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Antonella Miletti » 1.Le nozioni preliminari del diritto privato – parte prima


Le nozioni preliminari del diritto privato

A) I principi generali
B) Le fonti del diritto privato
C) L’applicazione e l’interpretazione della legge
D) La tutela giurisdizionale civile
E) La classificazione dei diritti

A) I principi generali – Il concetto di diritto

Tutta la vita dell’uomo è scandita da eventi che necessitano di regole ben precise (nascita, morte, matrimonio, famiglia, lavoro, contratti, etc.).
L’esistenza dell’uomo è imperniata su una serie di relazioni con gli altri suoi simili, che necessita di regolamentazione.
Il diritto è proprio quell’insieme di regole di condotta necessarie ai fini della pacifica convivenza tra soggetti di una stessa comunità.
Esso non si deve mai basare sulla forza ma sul consenso.
Il diritto deve sottostare al principio della cd. certezza del diritto: la possibilità per ciascuno di conoscere preventivamente le regole che lo governano ed essere sicuro di essere sottoposto solo alle stesse, facendovi affidamento.
Il cittadino non può sottrarsi alla sua obbligatorietà affermando di non conoscere talune disposizioni di legge, poichè ignorantia legis non excusat (principio modificato parzialmente dalla sentenza della Corte cost. n.364 del 1988 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.5 c.p. nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile).

L’ordinamento giuridico

L’ordinamento giuridico è l’insieme di tutte le norme giuridiche in vigore in una data società dettate per disciplinare i rapporti tra i suoi consociati.
Esistono altri ordinamenti giuridici oltre quello statale (ad esempio quello comunitario per i membri dell’Unione europea).
Altri ordinamenti come quelli sportivo, religioso, politico, etc., si collocano in posizione intermedia tra Stato ed individuo, e le loro regole possono esistere solo in virtù del riconoscimento che di esse compie l’ordinamento statale.

La norma giuridica

La norma giuridica è una regola di condotta che presenta le caratteristiche dell’astrattezza e della generalità:

  • è astratta poiché è prevista in via ipotetica;
  • è generale poiché riguarda tutta una generalità di consociati.

E’ necessario, pertanto, distinguere tra:

  • fattispecie astratta, cioè il tipo di situazione astratta che la norma contempla;
  • fattispecie concreta, cioè quella che concretamente si realizza nel caso particolare.

La sanzione

Poiché la norma giuridica deve stabilire delle regole di condotta che ogni consociato deve rispettare, essa ha di norma una funzione precettiva, ossia detta un comando che deve essere rispettato.
Nel caso di inosservanza di questo comando, il diritto esprime la sua obbligatorietà attraverso l’imposizione di una sanzione.
La sanzione è il modo in cui il diritto manifesta la sua forza: sono le conseguenze cui andrà incontro chi non osserverà la norma (ad esempio esecuzione forzata, risarcimento, etc.).
Ciò la distingue dagli altri tipi di norme, religiose, morali, etc., la cui inosservanza non comporta sanzioni giuridiche.

B) Le fonti del diritto privato

La gerarchia delle fonti del diritto privato è la seguente.

Le fonti nazionali sono:

  • la Costituzione;
  • le leggi;
  • i regolamenti;
  • gli usi.

Le fonti sovranazionali sono:

  • i Trattati comunitari;
  • i regolamenti;
  • le direttive.

La Costituzione

La Costituzione è fonte primaria del diritto, cui tutte le altre fonti sono subordinate: è la nostra legge fondamentale.
E’ entrata in vigore il 1° gennaio del 1948.
E’ una Costituzione rigida, cioè per la sua revisione è previsto un meccanismo alquanto complesso (a differenza delle costituzioni flessibili o elastiche che possono essere modificate con leggi ordinarie).
Essa stabilisce che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Parti e titoli della Costituzione

La Costituzione è così suddivisa:

  1. Principi fondamentali (artt.1-12)
  2. Diritti e doveri dei cittadini (parte I), suddivisi in:
    • Rapporti civili (titolo I),
    • Rapporti etico-sociali (titolo II),
    • Rapporti economici (titolo III),
    • Rapporti politici (titolo IV).
  3. L’ordinamento della Repubblica, suddiviso in:
    • il Parlamento (titolo I),
    • il Presidente della Repubblica (titolo II),
    • il Governo (titolo III),
    • la Magistratura (titolo IV),
    • le Regioni, le Province, i Comuni (titolo V).

Infine, le Disposizioni transitorie e finali.

Alcuni principi fondamentali

Tutte le norme della Costituzione sono fondamentali per una società basata sulla democrazia.
Tra tante si ricordino alcune tra le più significative, contenute nei principi fondamentali.
Art.1: l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art.2: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale.
Art.3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art.11: l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Alcuni principi fondamentali (segue)

La libertà personale è inviolabile (art.13), così come inviolabili sono la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art.15).
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e di associarsi liberamente, e di professare liberamente la propria fede religiosa (artt. 17, 18, 19).
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure (art.21).
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art.24).
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge (art.25).

