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Simona Catuogno » 7.Le operazioni di consolidamento


Le operazioni infragruppo

Il bilancio consolidato viene redatto al fine di determinare la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del gruppo considerato come una entità unitaria.
A causa tuttavia della autonomia giuridica delle società componenti il gruppo, non è infrequente che tra le stesse sussistano delle relazioni di scambio che comportano riflessi contabili sulle singole voci di SP e CE.
Per fornire dunque una corretta rappresentazione contabile dell’operare del gruppo rispetto ai soggetti terzi, si rende necessario eliminare i saldi di bilancio che sono rappresentativi delle operazioni infragruppo.

Le operazioni di preconsolidamento

Definita l’area di consolidamento, si passa ad omogeneizzare, sotto diversi profili, i bilanci coinvolti nel consolidato. La omogeneizzazione può essere raggiunta già nel corso della redazione dei bilanci di esercizio attraverso la adozione dello stesso set di standard contabili o attraverso scelte contabili uniformi.
Le operazioni di preconsolidamento sono preliminari al consolidamento vero e proprio e si distinguono in formali e sostanziali.

Il preconsolidamento formale. Data chiusura BC

Art. 30 – D. Lgs 127/1991

  1. Il bilancio consolidato va redatto alla data di chiusura del bilancio dell’esercizio dell’impresa controllante.
  2. La data di riferimento può anche coincidere con la data di chiusura della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. Motivazione nella nota integrativa.
  3. E’ possibile includere imprese con data di chiusura dell’esercizio diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, solo in base ad un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato.

Data chiusura BC. IAS 27

Quando le date di chiusura del bilancio della controllante e della controllata sono diverse, è possibile procedere ugualmente al consolidamento dei bilanci purché la differenza di data non sia superiore a tre mesi.
Se lo sfasamento è superiore a tre mesi, si rende necessaria la preparazione di un bilancio intermedio.

Il preconsolidamento formale. Schemi e conti

Si rende necessaria la armonizzazione degli schemi di bilancio (SP, CE e NI), qualora esistessero delle difformità.
Le operazioni di preconsolidamento formale possono infine riguardare la armonizzazione dei piani dei conti quando, ad esempio, la diversità delle attività svolte si riflette sulla denominazione dei conti.

Il preconsolidamento sostanziale

Le operazioni di preconsolidamento sostanziale possono riguardare la armonizzazione dei criteri di valutazione oppure la neutralizzazione degli effetti fiscali (es. ammortamenti anticipati).

Le operazioni di consolidamento

Consistono nella eliminazione dei valori inerenti le operazioni reciproche tra le aziende del gruppo per la determinazione dei corretti valori da riportare nel bilancio consolidato.
Le operazioni di consolidamento possono essere così classificate:
1. eliminazione delle partite reciproche:

  • eliminazione di crediti e debiti infragruppo,
  • eliminazione di costi e ricavi infragruppo,

2. eliminazione di utili e perdite infragruppo;
3. eliminazione delle partecipazioni a fronte del patrimonio netto.

Caso aziendale 1

Si illustra di seguito il caso Mediaset per quanto riguarda le operazioni di preconsolidamento.

Caso aziendale 2

Si illustra di seguito il caso Fiat per quanto riguarda le operazioni di preconsolidamento.

I materiali di supporto della lezione

Balduzzi S., Nasole A, Sotti F, Bilanci Ias/Ifrs. Casi di best practice e analisi delle richieste informative, Il Sole24ore, Milano, 2008.

Fossati Emilio, La gestione strategica ed efficiente dei gruppi aziendali, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

Marchi Luciano, Zavani Mauro, Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Una interpretazione degli andamenti economici e finanziari, Giappichelli, Torino, 2004.

IAS 27

Caso Mediaset

D.L. 1991-127

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