Vai alla Home Page About me Courseware Federica Virtual Campus 3D Gli eBook di Federica
 
Il Corso Le lezioni del Corso La Cattedra
 
Materiali di approfondimento Risorse Web Il Podcast di questa lezione

Paola Coppola » 3.Il terzo settore: le onlus e l'impresa sociale


Il c.d. “Terzo settore”: definizione

  • “…insieme eterogeneo di organizzazioni caratterizzate da un intento altruistico che induce i soggetti che ne fanno parte ad individuare bisogni collettivi non adeguatamente soddisfatti dal mercato e dall’azione pubblica e a conferire volontariamente risorse produttive…”.
  • Regime di tassazione agevolato per il contributo che gli stessi forniscono allo Stato al fine di soddisfare i bisogni della collettività in seguito alla crisi del Welfare State.

I protagonisti del terzo settore in Italia

  • Fondazioni.
  • ONG (L. n. 49/87).
  • Associazioni di promozione sociale (L. n. 383/00).
  • Volontariato organizzato (L. n. 266/91).
  • Cooperative sociali (L. n. 381/91).
  • Trust a scopo benefico.
  • ONLUS (D. Lgs. 460/97).
  • Impresa sociale (D. Lgs. 155/2006).

NB: Rientrano nelle categorie di cui all’ art. 73 TUIR.

Le ONLUS: operatori terzo settore di natura fiscale

ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale): una qualifica tributaria e non il riconoscimento di un nuovo e distinto soggetto giuridico, istituite dal D.lgs. 460/97 che prevede per esse un regime di favore in materia di imposte sui redditi, IVA, altre imposte.

Sono Onlus di diritto:

  • organizzazioni di volontariato;
  • organizzazioni non governative (Ong);
  • cooperative sociali (e loro consorzi al 100%).

Possono essere Onlus:

  • associazioni;
  • fondazioni;
  • comitati;
  • società cooperative;
  • imprese sociali.

Non possono in nessun caso essere Onlus: enti pubblici, società commerciali diverse dalle cooperative, fondazioni bancarie, partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro, associazioni di categoria, enti non residenti.

ONLUS: i settori

Art. 10, D.Lgs. n. 460/97

  • Assistenza sociale e socio-sanitaria.
  • Assistenza sanitaria.
  • Beneficenza.
  • Istruzione.
  • Formazione.
  • Sport dilettantistico.
  • Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla L. 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 30 settembre 1963, n. 1409.
  • Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
  • Promozione della cultura e dell’arte.
  • Tutela dei diritti civili.
  • Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

ONLUS: le condizioni

Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, riconosciuta solo se l’attività è rivolta a:

  • persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
  • componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Divieto:

  • di svolgere attività diverse da quelle ex lege ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  • di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione.

Obbligo:

  • di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  • di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità;
  • di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Finalità di solidarietà sociale

Principio di solidarietà: di difficile traduzione sul piano giuridico.

Solidarietà: diretta a bisogni della collettività.
Mutualità: rivolta ai bisogni dei soci o associati.
Rilevanza condizione destinatari:

  • persone svantaggiate a livello fisico, psichico, economico, sociale o familiare;
  • componenti collettività estere limitatamente ad aiuti umanitari.

Beneficiari: soci, associati o partecipanti o altri soggetti indicati al comma 6 dell’art. 10, lett. a), se si trovano nelle predette condizioni di svantaggio.

Solidarietà implicita

Settori per i quali si considerano immanenti, per legge, le finalità di solidarietà sociale: assistenza sociale e socio – sanitaria, beneficenza, tutela promozione e valorizzazione di cose di interesse storico, artistico, tutela e valorizzazione natura ed ambiente, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, promozione della cultura e dell’arte finanziata dallo Stato, anche se rese a favore di soggetti non svantaggiati.

