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Antonella Miletti » 8.Il contratto - parte II


Il contratto – parte II

  • I contratti dei consumatori
  • La cessione del contratto
  • Il contratto a favore di terzi e il contratto per persona da nominare
  • L’interpretazione del contratto
  • L’invalidità del contratto. L’inefficacia
  • La nullità
  • L’ annullabilità
  • La rescissione
  • La risoluzione per inadempimento
  • La risoluzione per impossibilità sopravvenuta
  • La risoluzione per eccessiva onerosità

I contratti del consumatore

Il d. legisl. n. 206 del 2005, cd. Codice del consumo, reca le disposizioni in materia dei contratti del consumatore, definendo:

  • consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
  • professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale ovvero un suo intermediario.

La normativa riconosce e garantisce gli interessi individuali e collettivi dei consumatori. In particolare riconosce come fondamentali i diritti in merito:

  • alla tutela della salute;
  • alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
  • ad una adeguata informazione ed ad una corretta pubblicità;
  • all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
  • all’educazione al consumo;
  • alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali;
  • alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
  • all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

I contratti del consumatore (segue)

Ciò in linea con l’art.153 del Trattato della Comunità europea che proclama un rafforzamento della protezione dei consumatori tesa a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici e a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi; anche tramite una armonizzazione delle legislazioni nazionali dei vari paesi membri.
Si veda nel decreto n.206, e sue succ. modificazioni, le parti relative alle norme in tema di educazione e informazione del consumatore, pratiche commerciali e pubblicità, le modalità contrattuali in generale e dei singoli contratti, le norme in tema di sicurezza e qualità dei prodotti, la responsabilità per danno da prodotti difettosi, la garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo.

La cessione del contratto

Ciascuna parte (cedente) può sostituire a sé un terzo (cessionario) nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purchè l’altra parte (ceduto) vi consenta (art.1406 c.c.).

Vi può essere l’ipotesi del consenso preventivo: una parte può anche consentire preventivamente che l’altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto. In tal caso la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l’ha accettata (art.1407 c.c.).
Riguardo ai rapporti tra contraente ceduto e cedente, l’art. 1408 c.c. precisa che il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. In tal caso il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell’inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l’inadempimento si è verificato: in mancanza è tenuto al risarcimento del danno (art.1408 c.c.).
Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti con il cedente (a meno che ne abbia fatta espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione; art.1409 c.c.).
Il cedente è tenuto a garantire a norma dell’art. 1410 c.c. la validità del contratto. Se il cedente assume la garanzia dell’inadempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.

Il contratto a favore di terzi e il contratto per persona da nominare

L’art.1411 c.c. stabilisce che è valido il contratto a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.
Il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione, che però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finchè il terzo non abbia fatto la sua dichiarazione di volerne approfittare, anche in confronto del promittente (è salvo però il patto contrario).
Salvo pattuizioni diverse, in caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante.
Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante (art.1413 c.c.).
Diversa è l’ipotesi del contratto per persona da nominare disciplinato dall’art.1401 c.c. e ss. secondo cui nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso. La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto (salvo patto contrario). La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata, che acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo può essere stipulato.

L’interpretazione del contratto

L’interpretazione del contratto è l’operazione volta ad accertare il reale contenuto dell’accordo dei contraenti.
Nell’interpretare il contratto si deve, infatti, indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole; occorre, cioè, valutare il comportamento complessivo delle parti anche se posteriore alla conclusione del contratto.
Per far ciò si utilizzano sia criteri oggettivi che soggettivi.
Parrebbero appartenere ai primi le norme degli artt.1362-1365 c.c., ai secondi gli artt.1367-1371 c.c.
Le clausole del contratto si devono interpretare le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto. Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.
Di certo l’interpretazione del contratto va fatta secondo buona fede, ciò per il noto principio dell’affidamento in base al quale occorre avere riguardo anche a ciò che si aspetta chi ragionevolmente ha fatto affidamento sulle parole della controparte.
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno: è questo l’importante principio della conservazione del contratto contenuto nell’art.1367 c.c.
Se, nonostante l’applicazione delle norme relative alle pratiche generali interpretative, alle espressioni con più sensi, all’interpretazione contro l’autore della clausola, e i principi suvvisti, il contratto rimane ancora oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.

