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Paola Coppola » 7.Gli utili da partecipazione


La nozione di utile da partecipazione


Gli utili da partecipazione: definizione

Artt. 44/47 TUIR

e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 53 (utili spettanti a soci promotori e fondatori che sono considerati redditi da lavoro autonomo)

…   dividendi e proventi da riserve del patrimonio netto derivanti dal possesso di azioni o quote.

Gli utili da partecipazione: definizione

Artt. 44/47 TUIR

Sono fiscalmente assimilabili ai dividendi:

a) utili derivanti da titoli esteri assimilabili ai titoli italiani in base alla remunerazione;

b)utili degli associati in partecipazione con apporto di capitale o capitale – lavoro (se l’apporto è di solo lavoro, reddito di lavoro autonomo, art.53);

c) utili derivanti da categorie speciali di azioni il cui rendimento è correlato sempre al risultato economico della società partecipata;

d) utili derivanti da titoli e strumenti finanziari remunerati totalmente in base ai risultati economici della società emittente o di altre società del gruppo.

Categorie speciali di azioni

  • Azioni postergate.
  • Azioni correlate.
  • Azioni privilegiate nel diritto agli utili alla quota di liquidazione.
  • Azioni speciali nel diritto di voto.
  • Azioni riscattabili.
  • Azioni e strumenti finanziari al portatore (att.: a fini fiscali dovrebbe valere l’obbligo della nominatività).

I proventi da esse derivanti sono fiscalmente tassati come i dividendi.

Strumenti finanziari partecipativi

Artt. 2346 e 2411 c.c.
Strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 c.c, c.6)

Assimilati fiscalmente alle azioni se attribuiscono diritti amministrativi (diritto di voto limitato a specifici argomenti) ancorati al risultato economico dell’emittente o altra società del gruppo (art. 44, c 2) e diritti patrimoniali collegati al risultato economico dell’emittente (assimilati ai dividendi).

Strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni (art. 2411, c.3, c.c.)

Assimilati fiscalmente alle obbligazioni se attribuiscono diritto patrimoniali slegati dal risultato economico dell’emittente (assimilati agli interessi).

I dividendi: la tassazione

Artt. 44 TUIR
Tali proventi appartengono alla categoria dei redditi di capitale ai fini IRPEF e generano materia imponibile in capo alla società partecipata e in capo al socio al momento della distribuzione.

Problema: doppia imposizione economica

Tassazione dividendi

Regime in vigore fino al 31.12.2003

Tassazione per imputazione: reddito tassato in capo al socio – percettore ed eliminazione della doppia imposizione con il metodo del credito di imposta.

Neutrale se il socio era un soggetto passivo IRES.
Variabile se il socio era una persona fisica in ragione della sua aliquota marginale.

Tassazione dividendi (segue)

Regime in vigore dall’1.1.2004

Tassazione per esenzione: reddito tassato in capo alla società partecipata, con esenzione (seppure parziale) in capo al socio.

Esenzione, invero, variabile in funzione della natura giuridica del socio percettore (soggetto IRES /imprenditore persona fisica/persona fisica).

In alternativa applicazione di regimi speciali:

  • tassazione per trasparenza;
  • adesione al consolidato nazionale o mondiale;
  • tassazione piena per dividendi provenienti da società residenti in paesi a fiscalità privilegiata (black list).

Tassazione dividendi: socio soggetto IRES

Art. 89 TUIR

Esenzione in capo al soggetto percettore del 95%.
Tassazione del residuo 5%.

Svantaggi:

  • doppia imposizione sulla parte imponibile
  • aggravio di tassazione in presenza di una catena partecipativa particolarmente lunga

Tassazione dividendi: socio soggetto IRPEF (segue)

A) Per gli utili detenuti nell’esercizio d’impresa

Art. 59 TUIR

Esenzione in capo al soggetto percettore del 50,28%.
Tassazione del residuo 49,72%.

NB: Utile concorre alla determinazione della categoria del reddito di impresa (e non del reddito di capitale).

Tassazione dividendi: socio soggetto IRPEF (segue)

B) Per gli utili detenuti fuori dell’esercizio d’impresa

Art. 47 TUIR, c. 1

B.1 Partecipazione qualificata

Esenzione in capo al soggetto percettore del 50,28%.
Tassazione del residuo 49,72% nella categoria dei redditi di capitale.

B.2 Partecipazione non qualificata
Imposta sostitutiva 12,50% (ex art. 27, Dpr 600/73 come modificato da art. 2 D.Lgs 344/2003).

Partecipazioni qualificate

Criteri di individuazione

a)Titoli negoziati in mercati regolamentati:

  • percentuale diritti di voto superiore al 2%;
  • percentuale al capitale o al patrimonio superiore al 5%.

b) Titoli non negoziati in mercati regolamentati:

  • percentuale diritti di voto superiore al 20%;
  • percentuale al capitale o al patrimonio superiore al 25%.

Principio dell’alternatività


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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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