Solidarietà presunta

  • Le organizzazioni di volontariato L. 11.8.1991, n. 266 iscritte nei registri istituiti presso le regioni;
  • le organizzazioni non governative, riconosciute idonee ai sensi della L. 26.2.1987, n. 49;
  • le cooperative sociali di cui alla L. 8.11.1991, n. 381;
  • i consorzi di cooperative sociali di cui alla L. n. 381/91, a condizione che gli stessi siano formati interamente da cooperative sociali (art. 5, comma 1, lett. c, D.Lgs. 19.11.1998, n. 422 che modif. l’art. 10, comma 8).

Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali stabilite dalle citate leggi.

ONLUS, limitatamente a determinate attività

Enti ecclesiastici con i quali lo Stato ha stipulato accordi, patti o intese.

Associazioni di promozione sociale (art. 3, comma 6, lett. e, L. 287/91), le cui finalità sono riconosciute dal Ministero degli interni che sono ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività svolte nei settori indicati alla lett. a) del comma 1 dell’art. 10, le quali:

  • hanno facoltà di svolgere attività diverse da quelle indicate alla lett. a) dell’art. 10, c. 1;
  • hanno la possibilità di configurarsi ONLUS solo parzialmente, limitatamente alle attività svolte nei predetti settori nell’esclusivo perseguimento di finalità sociali;
  • devono detenere una contabilità separata (art. 20-bis DPR 600/73);
  • devono rispettare vincoli statutari ex art. 10 cit.

Le agevolazioni fiscali collegate alle ONLUS

1. Decommercializzazione delle attività istituzionali e delle attività direttamente connesse (fino al 66%), che pur essendo considerate a tutti gli effetti attività commerciali, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
2. Esenzione ai fini IVA.
3. Esenzioni dall’ imposta di bollo.
4. Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative.
5. Esenzioni dall’ imposta sulle successioni e donazioni.
6. Esenzioni dall’ imposta sull’ incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva
7. Esenzioni in materia di tributi locali.
8. Agevolazioni in materia di imposta di registro.
9. Esenzioni dall’ imposta sugli spettacoli.

Le agevolazioni fiscali collegate alle ONLUS (segue)

1. Erogazioni liberali effettuate da privati a favore di tali soggetti deducibili per gli erogatori:

  • persone fisiche non imprenditori: detraibili per il 19% entro il limite complessivo di € 2.065,83;
  • imprenditori e soggetti IRES: deducibilità dal reddito d’impresa dichiarato fino a € 2.065,83 o entro il 2% dello stesso.

2. Offerta di servizi gratuiti da parte di imprese con il proprio personale dipendente assunto a tempo indeterminato: il costo del lavoro prestato alla ONLUS è deducibile dal reddito nel limite del 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, come risulta dalla dichiarazione dei redditi (art. 13, lett. b, D.Lgs. 460/97).

3. Non è considerato destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, il valore dei beni ceduto gratuitamente oggetto dell’attività d’impresa entro certi limiti (art. 13, c. 2 e 3, D.Lgs. 460/97).

Impresa sociale: iter normativo

La Commissione Europea (2001) ha stabilito dei principi sui quali sviluppare la “strategia di promozione della responsabilità sociale delle imprese“.

Il Governo Italiano (semestre 2003) si fece promotore d’un progetto teso a favorire la partecipazione attiva delle imprese a sostegno del sistema di stato sociale.

Con il D.Lgs. 155/2006 il Governo ha poi dato attuazione alla delega contenuta nella L. 13 giugno 2005, n. 118 in materia di regolamentazione dell’impresa sociale.

Impresa sociale: natura giuridica


Impresa sociale: i soggetti

Art. 1, D.Lgs. 155/2006

“Le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”.

Impresa sociale: i soggetti (segue)

I soggetti coinvolti:

  • associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati;
  • società di persone e di capitali, cooperative e consorzi;
  • enti ecclesiastici e confessioni religiose, ad alcune condizioni;
  • organizzazioni che, indipendentemente dai settori di attività, esercitano attività d’impresa al fine dell’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili che rappresentino almeno il 30% del personale.

Impresa sociale: i soggetti (segue)

I soggetti esclusi:

  • le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni che svolgono, anche indirettamente, prestazioni in favore dei soli soci e associati;
  • enti ed organizzazioni privi dei requisiti di legge.

