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Simona Catuogno » 3.Area di consolidamento


L’area di consolidamento

L’art. 28. del D. Lgs. 127/1991, Casi di esclusione dal consolidamento, prevede esplicitamente le ipotesi di esclusione dal consolidamento mentre non indica esplicitamente le imprese da includervi.
La norma prevedeva 1 caso di esclusione obbligatoria dall’area di consolidamento e 4 casi di esclusione facoltativa.
L’unico caso di esclusione obbligatoria è ormai abolito: Esclusione per attività dissimile quando l’eterogeneità dell’attività sia tale da comportare che voci di bilancio di eguale denominazione abbiano significato economico diverso, cosicché il loro consolidamento produrrebbe effetti distorsivi sull’informazione consolidata.
L’esclusione per attività dissimile è stata eliminata con il D Lgs. 32/2007 che ha abrogato il comma 1 dell’art. 28 del D. Lgs. 127/1991.

IAS 27

Dal 1990 è vietata la esclusione di controllate che esercitano attività dissimili.
Informazioni rilevanti possono derivare dal consolidamento di tali società e dalla illustrazione delle diverse attività di business delle sussidiarie.

I casi di esclusione facoltativa

Esclusione per controllate non significative
La norma consente di escludere dall’area di consolidamento una o più imprese controllate se irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato.
La irrilevanza andrà valutata caso per caso confrontando il peso dei dati di bilancio della società che si vuole escludere rispetto ai corrispondenti dati del bilancio consolidato.

IAS 27

Ipotesi non considerata esplicitamente dallo IAS 27 anche se sia il Framework del 1989 che lo IAS 1 disciplinano il principio della rilevanza delle informazioni.
Pertanto, una parte della dottrina sostiene che anche i principi contabili internazionali, indirettamente, considerino questo aspetto. D’altra parte, però, i singoli principi contabili, come esplicitamente enunciato nel testo dello stesso Framework, talvolta tendono persino a prevalere sulla cornice generale.

I casi di esclusione facoltativa

Esclusione per gravi e durature restrizioni all’esercizio del controllo da parte della controllante quali:

  • restrizioni valutarie sul rimpatrio dei capitali investiti o dei dividendi;
  • procedimenti di nazionalizzazione o espropriazione in corso;
  • procedure concorsuali di fallimento, amministrazione controllata o liquidazione.

IAS 27

La presenza di “gravi e durature restrizioni” che pregiudicano significativamente la capacità di trasferire fondi alla controllante, se corrisponde ad una effettiva perdita del controllo, è causa di esclusione obbligatoria.

I casi di esclusione facoltativa

Esclusione per impossibilità di ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni:

  • caso dell’impresa il cui controllo è stato acquisito nel corso dell’esercizio;
  • caso delle imprese che operino in paesi molto arretrati o in guerra;
  • difficoltà pratiche di tipo informatico;
  • bilanci non certificati o con giudizio negativo o in caso di impossibilità di esprimere un giudizio.

IAS 27

Ipotesi non considerata esplicitamente dai principi contabili internazionali.

I casi di esclusione facoltativa

Esclusione nel caso di azioni o quote possedute allo scopo di alienazione a breve termine: caso del controllo non strategico.

IAS 27

Se il controllo è temporaneo in quanto la partecipazione è stata acquisita ed è detenuta in vista di una imminente alienazione, la esclusione dall’area di consolidamento è obbligatoria .
Inoltre qualora la partecipazione sia detenuta esclusivamente in vista di una successiva dismissione, possono ricorrere le condizioni per applicare l’IFRS 5, dedicato alle attività non concorrenti destinate alla vendita.

IFRS 5, Non Current Assets Held for Sale

Se la vendita del titolo avverrà entro 12 mesi dalla classificazione tra le NCAHFS, la valutazione deve avvenire al minore tra costo e fair value (valore di realizzo diretto).
Si accetta un periodo più lungo di 12 mesi per cause non imputabili.
Se muta la destinazione, la iscrizione deve avvenire al minor valore tra costo e valore di realizzo indiretto.

Sintesi dei casi di esclusione

L’area di consolidamento. I casi di esclusione.

L'area di consolidamento. I casi di esclusione.


Caso aziendale 1

Si illustra qui il caso Fastweb con riferimento alla definizione dell’area di consolidamento.

Caso aziendale 2

Si illustra ora il caso Pirelli con riferimento alla definizione dell’area di consolidamento.

I materiali di supporto della lezione

AA.VV (a cura di Rinaldi Luigi), Il bilancio consolidato, Il Sole24ore, Milano, Edizione 2009.

Di Carlo Emiliano - Ranalli Francesco, Economia dei gruppi aziendali. Schemi, Aracne, Roma, 2007.

Lai Alessandro, Le situazioni di equilibrio economico-finanziario di gruppo, Franco Angeli, Milano, 2003.

IFRS 5

Caso Fastweb

Caso Pirelli

D.Lgs 32-2007

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