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Antonella Miletti » 5.Situazioni di credito e di debito - parte prima


Situazioni di credito e di debito. L’obbligazione.

  • L’obbligazione.
  • Le fonti dell’obbligazione.
  • L’adempimento: soggetti, tempo, luogo.
  • La prestazione.
  • L’imputazione del pagamento.
  • I diversi tipi di obbligazione: specifiche e generiche, cumulative, alternative, facoltative, divisibili, indivisibili, parziarie, naturali, di mezzi, di risultato, pecuniarie, solidali.
  • I modi di estinzione diversi dall’adempimento a carattere satisfattorio (compensazione e confusione) e non (novazione, remissione del debito, impossibilità sopravvenuta della prestazione).
  • L’inadempimento. La mora del debitore e la mora del creditore.
  • La responsabilità patrimoniale.
  • I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: l’azione surrogatoria, l’azione revocatoria, il sequestro conservativo.
  • Le cause legittime di prelazione: i privilegi, il pegno, le ipoteche.
  • Il divieto del patto commissorio.
  • Le garanzie personali: fideiussione, avallo, mandato di credito.
  • Perdita del beneficio del termine per il debitore.

L’obbligazione

Già nelle Istituzioni di Giustiniano era contenuta la definizione di obbligazione: obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuis solvendae rei secundum nostrae civitatis iura.
Anche oggi l’obbligazione è un vincolo giuridico tra due soggetti di cui uno è la parte attiva, il cd. creditore, che può esigere dal cd. debitore, la parte passiva che è tenuta ad eseguire una determinata prestazione che può consistere in un dare, un fare, un non fare, un sopportare (pati).
La relazione tra debitore e creditore è detta rapporto obbligatorio: da un lato vi è la pretesa creditoria, il diritto di credito, dall’altro il debito che va adempiuto attraverso l’esecuzione della prestazione che realizza l’interesse del creditore.
La cooperazione del debitore è necessaria per la soddisfazione del creditore, che ha un diritto relativo o personale nei confronti del debitore, determinato ed obbligato verso cui può far valere i suoi diritti.
Di solito le due situazioni sorgono nello stesso momento (se vendo un libro ho diritto al pagamento del prezzo) e la parte creditrice può essere anche debitrice (devo consegnare il libro), e un rapporto obbligatorio può rappresentare una piccola parte di un più ampio regolamento di interessi tra le parti.
Il comportamento di entrambe le parti, debitore e creditore, deve essere improntato a correttezza (art.1175 c.c.) e buona fede, come anche nel momento delle trattative, della conclusione, dell’interpretazione, dell’esecuzione del contratto. Correttezza e buona fede devono essere valutate anche alla luce del principio solidaristico contenuto nell’art.2 della Cost., ad esempio in merito a obblighi informativi e doveri di cooperazione.
Il codice civile tratta delle obbligazioni nel libro IV, partendo direttamente dalle fonti di esse.

Le fonti dell’obbligazione

L’art.1173 c.c. afferma che le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.
Dunque, non vi è un sistema di fonti tipiche, chiuso, ma qualunque fatto o atto può essere fonte di obbligazione se conforme ai principi dell’ordinamento giuridico; le due fonti più importanti sono il contratto ed il fatto illecito cui si possono ricondurre gran parte delle ipotesi del sorgere di una posizione debitoria. Generano obbligazioni, come si evince dalla norma, anche le promesse unilaterali, la gestione di affari, il pagamento di indebito, l’arricchimento senza causa.

L’adempimento: soggetti, tempo, luogo

L’adempimento è il modo perfetto, ma non l’unico come si vedrà, di estinzione di un’obbligazione.

Nell’adempimento delle obbligazioni il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (secondo il riferimento romanistico al pater familias), ossia la diligenza dell’uomo medio.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata (art.1176 c.c.).
Il pagamento deve essere fatto al creditore, o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. Il creditore, di norma, può rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile (art.1181 c.c.).
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato (art.1188 c.c.).
Nell’ipotesi del pagamento al creditore apparente il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito (art.1189 c.c.).
Se si effettua un pagamento ad un creditore incapace di riceverlo, questo non libera il debitore, a meno che non provi che ciò che è stato pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace (art.1190), mentre il debitore incapace che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della sua incapacità (art.1191), non essendo necessaria la capacità di agire di chi paga.
Anche un terzo può adempiere la prestazione dovuta da un debitore, secondo l’art.1180 c.c., addirittura contro la volontà del creditore se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Il creditore può, però, rifiutare l’adempimento del terzo se il debitore ha manifestato la sua opposizione.
Il creditore può esigere immediatamente la prestazione, se non è stabilito il tempo in cui questa deve essere eseguita. Quando un termine
deve essere stabilito necessariamente per gli usi o la natura della prestazione o il modo o il luogo dell’esecuzione, se non vi è accordo tra le parti, il termine viene stabilito dal giudice (art.1183 c.c.).
Riguardo al luogo dell’adempimento se non è stabilito dove la prestazione deve essere eseguita in base a convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altro, qualora si tratti di cosa certa e determinata essa deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta. Se si tratta di una somma di denaro, la prestazione deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza (a meno che non sia divenuto troppo gravoso per il debitore che in tal caso ha diritto ad eseguire la prestazione al domicilio precedente del creditore, previa comunicazione a questi).
In tutti gli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (art.1182 c.c.), e ha in ogni caso diritto a ricevere quietanza.

