La legge 29 marzo 2001, n.135, “Riforma della legislazione nazionale del turismo” afferma che la Repubblica:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell’Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettivita’ e per favorire le relazioni tra popoli diversi;
b) favorisce la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell’attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;
c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualita’ dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi;
e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacita’ motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l’informazione e la formazione professionale degli addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunita’ locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco;
h) sostiene l’uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;l) promuove l’immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.
La stessa legge stabilisce che sono:
L’art.4 (Promozione dei diritti del turista) della legge n.135 del 2001 afferma che:
la Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonche’ le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell’offerta turistica;
b) informazioni sui contratti relativi all’acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative, sull’assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilita’ del sistema turistico.
Le agenzie di viaggio e turismo sono quelle imprese turistiche che esercitano attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita a forfait o provvigione, di elementi isolati o accordati di viaggi o soggiorni ovvero attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi comprese l’assistenza e l’accoglienza ai turisti (art.2 d.lgs. n.392 del 1991 e legge n.135 del 2001).
Tour operator: con questo termine suole indicarsi l’agenzia di viaggi che non opera attività di vendita diretta al pubblico.
Travel agent: agenzia di intermediazione che vende direttamente al pubblico.
Prestazione turistica di incoming: riguarda gli arrivi.
Prestazione turistica di outgoing: riguarda le partenze.
Devono intendersi per strutture ricettive gli alberghi, i residence, i villaggi turistici, gli ostelli della gioventù, i cd. alberghi diffusi, i bed and breakfast, i campeggi, agriturismi, etc.
La normativa in materia è alquanto disorganica. Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 21/02/08 pubblicato in G.U. n.34 del 11/02/09 ha decretato la definizione dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera.
Il decreto legislativo n. 205 del 2006, il cd. Codice del consumo, detta una disciplina dettagliata in materia di servizi turistici.
Le sue disposizioni si applicano ai pacchetti turistici venduti o offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzazione o dal venditore, anche quelli negoziati al di fuori dei locali commerciali e a distanza.
Si intende per:
Il contratto di vendita dei pacchetti turistici deve avere una forma scritta ed essere redatta in termini chiari e precisi; di questo contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore deve essere fornita una copia al consumatore.
La disciplina contenuta nel Codice di consumo -cui si rinvia- contiene le norme relative:
Le agenzie di viaggi possono stipulare contratti con gli albergatori (contratti alberghieri), con una attività di intermediazione allo scopo di fornire alloggio ai turisti, in base a stabilite tariffe.
Il contratto di allotment si ha quando un tour operator acquista la disponibilità di una porzione della struttura ricettiva per un determinato periodo, alla scadenza del quale (release), l’albergatore ne riacquista la disponibilità.
Deve intendersi per albergo una struttura ricettiva, aperta al pubblico, che fornisce alloggio, od eventualmente anche altri servizi quale somministrazione di cibo o bevande, ad un cliente dietro il pagamento di un prezzo.
L’albergatore deve essere iscritto nel registro delle imprese ed osservare una serie di obblighi individuati dalla legge n.135 del 2001.
Il contratto di albergo è un contratto atipico, a titolo oneroso.
Per la validità del contratto non è prevista una forma particolare.
Esso pone in capo a ciascuna delle parti obblighi e diritti: è a prestazioni corrispettive.
L’albergatore deve fornire al cliente i servizi richiesti secondo i principi generali della correttezza e buona fede e secondo il rispetto di tutta la normativa vigente in materia (uso esclusivo della camera, riassetto e qualunque altro servizio che possa rendere confortevole il soggiorno e in linea con i requisiti di igiene e sanità); il cliente deve pagare il prezzo pattuito, e di cui l’albergatore deve aver fatto idonea pubblicità, proporzionato a ciò che ha ricevuto; deve all’arrivo fornire le proprie generalità, occupare l’alloggio con correttezza e buona fede e liberarlo nei termini pattuiti.
I crediti dell’albergatore, per tutto ciò che ha somministrato alle persone che presso di lui hanno albergato, hanno privilegio sulle cose da queste portate nell’albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi (art.2760 c.c.).
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l’albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell’albergo.
Si prescrive, come già si è visto, in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione (art. 2954 c.c.).
E’ questa una prescrizione presuntiva di pagamento: vi è dunque solo una presunzione che la obbligazione si sia estinta (secondo i principi generali, il creditore può deferire giuramento alla parte debitrice).