L’invalidità del contratto. L’inefficacia

Si ricordino gli importanti principi secondo cui il contratto:

  • ha forza di legge tra le parti (art.1372 c.c.);
  • obbliga non solo le parti a quanto è espresso in esso ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano per legge (art.1374 c.c.);
  • deve essere eseguito secondo buona fede (art.1375 c.c.).

Ma a volte può accadere che nonostante una apparentemente corretta pattuizione delle parti, esso sia comunque carente in qualche sua parte fondamentale; il che lo rende inidoneo ad acquistare tutti gli effetti di cui sopra.
L’ordinamento ha sancito le discipline della nullità ed annullabilità del contratto, applicabili non solo al contratto ma anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (art.1324 c.c.).
Accanto a queste due ipotesi va ricordata la categoria della inefficacia del contratto.
Può accadere, infatti, che un contratto, o un negozio, sia valido, ma non produca alcun effetto: sia, dunque, inefficace.

L’invalidità del contratto. L’inefficacia (segue)

L’inefficacia può essere:

  • originaria, ad esempio nel caso di un contratto sottoposto a condizione sospensiva;
  • sopravvenuta, ad esempio nel caso di un contratto sottoposto a condizione risolutiva;
  • assoluta, il contratto non può produrre effetti nei confronti di nessun soggetto;
  • relativa, il contratto non può produrre effetti solo nei confronti di determinati soggetti (in questi casi si parla anche di inopponibilità).

La nullità

Il contratto è nullo:

  • quando è contrario, di norma, a norme imperative;
  • quando manca uno dei requisiti indicati dall’art.1325 c.c.;
  • quando è illecita la causa;
  • quando sono illeciti i motivi, nel caso indicato dall’art.1345 c.c.;
  • quando mancano nell’oggetto i requisiti stabiliti nell’art.1346 c.c.;
  • in tutti i casi stabiliti dalla legge.

Se le parti non sono reciprocamente consapevoli che un contratto è nullo, allora occorre che ciò venga stabilito dal’autorità giudiziaria, che dovrà meramente accertare che l’atto è nullo.
L’azione per far dichiarare la nullità è imprescrittibile; può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice (salvo disposizioni diverse).
Vi può essere anche una nullità parziale (art.1419 c.c.): la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

La nullità (segue)

La nullità delle singole clausole non importa la nullità del contratto se le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (ad esempio, nel caso della inserzione automatica di clausole: le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti; art.1339 c.c.).
A volte la legge riconosce comunque degli effetti al contratto nullo: si veda, ad esempio, l’importante art.2126 c.c.
Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone altrimenti (art.1423 c.c.).
Pur tuttavia, si può avere in alcuni casi la conversione del contratto nullo che può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità (art.1424 c.c.).

L’annullabilità

L’annullabilità è l’altra forma di invalidità.
A differenza della nullità, essa è una causa di invalidità meno importante e il contratto può iniziare a produrre i suoi effetti che, tuttavia, sono in uno stato transitorio poiché se è proposta l’azione di annullamento ci potrebbe essere una sentenza che li elimina.
La legge prevede espressamente i casi in cui il contratto può essere annullato.
Il contratto è annullabile se:

  • una delle parti era legalmente incapace di contrattare;
  • quando ricorrono le condizioni stabilite dall’art.428, ed il contratto è stipulato da persona incapace di intendere e di volere;
  • quando vi è un vizio della volontà.

 

L’annullabilità (segue)

Il contratto non è annullabile se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all’impugnazione del contratto: malitia supplet aetatem (art.1426 c.c.).
L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni; può essere proposta solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.
Il contratto annullabile può, però, essere convalidato:

  • se il contraente al quale spetta l’azione di annullamento lo convalida mediante un atto che contiene la menzione del contratto e del motivo di annullabilità e la dichiarazione che s’intende convalidarlo;
  • se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.

La convalida non ha effetto qualora colui che lo ha eseguito non era in condizione di concludere validamente il contratto.

