soggetto di diritto, ma quanto trasferito al trustee diviene oggetto di un patrimonio separato dal suo patrimonio personale (separatio bonorum).

Attribuzione al beneficiario di una situazione giuridica soggettiva opponibile ai terzi.

Le varie tipologie di trust (common law)

Trust espressamente istituiti: costituiti mediante dichiarazione di volontà espressa del disponente (inter vivos o mortis causa).
Trust non espressamente istituiti: sorti in base a disposizioni di legge e non per volontà del settlor.
Trust statici: disponente e trustee coincidono.
Trust dinamici: disponente e settlor non coincidono.
Trust in parte statici e in parte dinamici: settlor e trustee coincidono ma vi sono più soggetti beneficiari nello stesso trust.
Trust di scopo: manca il beneficiario ed il trasferimento del diritto da parte del disponente è finalizzato al raggiungimento di uno scopo.
Trust discrezionali: è il trustee a decidere come ripartire tra più beneficiari i frutti del trust fund , mentre ai beneficiari viene solo attribuito il diritto di vedere correttamente esercitata la discrezionalità del trustee.
Trust protettivi: attribuzione delle rendite derivanti dai beni in trust al verificarsi di eventi individuati dal beneficiario.

Il trust nel diritto italiano


Il trust nella Convenzione dell’Aja


Il trust nella Convenzione dell’Aja (segue)

Convenzione non applicabile qualora la legge regolatrice scelta dal disponente non preveda l’istituto del trust.

Trust

  • starniero: caratterizzato da tutti elementi (soggetti, oggetto e legge regolatrice) che appartengono ad unico ordinamento;
  • interno: soggetti ed oggetto del trust sono nazionali (di uno Stato), ma l’unico elemento di estraneità è la legge regolatrice.

Dubbi dottrinali e giurisprudenziali sulla legittimità in Italia, dove non esisteva, sino al 2006, alcuna disciplina sull’istituto dei trusts interno.

Trattamento del trust ai fini delle imposte dirette

Art. 1, c. 74-76, L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)

Modifica dell’art. 73 del Tuir e inclusione del trust tra i soggetti passivi dell’ires.

Trattamento del trust ai fini delle imposte dirette (segue)

Se nel trust il beneficiario:

  • non è identificato: trust soggettivo passivo IRES ex art. 73, c. 1 lett. b), aggiunto e non compreso tra gli enti commerciali o enti non commerciali;
  • è identificato: tassazione per trasparenza in capo al beneficiario dei redditi prodotti dal trust che assumeranno la natura di redditi di capitale ex art. 44, lett. g) – sexies TUIR.

N.B.:Perché si abbia tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari è necessario che essi siano titolari del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione del reddito (circ. Ag. entr. 6.8.2007, n. 48).
In caso di più beneficiari: imputazione pro-quota o, in mancanza di specificazione, in parti uguali.

circ. Ag. entr. 6.8.2007, n. 48

Criticità applicative

Individuazione natura dell’ attività svolta al fine di classificare tale soggetto tra gli enti commerciali o non commerciali per poter determinare correttamente la base imponibile IRES e gli obblighi di tenuta delle scritture contabili (ex art. 13 DPR 600/1973).

Individuazione Paese di residenza: si applica in via generale l’art. 73, c. 3 TUIR: si considerano residenti in Italia i trusts che per la maggior parte del periodo d’imposta abbiano la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale in Italia…

Criteri giuridici/formali difficilmente configurabili nei trusts

Residenza trust = residenza trustee  → Principale interpretazione accolta dalla dottrina, ove manchi una struttura organizzativa di rilievo.

Trust commerciali e non commerciali

Se aventi o meno ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale (art. 55).

Schema tipico: trust finalizzato alla segregazione di un patrimonio in funzione di un successivo trasferimento a destinatari designati (beneficiari individuati/attività non commerciale) o per il perseguimento di un fine specifico (beneficiari non individuati/attività commerciale).

Attività commerciale desumibile dall’atto di costituzione del trust, e/o dall’attività di fatto esercitata.