Si ha overbooking alberghiero quando l’albergatore accetta prenotazioni in numero superiore alle possibilità della struttura.
Ciò per evitare che in seguito ad un certo numero di disdette l’albergo possa non essere del tutto occupato.
In tal caso al cliente spetterà una sistemazione analoga in una struttura nei pressi di quella già prenotata, senza spese o danni a suo carico.
La prenotazione alberghiera è un contratto con cui una parte (il futuro ed eventuale cliente) chiede alla controparte (l’albergatore) di impegnarsi a fornire alloggio per le date e le persone indicate, secondo i termini pattuiti.
Nel caso di mancata fruizione dell’alloggio il viaggiatore deve darne disdetta.
In linea teorica, non vi sarebbero obblighi particolari, ma gli usi soccorrono a dettare eventuali obbligazioni a carico del turista (di solito viene stabilito un termine, decorso il quale viene cancellata la prenotazione).
Il contratto di deposito in generale è quel contratto col quale una parte (depositario) riceve dall’altra parte (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Il deposito si presume gratuito a meno di volontà diversa delle parti.
Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia; non può servirsi della cosa né darla in custodia ad altri e deve restituirla non appena il depositante la richieda o nel termine stabilito.
Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunciare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.
Il depositante ha diritto di ricevere ciò che il depositario ha conseguito in conseguenza del fatto e subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo (artt.1766 e segg. c.c.).
Gli articoli del codice civile (nn.1783, 1784, 1785, 1785 bis, 1785 ter, 1785 quater, 1785 quinquies, 1786) regolano la responsabilità degli albergatori per le cose portate e quelle consegnate al cliente in albergo.
Qualora un cliente porti in albergo delle cose l’albergatore è responsabile di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione.
Sono considerate cose portate in albergo:
Vi è, però, una limitazione della responsabilità, che è relativa al solo valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.
La responsabilità dell’albergatore è illimitata quando le cose gli sono state consegnate in custodia o quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare e cioè le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore (a meno che non si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante).
L’albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
L’albergatore non è però responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti o al cliente o alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita, o a forza maggiore o alla natura della cosa.
L’albergatore non è responsabile per i veicoli, le cose lasciate negli stessi, né per gli animali vivi.
L’albergatore è responsabile, senza che possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’art.1783 c.c., quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a sua colpa, dei suoi familiari o dei suoi ausiliari.
Al di fuori di questi casi, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all’albergatore con ritardo ingiustificato.
Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore.
Le norme che regolano il deposito in albergo si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
La prima normativa in materia di agriturismo è stata la legge n. 875 del 1985. Successivamente questa disciplina è stata abrogata dalla legge n. 96 del 2006, che è stata dichiarata parzialmente incostituzionale dalla sentenza n. 339 del 2007 su richiesta delle Regioni Lazio e Toscana.
L’agriturismo è un modo per incentivare lo sviluppo rurale dei territori agrari grazie alla promozione di forme idonee di turismo nelle campagne che sono volte a tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche proprie di ogni territorio.
Le attività agrituristiche sono quelle attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli in connessione alle attività principali di coltivazione, o allevamento di animali, o selvicoltura.
In questo modo si favorisce la multifunzionalità in agricoltura che può avvantaggiarsi di una differenzazione dei redditi agricoli.
La disciplina dettagliata è contenuta nella legge n.96 del 2006 e sue successive modifiche, cui si rimanda.
1. Le nozioni preliminari del diritto privato – parte prima
2. Le nozioni preliminari del diritto privato – parte seconda
3. Persone fisiche e giuridiche
4. Le situazioni reali di godimento. Le situazioni possessorie
5. Situazioni di credito e di debito - parte prima
6. Situazioni di credito e di debito - parte seconda
7. Autonomia negoziale e autonomia contrattuale. Il contratto
9. Responsabilità e risarcimento del danno. Prescrizione e decadenza
1. Le nozioni preliminari del diritto privato – parte prima
2. Le nozioni preliminari del diritto privato – parte seconda
3. Persone fisiche e giuridiche
4. Le situazioni reali di godimento. Le situazioni possessorie
5. Situazioni di credito e di debito - parte prima
6. Situazioni di credito e di debito - parte seconda
7. Autonomia negoziale e autonomia contrattuale. Il contratto
9. Responsabilità e risarcimento del danno. Prescrizione e decadenza
10. La normativa in materia di turismo
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