La rescissione

Gli artt. 1447 e ss. c.c. regolano la disciplina relativa all’istituto della rescissione, che riguarda la patologia del contratto che nasce a condizioni inique ed ingiuste (sinallagma genetico).
Si può avere rescissione:

  • se un contratto è concluso in stato di pericolo: il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata;
  • per l’azione generale di rescissione della lesione: se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. In tal caso è necessario lo stato di bisogno di una delle parti, l’abuso che ne fa la controparte e la lesione che ne deriva che deve essere ultra dimidium, di oltre il cinquanta per cento.

Il termine entro il quale si può proporre l’azione di rescissione è di un anno dalla conclusione del contratto.
E’ possibile però una reductio ad aequitatem: il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.
La rescissione non si può avere nel caso dei contratti aleatori.
Spesso l’approfittamento e l’abuso dello stato di bisogno altrui riguarda la situazione finanziaria di alcuni soggetti e si realizza con contratti usurai (l’usura è disciplinata dalla legge n.108 del 1996).

La risoluzione

La risoluzione si può avere nel caso di contratti che si sono validamente formati, ma sono poi stati colpiti nel loro sinallagma funzionale.
La risoluzione può essere:

  • volontaria, se le parti decidono consensualmente di estinguere un loro rapporto giuridico patrimoniale, per mutuo dissenso;
  • legale nei casi di:
    • inadempimento;
    • impossibilità sopravvenuta;
    • eccessiva onerosità.

La risoluzione per inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno (ciò perché il contratto si era comunque validamente formato).
La risoluzione, che va chiesta con domanda giudiziale o può avvenire ipso iure, ha effetto retroattivo tra le parti (art.1458 c.c.).
La risoluzione può essere richiesta anche se si è promosso un giudizio per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione (dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione; art.1453 c.c.).
Si ha la cd. diffida ad adempiere quando la parte adempiente può intimare a quella che non ha eseguito la sua prestazione, per iscritto, di provvedervi entro un congruo termine con una dichiarazione che decorso inutilmente lo stesso, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto.

La risoluzione per inadempimento (segue)

Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo patti o usi contrari: dopo questo termine il contratto è risolto di diritto (art.1454 c.c.).
La risoluzione si verifica di diritto anche quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della cd. clausola risolutiva espressa, cioè una clausola in cui espressamente i contraenti convengono che il contratto si risolva qualora una determinata prestazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
Si può anche opporre la cd. eccezione di inadempimento, che serve alla parte ad attuare una tutela immediata: nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo patti contrari (non ha effetto, però, per le eccezioni di nullità, di annullabilità, e di rescissione del contratto; art.1462 c.c.).

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta

Poiché prestazione e controprestazione sono unite da un vincolo sinallagmatico se una obbligazione non può più essere eseguita, l’altra obbligazione non deve più essere eseguita.
L’impossibilità può essere anche solo temporanea; può essere totale o parziale.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme della ripetizione dell’indebito (art.1463 c.c.).
Se la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto se non ha un interesse apprezzabile all’adempimento parziale (art.1464 c.c.).
L’art.1465 c.c. disciplina il caso dei contratti traslativi o costitutivi, che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali: in tal caso il perimento della cosa per una causa non imputabile all’alienante non libera l’acquirente dall’obbligo di eseguire la controprestazione, ancorchè la cosa non gli sia stata consegnata.
Si ricordi, infatti, che la proprietà si trasferisce con il semplice consenso, per cui res perit domino.
Se si tratta di una cosa determinata solo nel genere, l’acquirente non è liberato dall’obbligo di eseguire la controprestazione, se l’alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata.
L’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravenuta prima che si verifichi la condizione (art.1465 c.c.).

La risoluzione per eccessiva onerosità

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto; tranne, però, nei casi in cui la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto, entro i canoni di una normale incertezza (è, dunque, esclusa anche per i contratti aleatori).
Ma se la parte contro la quale la risoluzione è chiesta vuole evitarla, può offrirsi di modificare equamente le condizioni del contratto.
Nel contratto con obbligazioni di una sola parte questa può chiedere una riduzione della sua prestazione o una modificazione nelle modalità di esecuzione tali da ricondurla ad equità (art.1468 c.c.).

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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