La Corte costituzionale

La Corte costituzionale è l’organo preposto a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni (oltre che sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni, e sulle accuse promosse contro il presidente della Repubblica).
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma, cioè la considera difforme da quelli che sono i principi costituzionali, questa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Le sue decisioni possono essere:

  • di rigetto
  • di accoglimento

a seconda che ritiene infondata la domanda di dichiarare illegittima quella norma o fondata, ed in tal caso la dichiara incostituzionale.
In taluni casi può pronunciare sentenze interpretative in cui dà una interpretazione alla norma in linea con i valori costituzionali, o additive, cioè ne dichiara illegittima solo una parte.
La prima udienza preliminare della Corte costituzionale si è tenuta il 23 aprile 1956.

Le leggi

La legge è la fonte primaria di produzione della norma giuridica ed esprime la volontà dello Stato (si differenzia dalle fonti di cognizione che sono i testi da cui si viene a conoscenza della esistenza di una disposizione di legge, ad esempio la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).
La funzione legislativa appartiene al Parlamento, ed è esercitata collettivamente dalle due Camere (la camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica).
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Secondo un iter prestabilito i disegni di legge vengono esaminati e approvati.
Le leggi vengono poi promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla loro approvazione, subito dopo pubblicate ed entrano in vigore, di norma, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

La potestà legislativa dello Stato e delle Regioni

Dopo la riforma costituzionale del 2001, vi è stata una ripartizione di competenze nella potestà legislativa tra Stato e Regioni.
L’art.117 della Cost. stabilisce:

  • le materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva,
  • le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni,
  • la competenza residuale delle Regioni in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Il decreto legge e il decreto legislativo

Rientrano nella nozione di legge anche:

  • il decreto-legge che si ha quando il Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge. Il giorno stesso deve presentarli per la conversione alle Camere.
    I decreti perdono efficacia sin dall’inizio se non sono convertiti in legge entro 60 gg. dalla loro pubblicazione.
  • il decreto legislativo ha, invece, forza di legge; ciò accade quando il Parlamento delega al Governo l’esercizio della funzione legislativa, determinandone però principi e criteri direttivi, soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti.

Il codice civile

Il codice civile italiano è in vigore dal 21 aprile 1942.
Il codice precedente più significativo è il Codice Napoleone (code Napolèon) del 1804, che si è distinto per aver codificato i valori di base della società borghese dell’epoca, ispirato dalla Rivoluzione francese e dai principi della libertà, uguaglianza, fraternità, ed a sua volta fortemente condizionato dal diritto romano; dal code Napolèon prese le mosse il codice civile italiano del 1865.
Lo stesso BGB (codice civile tedesco), recepì in gran parte anch’esso il diritto romano ed in qualche modo influenzò il nostro codice. Esso entrò in vigore il 1° gennaio del 1900.
Il codice civile è un testo organico teso a regolamentare tutta la materia privatistica.
Esso è composto da 2969 articoli (che possono essere divisi in commi).
Esso è preceduto dalle Disposizioni sulla legge in genere o Preleggi, e suddiviso in 6 libri:

  • Libro I – Delle persone e della famiglia
  • Libro II – Delle successioni
  • Libro III -Della proprietà
  • Libro IV – Delle obbligazioni
  • Libro V – Del lavoro
  • Libro VI – Della tutela dei diritti

Il codice civile (segue)

Negli anni sono state necessarie modifiche ed integrazioni di alcune norme del codice tramite la legislazione speciale, che è intervenuta su interi settori del diritto privato (si pensi alla legge sul diritto di famiglia del 1975 n.151, la legge n.300 del 1970 sullo Statuto dei lavoratori, la legge del 2004, n.40, sulla procreazione assistita, la legge n.69 del 2004 sulla cd. amministrazione di sostegno, etc.).
Vi sono poi delle integrazione al codice civile, particolarmente corpose ed importanti che vanno sotto il nome di Codice: ad esempio, il codice del consumo introdotto con d.legisl. del 2005, n.206, o il codice in materia di protezione dei dati personali, d.legisl. n.196, del 2003, il codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lesigl. n.42 del 2004, etc.

Vengono chiamati Testi unici i testi che riorganizzano tutta la legislazione già vigente in una determinata materia od eventualmente possono anche modificarla in base alla legge delega (un esempio di T.U. è quello in materia di espropriazione per pubblica utilità del 2001, n. 327).

