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Simona Catuogno » 12.Transizione agli IAS, IFRS


Regolamento Europeo N. 1606/2002

Gli IAS sono obbligatori per il bilancio consolidato di tutte le società con azioni quotate nella EU per gli esercizi che iniziano il 1/1/2005, ovvero dal 1/1/2004 per dati comparativi.
Gli Stati Membri decidono se imporre o permettere gli IFRS anche per bilanci d’esercizio e per le non quotate.
Tale facoltà ha trovato attuazione in Italia con il decreto legislativo del 28 febbraio 2005 n. 38.

Soggetti obbligati D.Lgs. 38/2005

Società quotate per il bilancio consolidato dal 2005.
Società quotate per il bilancio d’esercizio dal 2006 (facoltà per il 2005).
Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, ossia società non quotate che:

  • hanno azionisti, diversi dai soci di controllo, in numero superiore a 200 e titolari di una partecipazione complessiva almeno pari al 5%;
  • non possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis c.c.
  • hanno un patrimonio netto non inferiore a € 5 milioni;
  • hanno un numero di obbligazionisti superiore a 200.

Banche e intermediari finanziari (anche SIM, SGR, società finanziarie).
Imprese assicurative (solo per il consolidato).

Soggetti “autorizzati” ma non obbligati

Società non quotate sia per il bilancio consolidato, sia per il bilancio d’esercizio.
Società incluse nel bilancio consolidato redatto da un soggetto “obbligato”.

L’applicazione dei principi è facoltativa e mai obbligatoria Tale facoltà di redigere il Bilancio d’esercizio e Consolidato decorre dal 2005.

Soggetti esclusi dal D. Lgs. 38/2005

Le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. ossia le società che, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:

  • 3.650.000 € di totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
  • 7.300.000 € di totale dei ricavi e prestazione di servizi iscritti nel conto economica;
  • 50 dipendenti.

D.Lgs. 38/2005

Tabella riepilogativa.

Tabella riepilogativa.


Data di transizione agli IAS/IFRS

Se la data di riferimento per il primo bilancio IAS/IFRS è il 31 dicembre 2005 e si opta per la presentazione delle informazioni comparative per un solo anno, consegue che la data di transizione agli IFRS coincide con il 1 gennaio 2004 o, il che è lo stesso, con il 31 dicembre 2003.

Prospetti di transizione agli IAS/IFRS (segue)

Occorre predisporre uno SP di apertura con riferimento alla data di transizione agli IAS/IFRS. I prospetti di SP e CE sono quelli previsti dallo IAS 1. Gli effetti delle rettifiche, positive e negative, previste dall’IFRS 1 per il passaggio agli IAS vanno imputati ad una apposita riserva del PN (Riserva da FTA, first time application) che può assumere segno positivo o negativo.

Caso aziendale 1

Qui viene illustrato il caso Fiat per quanto concerne la transizione agli IAS IFRS.

I materiali di supporto della lezione

Rinaldi Luigi, L'analisi del bilancio consolidato. Aspetti critici dell'apprezzamento dell'economicità di gruppo tramite la lettura, l'analisi e l'interpretazione del bilancio consolidato, Giuffrè, Milano, 1999

Caso Fiat

Decreto legislativo del 28 febbraio 2005 n. 38.

Regolamento Europeo N. 1606/2002.

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