La residenza del trust: le disposizioni antielusive

Art. 73, comma 3

Si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, trust ed istituti con analogo contenuto in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia (presunzione relativa).

Si considerano residenti nel territorio dello Stato i trust istituti in Paesi diversi da quelli white list nei quali un soggetto residente dopo la costituzione trasferisca beni immobili o altri diritti o costituisca in favore del trust stesso vincoli di destinazione su beni immobili (presunzione assoluta, ma la dottrina e la stessa AE sarebbe favorevole ad ammissibilità prova contraria).

Beneficiary soggetto passivo redditi in trust

Art. 44, lett g-sexies, TUIR: redditi imputati pro-quota o, in mancanza di indicazione, in parti uguali ai beneficiari di trust (come redditi di capitale).

  • Fattispecie riconducibile per la maggior parte della dottrina esclusivamente ai redditi derivanti dall’attività di gestione o d’impresa svolta dal trust.
  • Dubbi sui redditi di altra natura tassabili in capo ai beneficiari.

Non è tipicamente un caso di applicazione del principio di tassazione per trasparenza.

Imputazione ai beneficiari

  1. Imputazione diretta: come se il trust non esistesse (trasparente) i redditi prodotti dal trust imputati direttamente ai beneficiari.
  2. Imputazione indiretta: i redditi sono prima qualificati e determinati in capo al trust poi imputati ai beneficiari come redditi di capitale.

Tesi 2 Preferibile perché:

  • in linea con interpretazione letterale;
  • il trust (come le società soggette al regime di trasparenza) prima accerta il reddito (a seconda della sua natura) e poi detto reddito viene imputato pro-quota o in parti uguali ai beneficiari;
  • i beneficiari faranno concorrere detto reddito al proprio reddito complessivo come reddito di capitale;
  • non sarebbe possibile una imputazione diretta che risentirebbe della (diversa) natura del reddito accertato in capo al trust e presupporrebbe una partecipazione dei beneficiari al trust fund.

Identificazione dei beneficiari del patrimonio

A) I beneficiari sono i destinatari del patrimonio segregato alla scadenza prefissata

Lungo distacco temporale tra il momento della maturazione e l’effettiva acquisizione del possesso: tassazione per competenza, e non per cassa, lesione del principio di capacità contributiva?

Beneficiari individuati ad una certa data, ma il reddito del trust destinato a specifiche finalità (es. beneficienza) senza accumulo sul patrimonio (dovrebbe essere tassato il trust, fino a quella data per poi imputare il reddito netto).

Beneficiari individuati ad un certa data, ma reddito dei beni affidato al trustee per un utilizzo a favore di terzi soggetti determinati (come si concilia con la capacità contributiva?).

Identificazione dei beneficiari del patrimonio (segue)

B) I beneficiari sono i destinatari dei redditi

Non rileverebbero i destinatari del patrimonio alla devoluzione alla scadenza, ma i percettori dei redditi maturati ad ogni esercizio

Il trust dovrebbe determinare ogni anno il reddito e poi:

  • la parte, attribuita dal trustee ai beneficiari di un “diritto attuale” alla percezione di un reddito, sarebbe da tassare come reddito di capitale;
  • altra parte corrispondente alla quota di reddito non imputata, sarebbe da tassare in capo al trust, soggetto IRES.

Atipica qualificazione redditi di capitale

  • Non sono “tipici” redditi da partecipazione, perché i beneficiari non hanno alcuna partecipazione al patrimonio segregato.
  • Se i beneficiari sono imprese, il reddito si dovrebbe qualificare d’impresa (art. 48, c. 2 TUIR).
  • Singolare l’imputazione “in proporzione” alla “quota di partecipazione” ad una entità (trust) che “ente” non è per legge, che diventa parametro certo su cui basare la tassazione..
  • Singolare…il non avere considerato che nei trust discrezionali, i beneficiari, anche se individuati, non hanno alcun diritto parametrato, cui provvede il trustee su disposizione del settlor.
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