La prestazione

L’oggetto dell’obbligazione è la prestazione dovuta.
Essa deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (art.1174 c.c.).
L’interesse del creditore può essere anche di carattere culturale o sociale, non necessariamente economico; ma deve essere economicamente valutabile, cioè le parti devono avervi riconosciuto una certa patrimonialità.

La prestazione deve poi essere:
possibile;
determinata o determinabile;
lecita.
Il criterio della possibilità risponde alla necessità che una prestazione deve poter essere eseguita poiché ad impossibilia nemo tenetur.
L’impossibilità può essere originaria o sopravvenuta, fisica (in rerum natura) o giuridica (impossibile per norme giuridiche).
Il requisito della determinatezza o determinabilità risponde alla necessità che il debitore sappia con chiarezza a cosa si impegna, anche se effettivamente determinato in un secondo momento.
E’ illecita una prestazione quando è contraria all’ordine pubblico, al buon costume o a norme imperative.

L’imputazione del pagamento

Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
Se non c’è questa dichiarazione, il pagamento deve essere imputato:

  • al debito scaduto;

tra più debiti scaduti:

  • a quello meno garantito;
  • tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
  • tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico;
  • proporzionalmente fra tutti (art.1193 c.c.).

I diversi tipi di obbligazione

Le obbligazioni più comuni si distinguono in:

  • specifiche o generiche quando l’obbligazione ha ad oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere e il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media (art.1178 c.c.);
  • cumulative quando il debitore è obbligato ad una pluralità di prestazioni;
  • alternative quando il debitore di un’obbligazione si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra (art.1285 c.c.; i successivi artt. regolano la facoltà di scelta e la sua decadenza, l’impossibilità di una o di entrambi le prestazioni, etc.);
  • facoltative è quando vi è una sola prestazione in obbligazione, ma il debitore ha la possibilità di liberarsi eseguendo una prestazione diversa;
  • divisibili o indivisibili a seconda che sia possibile o meno dividere la cosa oggetto della prestazione senza alternarne la funzionalità (per vincoli oggettivi o soggettivi);
  • parziarie in cui ogni debitore deve eseguire solo la sua parte, in proporzione al vincolo obbligatorio;
  • naturali sono le obbligazioni eseguite spontaneamente in esecuzione di doveri morali o sociali incoercibili, ed il cui unico effetto è la soluti retentio, ossia l’irripetibilità di quanto prestato in ottemperanza ai doveri citati (salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace). Questa è la tipica obbligazione imperfetta, cui l’ordinamento ricollega solo alcuni degli effetti dell’obbligazione civile.

I diversi tipi di obbligazione (segue)

Le obbligazioni più comuni si distinguono in:

  • di mezzi quando il debitore si obbliga solo a compiere, senza garantire il risultato, tutte le attività necessarie secondo la diligenza del buon padre di famiglia; di risultato quando il debitore deve adempiere ponendo in essere una determinata attività;
  • pecuniarie quando hanno ad oggetto una somma di denaro. I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Vige il principio nominalistico per cui conta solo la quantità fissata di denaro anche se ha perso valore. I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono di norma interessi (che possono essere corrispettivi, compensativi, moratori) di pieno diritto, che si calcolano in base al cd. tasso o saggio di interesse (che può essere legale o convenzionale, mai usuraio, cfr. art.1284 c.c.) sul cd. capitale (somma dovuta quale obbligazione principale). L’art.1283 c.c. statuisce, in base al principio dell’anatocismo, che in caso di mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

I diversi tipi di obbligazione (segue)

Le obbligazioni più comuni si distinguono in:

  • solidali passive sono quelle obbligazioni in cui più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri;
  • solidale attive sono quella obbligazioni in cui tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (art.1292 c.c.).

Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori solo la parte di ciascuno di essi. Se uno di questi è insolvente la perdita si ripartisce tra gli altri. Salvo patto contrario, la solidarietà non si trasmette agli eredi dei debitori o creditori in solido.

Mentre la solidarietà passiva si presume, quella attiva deve essere stabilita in modo espresso.

Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, presumibilmente in parti uguali (art.1298 c.c.).