Impresa sociale: i settori

Art. 2, D.Lgs. 155/2006

  • Assistenza sociale;
  • assistenza sanitaria;
  • assistenza sociosanitaria;
  • educazione, istruzione e formazione;
  • tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
  • valorizzazione del patrimonio culturale;
  • turismo sociale;
  • formazione universitaria e post universitaria;
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  • formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
  • servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

Impresa sociale: i requisiti

Svolgere una delle attività di cui ai settori precedentemente indicati.

Destinare utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio (assenza di scopo di lucro soggettivo).

Divieto di controllo da parte di amministrazioni pubbliche o imprese private con finalità lucrative.
Previsione di forme di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

Redazione del bilancio sociale.

Assenza scopo di lucro (destinazione utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio e divieto di distribuzione di utili, anche indiretta, di fondi o riserve ad amministratori, soci partecipanti, lavoratori o collaboratori) (vincolo del distribution constraint).

I vantaggi dell’impresa sociale

  • Possibilità di una responsabilità patrimoniale limitata.
  • Possibilità di usufruire di prestazioni di volontariato (ammesse nei limiti del 50% dei lavoratori).
  • Attrazione di iniziative private con finalità altruistiche, diverse da quelle delle cooperative.

I rischi dell’impresa sociale

  • Dubbio impatto sul Terzo Settore e ambiguo concetto di impresa all’interno dell’attuale sistema economico.
  • Snaturare il fine solidaristico tipico degli enti non profit?
    • Attrattività per molte organizzazioni del non-profit/omogeneizzazione al mondo delle imprese for-profit.

Svantaggi: inesistenza agevolazioni fiscali ad hoc.

ONLUS/Impresa sociale: agevolazioni fiscali

ONLUS

  • Decommercializzazione dell’attività complessivamente svolta (attività istituzionali, connesse e accessorie) ai fini II.DD.
  • Esenzione ai fini IVA.
  • Esenzioni o agevolazioni in materia di imposte indirette.

Impresa sociale

  • Non sono previste agevolazioni fiscali ad hoc: è sottoposta a tassazione come tutti gli altri soggetti che producono reddito d’impresa in via prevalente (società o enti commerciali).
  • Solo le Onlus e gli enti non commerciali che acquisiscono anche la qualifica di i.s. continuano ad applicare le disposizioni tributarie agevolative, previo rispetto dei requisiti e condizioni ivi previste  dal D.Lgs. 460/97 (art. 17, D.Lgs. n. 155/2006).

Commercialità/Economicità: punti di criticità

Imprese sociali: svolgono un’attività prevalentemente commerciale con requisiti di economicità, per il perseguimento di finalità di utilità sociale con nessuna contropartita a fronte del rischio d’impresa.

Appesantimenti di natura amministrativo-contabile.

Assenza di disposizioni facilitanti l’accesso al credito.

Assenza di agevolazioni fiscali ad hoc.

Possibili agevolazioni fiscali se i.s. anche ONLUS.

Potenziale violazione regole sul divieto di aiuti di Stato secondo il Trattato CE.

Aiuti di Stato

Definizione di aiuto di stato molto generica ed ampia ex art. 87 Trattato CE: “sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza“.

Aiuti di Stato (segue)

Aiuto compatibile:

  • se diretto al recupero della concorrenzialità delle imprese ubicate in zone caratterizzate da endemica crisi strutturale (deroghe ex par. 2 e 3, art. 87);
  • se diretto al soddisfacimento di interessi generali, ritenuti superiori e rilevanti dalla Comunità.

ad oggi poche indicazioni sul settore del welfare che sembrerebbe escluso dai vincoli del trattato

  • Contenuti protetti da Creative Commons
  • Feed RSS
  • Condividi su FriendFeed
  • Condividi su Facebook
  • Segnala su Twitter
  • Condividi su LinkedIn
Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

Fatal error: Call to undefined function federicaDebug() in /usr/local/apache/htdocs/html/footer.php on line 93