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Paola Coppola » 1.I soggetti passivi dell'IRES


Soggetti passivi dell’IRES

Articolo 73 del TUIR

  • Comma 1, lettera a): le società di capitali ed enti equiparati, comprese le società europee, anche cooperative residenti nel territorio dello Stato;
  • Comma 1, lettera b): gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, aventi per oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciale residenti nel territorio dello Stato (cd. enti commerciali);
  • Comma 1, lettera c): gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, non aventi per oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attività commerciale residenti nel territorio dello Stato (cd. enti non commerciali);
  • Comma 1, lettera d): le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.

Soggetti passivi dell’IRES  (segue)

Inclusi

  • Società di capitali.
  • Enti commerciali.
  • Enti non commerciali.
  • Società (di capitale e di persone) ed enti non residenti.
  • Società europea.
  • Società cooperativa europea.
  • Trust.

Esclusi

  • Società di persone residenti.
  • Organi ed amministrazioni dello Stato, comuni, province e regioni.
  • Sicav, fondi comuni (chiusi, aperti, mobiliari, immobiliari).

Concetto di residenza

Art. 73, co. 3, TUIR

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

È irrilevante che la società sia costituita all’estero se uno dei suddetti elementi di collegamento è localizzato nel territorio dello Stato (altrettanto vale per la società italiana che trasferisce all’estero la propria sede legale e che perde la residenza fiscale).

Presunzioni legali relative sulla residenza

Artt. 73, cc. 5-bis, ter e quater

Si considera residente in Italia la società o l’ente estero che detiene partecipazioni di controllo ex art. 2359, 1° co., c.c., in società ed enti residenti se, alla data di chiusura dell’esercizio alternativamente:

  • è controllato, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, 1° co., c.c., da soggetti residenti, rilevando a tal fine anche le quote di partecipazione detenute da familiari entro il 3° grado;
  • l’organo di amministrazione è formato in prevalenza da soggetti residenti in Italia.

Si considera residente in Italia la società o l’ente estero il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare di tipo “chiuso” e siano allo stesso tempo controllati direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 2359 c.c., cc. 1 e 2, da soggetti residenti in Italia.

Oggetto esclusivo o principale

Art, 73, cc. 4 e 5, TUIR

Si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

L’oggetto esclusivo o principale dell’ente non residente è determinato, in ogni caso, in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

Base imponibile

Società di capitali ed enti commerciali: reddito complessivo determinato secondo le norme previste per il reddito di impresa.

Enti non commerciali: reddito complessivo determinato secondo le norme previste per le persone fisiche.

Enti non residenti: reddito complessivo formato dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti o soggetti ad imposta sostitutiva.

Società ed enti commerciali non residenti con S.O. in Italia: reddito complessivo della S.O. determinato secondo le norme del reddito d’impresa.

Territorialità

Residenti: redditi ovunque prodotti: principio della tassazione su base mondiale.

Non residenti: redditi prodotti nel territorio dello Stato: principio della territorialità.

Concetto di attività commerciale

Art. 55 TUIR

Criterio oggettivo

Attività indicate nell’art. 2195 cod. civ, anche se non organizzate in forma d’impresa.

Attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.

Attività agricole per connessione indicate alle lett. b) e c) dell’art. 32 del TUIR, che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa.

Concetto di attività commerciale (segue)

Art. 55 TUIR

Criterio soggettivo

Prestazioni di servizi che non rientrano nell’art. 2195 cod. civ., qualora l’attività sia organizzata in forma d’impresa.

Attività agricole di cui all’art. 32 TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti, esercitate da società in nome collettivo, società in accomandita semplice e da stabili organizzazioni di imprenditori individuali non residenti.

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