Il legislatore non definisce mai i concetti che sono alla base della definizione dei gruppi aziendali.
Si rende pertanto necessario colmare le lacune legislative con interpretazioni economico aziendali, coerentemente con le tematiche che invece sono state regolamentate.
In letteratura si riscontrano alcuni elementi caratteristici:
1. La presenza di più società giuridicamente distinte;
2. La forma di società di capitali;
3.1. Il controllo mediante partecipazioni azionarie;
oppure
3.2. Il controllo mediante altri strumenti quali vincoli contrattuali, statutari o legami personali.
Dall’esercizio del controllo di una società capogruppo sulle altre società del gruppo deriva la presenza di un unico soggetto economico ossia: coloro nel cui interesse il gruppo è gestito (proprietari), oppure chi esercita il potere gestionale (management).
In sintesi si riconosce al gruppo una direzione economica unitaria ed una capacità reddituale autonoma.
Il concetto di controllo legale si è sviluppato diversamente nei vari paesi:
Negli Stati Uniti è il possesso della maggioranza (+ del 50%) delle azioni con diritto di voto.
Nel Regno Unito è dato dal possesso di più del 50% del patrimonio netto.
Il controllo economico (molto diffuso in Germania) presuppone un approccio completamente diverso in quanto il concetto non è legato al possesso delle azioni ma alle relazioni tra le imprese: relazioni contrattuali, manageriali, statutarie.
L’impostazione della VII Direttiva risente di un compromesso tra la scuola angloamericana e quella tedesca perché incorpora il concetto di controllo legale come criterio principale ma accetta anche il concetto di controllo economico.
La normativa italiana risente dell’impostazione della Direttiva ma privilegia il controllo legale e limita il controllo economico a poche fattispecie espressamente richiamate.
Il D. Lgs 127/1991 obbliga le imprese alla redazione del bilancio consolidato a condizione che:
1. Esista un rapporto di controllo tra la holding e le sussidiarie;
2. L’impresa controllante sia:
- Una società di capitali;
- Un ente pubblico che svolge attività commerciale, una società cooperativa o una mutua assicuratrice, a condizione che controllino una o più società di capitali.
Sono pertanto escluse dall’obbligo di redigere il B. C. le società di persone, le associazioni e le fondazioni, gli imprenditori individuali, i consorzi, anche se controllano società di capitali.
Lo IAS 27 prevede che ogni controllante presenti una informazione di gruppo, a prescindere dalla sua forma giuridica.
E’ prevista una facoltà di esonero nel caso in cui la controllante sia a sua volta controllata.
Il controllo di diritto si presume quando si dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria (art. 2359, comma 1, n. 1, C.C.)
Il controllo di fatto si presume quando si dispone di una maggioranza relativa tale da esercitare una influenza dominante in assemblea ordinaria (art. 2359, comma 1, n. 2, C.C.)
Ai fini dei n. 1 e 2 si considera anche il controllo indiretto esercitato attraverso società controllate, fiduciarie e per interposta persona. Non si considerano, invece, i diritti di voto spettanti per conto di terzi.
Il controllo di fatto si presume inoltre quando si esercita una influenza dominante in virtù di un contratto o di una clausola statutaria (dominio contrattuale e statutario, art. 2359, comma 1, n. 3, C.C.).
Il controllo di fatto si presume infine quando, attraverso patti di sindacato (sindacati di voto) con altri soci, si esercita il dominio di voto (maggioranza assoluta o relativa).
Imprese nelle quali si detiene più del 50% dei diritti di voto.
Imprese nelle quali si ha il controllo (anche senza partecipazioni):
- di più del 50% dei diritti di voto in base ad accordi con altri soci;
- delle politiche amministrative e gestionali in base a accordi o clausole statutarie;
- sulla nomina e revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
- della maggioranza dei voti dei consiglieri di amministrazione.
4. La valutazione delle partecipazioni escluse. Casi aziendali
5. Governance e perimetro strategico. Casi aziendali
7. Le operazioni di consolidamento
9. Il consolidamento delle partecipazioni
10. Gli interessi di minoranza
11. I prospetti di bilancio consolidato
12. Transizione agli IAS, IFRS
13. Effetti fiscali della transizione agli IAS, IFRS
Caputo Fabio, Le aggregazioni aziendali. Il controllo ed il principio contabile internazionale IFRS 3, Cacucci Editore, Bari, 2008.
Di Carlo Emiliano, I gruppi aziendali tra economia e diritto, Giappichelli, Torino, 2009.
4. La valutazione delle partecipazioni escluse. Casi aziendali
5. Governance e perimetro strategico. Casi aziendali
7. Le operazioni di consolidamento
9. Il consolidamento delle partecipazioni
10. Gli interessi di minoranza
11. I prospetti di bilancio consolidato
12. Transizione agli IAS, IFRS
13. Effetti fiscali della transizione agli IAS, IFRS
14. Consolidato fiscale nazionale e mondiale
15. La redazione del bilancio consolidato.
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