NB: Rientrano nelle categorie di cui all’ art. 73 TUIR.
ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale): una qualifica tributaria e non il riconoscimento di un nuovo e distinto soggetto giuridico, istituite dal D.lgs. 460/97 che prevede per esse un regime di favore in materia di imposte sui redditi, IVA, altre imposte.
Sono Onlus di diritto:
Possono essere Onlus:
Non possono in nessun caso essere Onlus: enti pubblici, società commerciali diverse dalle cooperative, fondazioni bancarie, partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro, associazioni di categoria, enti non residenti.
Art. 10, D.Lgs. n. 460/97
Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, riconosciuta solo se l’attività è rivolta a:
Divieto:
Obbligo:
Principio di solidarietà: di difficile traduzione sul piano giuridico.
Solidarietà: diretta a bisogni della collettività.
Mutualità: rivolta ai bisogni dei soci o associati.
Rilevanza condizione destinatari:
Beneficiari: soci, associati o partecipanti o altri soggetti indicati al comma 6 dell’art. 10, lett. a), se si trovano nelle predette condizioni di svantaggio.
Settori per i quali si considerano immanenti, per legge, le finalità di solidarietà sociale: assistenza sociale e socio – sanitaria, beneficenza, tutela promozione e valorizzazione di cose di interesse storico, artistico, tutela e valorizzazione natura ed ambiente, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, promozione della cultura e dell’arte finanziata dallo Stato, anche se rese a favore di soggetti non svantaggiati.
Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali stabilite dalle citate leggi.
Enti ecclesiastici con i quali lo Stato ha stipulato accordi, patti o intese.
Associazioni di promozione sociale (art. 3, comma 6, lett. e, L. 287/91), le cui finalità sono riconosciute dal Ministero degli interni che sono ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività svolte nei settori indicati alla lett. a) del comma 1 dell’art. 10, le quali:
1. Decommercializzazione delle attività istituzionali e delle attività direttamente connesse (fino al 66%), che pur essendo considerate a tutti gli effetti attività commerciali, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
2. Esenzione ai fini IVA.
3. Esenzioni dall’ imposta di bollo.
4. Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative.
5. Esenzioni dall’ imposta sulle successioni e donazioni.
6. Esenzioni dall’ imposta sull’ incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva
7. Esenzioni in materia di tributi locali.
8. Agevolazioni in materia di imposta di registro.
9. Esenzioni dall’ imposta sugli spettacoli.
1. Erogazioni liberali effettuate da privati a favore di tali soggetti deducibili per gli erogatori:
2. Offerta di servizi gratuiti da parte di imprese con il proprio personale dipendente assunto a tempo indeterminato: il costo del lavoro prestato alla ONLUS è deducibile dal reddito nel limite del 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, come risulta dalla dichiarazione dei redditi (art. 13, lett. b, D.Lgs. 460/97).
3. Non è considerato destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, il valore dei beni ceduto gratuitamente oggetto dell’attività d’impresa entro certi limiti (art. 13, c. 2 e 3, D.Lgs. 460/97).
La Commissione Europea (2001) ha stabilito dei principi sui quali sviluppare la “strategia di promozione della responsabilità sociale delle imprese“.
Il Governo Italiano (semestre 2003) si fece promotore d’un progetto teso a favorire la partecipazione attiva delle imprese a sostegno del sistema di stato sociale.
Con il D.Lgs. 155/2006 il Governo ha poi dato attuazione alla delega contenuta nella L. 13 giugno 2005, n. 118 in materia di regolamentazione dell’impresa sociale.
Art. 1, D.Lgs. 155/2006
“Le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”.
I soggetti coinvolti:
I soggetti esclusi:
Art. 2, D.Lgs. 155/2006
Svolgere una delle attività di cui ai settori precedentemente indicati.
Destinare utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio (assenza di scopo di lucro soggettivo).
Divieto di controllo da parte di amministrazioni pubbliche o imprese private con finalità lucrative.
Previsione di forme di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori e dei destinatari delle attività.
Redazione del bilancio sociale.
Assenza scopo di lucro (destinazione utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio e divieto di distribuzione di utili, anche indiretta, di fondi o riserve ad amministratori, soci partecipanti, lavoratori o collaboratori) (vincolo del distribution constraint).
Svantaggi: inesistenza agevolazioni fiscali ad hoc.
ONLUS
Impresa sociale
Imprese sociali: svolgono un’attività prevalentemente commerciale con requisiti di economicità, per il perseguimento di finalità di utilità sociale con nessuna contropartita a fronte del rischio d’impresa.
Appesantimenti di natura amministrativo-contabile.
Assenza di disposizioni facilitanti l’accesso al credito.
Assenza di agevolazioni fiscali ad hoc.
Possibili agevolazioni fiscali se i.s. anche ONLUS.
Potenziale violazione regole sul divieto di aiuti di Stato secondo il Trattato CE.
Definizione di aiuto di stato molto generica ed ampia ex art. 87 Trattato CE: “sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza“.
… ad oggi poche indicazioni sul settore del welfare che sembrerebbe escluso dai vincoli del trattato …
1. I soggetti passivi dell'IRES
2. I soggetti passivi dell'IRES: gli enti non commerciali
3. Il terzo settore: le onlus e l'impresa sociale
5. I soggetti passivi dell'IRES: la società europea
6. I soggetti passivi dell'IRES: il trust
7. Gli utili da partecipazione
8. Distribuzione riserve di patrimonio netto
9. Lo scioglimento del vincolo sociale
10. Dividendi in entrata e in uscita
11. La participation exemption
12. Le imposte differite e anticipate
13. Il disinquinamento del bilancio
14. I principi contabili internazionali: riflessi fiscali
15. Regime di tassazione dei gruppi societari: la trasparenza
16. Regime di tassazione dei gruppi societari: il consolidato
1. I soggetti passivi dell'IRES
2. I soggetti passivi dell'IRES: gli enti non commerciali
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10. Dividendi in entrata e in uscita
11. La participation exemption
12. Le imposte differite e anticipate
13. Il disinquinamento del bilancio
14. I principi contabili internazionali: riflessi fiscali
15. Regime di tassazione dei gruppi societari: la trasparenza
16. Regime di tassazione dei gruppi societari: il consolidato
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