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Simona Catuogno » 14.Consolidato fiscale nazionale e mondiale


Consolidato fiscale nazionale

La tassazione di gruppo si realizza mediante la somma algebrica degli imponibili attraverso l’aggregazione dei dati in un’unica dichiarazione riepilogativa.

Il consolidato nazionale non obbliga al consolidamento di tutto il gruppo ma si segue un sistema opzionale biunivoco, ossia l’opzione deve essere esercitata congiuntamente sia dalla società partecipante che dalla partecipata.

L’opzione rimane irrevocabile per un triennio, salvo il venir meno del requisito del controllo.

Condizioni del consolidato fiscale

La legge delega prevede che si debba fare riferimento a una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all’articolo 2359 del codice civile.

La società controllante e le controllate che esercitano l’opzione devono essere residenti o con stabile organizzazione in Italia.

Il meccanismo di consolidamento

Procedendo alla somma algebrica degli imponibili si avrà:

Imponibile (100-50) = 50
Imposta (30%) =15

Il consolidamento delle basi imponibili.

Il consolidamento delle basi imponibili.


Il meccanismo di consolidamento (segue)

La base imponibile consolidata è determinata nella dichiarazione dei redditi dalla consolidante attraverso:

  1. la somma algebrica delle basi imponibili calcolate dalle singole società che esercitano l’opzione;
  2. a rettifica di tale importo per effetto delle operazioni di consolidamento.

Gli imponibili sono assunti per l’intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

In tal modo si compensano immediatamente ed integralmente gli utili e le perdite prodotte nell’ambito del gruppo.

Opzione per la tassazione consolidata

Entro il 16 Giugno 2010, i gruppi societari che intendono esercitare l’opzione per il consolidato fiscale, devono trasmettere la comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate per l’avvio o il rinnovo del regime relativo al triennio 2010-2012.

L’esercizio dell’opzione deve tener conto delle novità introdotte dalla Finanziaria 2010 (Ires dal 33 al 27,5% e calcolo del limite alla deduzione degli interessi).

Vantaggi fiscali del consolidato

  • Possibilità di utilizzare immediatamente le perdite fiscali delle società partecipanti;
  • esenzione dei dividendi in luogo dell’ordinario regime di tassazione al 5%;
  • possibilità di trasferire beni tra le società in regime di continuità di valori fiscali;
  • possibilità di compensare crediti e debiti d’imposta tra le diverse società;
  • maggiori possibilità di deduzione degli interessi passivi.

La deducibilità degli interessi passivi

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.

L’eccedenza è deducibile nella misura del 30% del proprio ROL (A-B esclusi ammortamenti e canoni di leasing finanziario). Se una società presenta interessi che superano il 30% del proprio ROL, l’eccedenza può essere assegnata ad altra società il cui 30% del ROL è superiore ai propri interessi passivi.

Se non si configura tale situazione, l’eccedenza non dedotta potrà essere oggetto di recupero nei successivi esercizi dal ROL disponibile di tutte le società che hanno partecipato al consolidato nazionale.

Consolidato fiscale mondiale

E’ prevista la possibilità di estensione della tassazione di gruppo anche alle società ed enti non residenti.
L’opzione per il consolidato mondiale è facoltativa e vincola i soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo per un periodo di tempo non inferiore a cinque esercizi.
Resta fermo il requisito del controllo.

Consolidato fiscale mondiale (segue)

Implica la partecipazione di tutte le controllate non residenti: non risulta praticabile il consolidamento solo di alcune controllate trascurandone altre.

Per il consolidato mondiale è necessaria la residenza in Italia della sola società controllante.

Il consolidamento avviene solo per quote degli imponibili corrispondenti alle misure delle partecipazioni di controllo.

Caso aziendale 1

Si illustra qui il caso Fiat con riferimento alla First Time Application e alla determinazione della fiscalità anticipata e differita.

Caso aziendale 2

Si illustra qui il caso Luxottica con riferimento alla First Time Application e alla determinazione della fiscalità anticipata e differita.

Caso aziendale 3

Si illustra qui il caso Mediaset con riferimento alla First Time Application e alla determinazione della fiscalità anticipata e differita.

I materiali di supporto della lezione

Articoli dal 117 al 129 del nuovo TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Caso Fiat

Caso Luxottica

Caso Mediaset

Legge finanziaria 2010

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