I regolamenti

Sono emanati da un organo del potere esecutivo o da chi è autorizzato a farlo. Sono atti normativi che mirano a regolare l’esercizio di un diritto.
Devono rispettare quanto stabilito nelle leggi.
Possono essere di vario tipo (esecutivi, di attuazione, di organizzazione, delegati, etc.)

La consuetudine e gli usi

Sono una fonte non scritta di produzione del diritto e sono, evidentemente, non statuale.
Gli usi sono la consuetudine di tenere un determinato comportamento, osservato in maniera uniforme e costante, per un certo periodo di tempo, dai componenti di una determinata collettività con la convinzione che si stia ubbidendo ad un comando di legge.
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.
L’uso può essere:

  • secundum legem, vale solo se espressamente richiamato;
  • praeter legem, se va a regolare materie non regolate dalla legge o dai regolamenti;
  • contram legem, se è contrario alla normativa vigente.

Le fonti sovranazionali

Le fonti sovranazionali sono:

  • i Trattati comunitari
  • i regolamenti
  • le direttive

L’art.11 della Cost. ha permesso all’Italia di aderire alla Comunità europea, cedendo così parte del suo potere normativo e giurisdizionale, e limitando la sua sovranità.

I trattati comunitari

Il Trattato istitutivo della comunità europea è stato il Trattato di Roma del 10 marzo 1957, che è seguito al Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e a quello sull’energia atomica (Cee, Ceca ed Euratom).
Successivamente si sono avuti il Trattato sull’Unione europea di Maastricht, il 7 febbraio 1992, il Trattato di Amsterdam (1997), il Trattato di Nizza del 2001 e, da ultimo, il Trattato di Lisbona che ha apportati grandi modifiche ai Trattati precedenti; è stato radificato in italia il 31 luglio 2008 ed è entrato in vigore il 1 dicembre 2009.
La Costituzione europea (firmata a Roma il 29 ottobre 2004) entrerà in vigore quando tutti i Paesi membri l’avranno ratificata.
Originariamente i Paesi aderenti alla Comunità europea erano solo sei (Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo), per arrivare oggi a ben 27 Stati membri.

I regolamenti e le direttive

I regolamenti comunitari sono atti vincolanti per tutti i cittadini dell’Unione e direttamente applicabili.
Le direttive stabiliscono le finalità che deve perseguire lo Stato membro, lasciandogli libertà sul come uniformarsi.

Gli organi dell’Unione europea. Il Parlamento

Gli organi dell’Unione europea sono:

  1. il Parlamento,
  2. il Consiglio dell’Unione Europea,
  3. la Commissione europea.

Il Parlamento è eletto direttamente da tutti i cittadini dell’Unione europea (ognuno ha diritto di votare e di candidarsi) ogni 5 anni e rappresenta gli interessi dei suoi elettori.
I membri del Parlamento europeo sono 736, divisi in 7 gruppi politici.
Ha sedi a Bruxelles (Belgio), Lussemburgo, Strasburgo (Francia).
Ha poteri legislativi, controllo democratico sulle altre istituzioni dell’U.E., poteri di bilancio. Le riunioni generali del Parlamento vengono dette sessioni plenarie.

Il Consiglio dell’Unione europea

Il Consiglio dell’Unione europea rappresenta gli Stati membri; alle sue riunioni partecipa un ministro, competente in materia secondo l’ordine del giorno, per ogni governo dei vari Stati membri. La sede è Bruxelles (Belgio).
Ciascun ministro ha l’autorizzazione a prendere impegni per il proprio governo.
Il Consiglio coordina la politica economica generale dei vari Stati membri, approva leggi, conclude accordi internazionali, approva il bilancio dell’U.E., si occupa di politica estera e di sicurezza comune.
La presidenza del Consiglio spetta a ciascun Stato membro per sei mesi.
Il Presidente della Commissione europea insieme ai primi ministri o Presidenti degli Stati membri fissano la politica generale dell’Unione europea tramite riunioni di grande importanza che prendono il nome di Consiglio europeo (che si riunisce pochissime volte l’anno).

La Commissione europea

Il compito della Commissione è quello di rappresentare e tutelare gli interessi dell’U.E. nel suo insieme.
Propone nuove leggi al Parlamento e al Consiglio.
I suoi membri, i “commissari”, devono agire nell’interesse comune, in maniera totalmente indipendente dai governi dei vari paesi membri.
La Commissione ha sede a Bruxelles, Belgio, dove si riunisce settimanalmente, ma ha uffici e rappresentanze anche in altri Paesi.
La Commissione rappresenta l’U.E. in ambito internazionale, insieme con la Corte di giustizia controlla la corretta applicazione del diritto europeo, fa proposte di atti legislativi al Parlamento e al Consiglio (ha il “potere d’iniziativa”), si occupa di bilancio e strategie politiche dell’Unione.

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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