I modi di estinzione diversi dall’adempimento

Si è detto che il modo perfetto, tipico di estinzione di un’obbligazione, che comunque per sua natura deve avere un termine, è l’adempimento.
Ma vi sono dei modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento che possono essere o a carattere satisfattorio:

  • compensazione;
  • confusione;

o a carattere non satisfattorio:

  • novazione;
  • remissione del debito;
  • impossibilità sopravvenuta della prestazione.

La compensazione

Per evitare duplici trasferimenti di denaro, per una economicità delle situazioni giuridiche, qualora tra due persone vi siano rapporti reciproci di debito e di credito questi si estinguono fino a concorrenza del debito di importo inferiore (art.1241 c.c.). La compensazione può essere:

  • legale;
  • volontaria;
  • giudiziaria.

La compensazione legale si attua tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi (certi e determinati nel loro ammontare) ed esigibili (chiedibili, non sottoposti né a termine né a condizione sospensiva). I due debiti si estinguono dal giorno della loro coesistenza.
Nel caso della compensazione giudiziale, cioè dichiarata da un giudice con sentenza, il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione.
La compensazione volontaria si attua quando le parti, pur se non ricorra nessuno dei requisiti di cui sopra, decidono di compensare i debiti e i crediti reciproci (ad es. le stanze di compensazione).
La compensazione può attuarsi anche solo parzialmente e vi sono alcuni casi elencati nell’art. 1246 c.c. in cui non si può verificare.

La confusione

Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati (art. 1253 c.c.).
La confusione può avvenire o mortis causa o per atto tra vivi.
Essa non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito; e se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purchè il creditore vi abbia interesse.

La novazione

La obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
Perché si possa avere novazione:

  • è indispensabile l’esistenza di una obbligazione originaria (obligatio novanda); se essa deriva da un titolo annullabile la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario;
  • occorre un oggetto o un titolo diverso (aliquid novi);
  • vi deve essere la volontà di estinguere l’obbligazione (animus novandi), creando per contratto una nuova obbligazione.

Questa novazione oggettiva si distingue dalla datio in solutum, dazione in pagamento, che è a carattere satisfattorio e che estingue l’obbligazione con una diversa prestazione, ed è diversa dalla novazione soggettiva che si ha quando si sostituisce un soggetto, dal lato passivo o attivo, in luogo di un altro.

La remissione del debito

La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari con un congruo termine di non volerne approfittare (art.1236 c.c.).
La remissione può farsi tra vivi o anche mortis causa.
Può essere espressa o tacita come nel caso della restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, che costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.
La sola rinunzia alle garanzie dell’obbligazione non fa presumere la remissione del debito; la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.

L’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore

Se la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue (art.1256 c.c.).
L’impossibilità può essere temporanea, ed in tal caso finchè perdura il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento; ma l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
La prestazione deve essere diventata oggettivamente impossibile, non si deve essere verificata quando il debitore era già in mora, e deve essere inevitabile, senza colpa da parte del debitore.
Se l’impossibilità è solo parziale il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile; ciò accade anche quando essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua qualcosa dal perimento totale della cosa.

L’inadempimento. La mora del debitore

Si è detto che l’obbligazione deve essere adempiuta. Ma non sempre ciò accade. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art.1218 c.c.).
Il debitore che non adempie nel tempo stabilito, quando il debito è venuto a scadenza, ed è in ritardo colposo, è in mora.
La mora può essere:

  • ex persona quando il debitore è costituito in mora con una intimazione o una richiesta fatta per iscritto;
  • ex re quando il debitore è automaticamente in mora; ciò accade:
    • quando il debito deriva da fatto illecito;
    • quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;
    • quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.

L’inadempimento. La mora del debitore (segue)

Le conseguenze della mora del debitore sono:

  • l’obbligo di risarcire i danni;
  • il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.

Se il debitore ha fatto una offerta non formale, tempestivamente, della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme di cui all’art.1208, richieste per la validità dell’offerta, non può essere considerato in mora, a meno che il creditore non l’abbia rifiutata per legittimo motivo.
Si ha purgazione della mora quando si eliminano gli effetti e le conseguenze della mora stessa.

La mora del creditore

Si ha mora del creditore quando questi, senza legittimo motivo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli artt.1206 e ss. c.c., o non compie quanto è necessario affinchè il debitore possa adempiere l’obbligazione.
Quando il creditore è in mora:

  • è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore;
  • non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa;
  • è tenuto a risarcire i danni derivanti dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta;
  • gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.

La mora del creditore (segue)

L’art.1208 c.c. indica i requisiti per la validità dell’offerta e il successivo articolo afferma che se l’obbligazione ha per oggetto:

  • danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale;

se invece si tratta di

  • cose mobili da consegnare in luogo diverso, occorre l’intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

Il debitore ha facoltà di depositare le cose non accettate dal creditore per offerta reale o intimazione; ma eseguito il deposito questo deve essere accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato. A questo punto il debitore non può più ritirare la cosa dovuta ed è liberato dalla sua obbligazione.

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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