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Antonella Miletti » 3.Persone fisiche e giuridiche


I soggetti di diritto: la persona fisica e la persona giuridica

  • La persona fisica
    • I diritti della personalità
    • Capacità giuridica
    • Capacità d’agire
    • Incapacità, interdizione, inabilitazione
    • L’amministrazione di sostegno
    • Dimora, domicilio, residenza
    • Scomparsa, assenza, morte presunta. La commorienza
  • La persona giuridica
    • Le società
    • Associazioni
    • Fondazioni
    • Comitati
    • Impresa sociale

La persona fisica e la persona giuridica

I soggetti titolari di situazioni giuridiche soggettive sono le persone fisiche e le persone giuridiche.
La persona fisica è l’uomo quale destinatario delle regole di condotta approntate dall’ordinamento giuridico, negli aspetti della sua esistenza regolati dal diritto.
La persona fisica è dotata di personalità.
Ogni persona ha uno status, cioè una sua specifica posizione rispetto ad altri (come cittadino, come madre, come figlio legittimo, etc.).
La persona giuridica è un’entità organizzata che si distingue dalle persone fisiche che la compongono, unite da un interesse comune, ed è dotata di una propria volontà.

I diritti della personalità

L’art. 2 della Cost. afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
L’art.3 della Cost. nell’affermare che i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, riconosce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Si viene a creare così grazie alla Costituzione la base per una realizzazione concreta dei diritti inviolabili dell’uomo (la cui difesa è peraltro prevista anche in Trattati e Convenzioni internazionali).
I diritti inviolabili dell’uomo sono i diritti fondamentali, che appartengono alla persona in quanto tale.

Essi, di norma, sono:

  • inalienabili;
  • imprescrittibili;
  • irrinunziabili;
  • intrasmissibili;
  • non patrimoniali.

I diritti della personalità (segue)

Le due teorie che si sono divise il campo in materia sono quella cd.monista secondo cui esiste un unico diritto della personalità che si colora di volta in volta di significati diversi a seconda del diritto che viene violato; quella pluralista secondo cui vi sono distinti e ben individuati diritti della personalità.
I diritti della personalità sono tutelabili con il risarcimento del danno o azioni inibitorie che ne impediscono la prosecuzione.

A titolo esemplificativo si possono citare i seguenti diritti della personalità:

  • Diritto alla vita;
  • Diritto alla salute;
  • Diritto alla integrità fisica;
  • Diritto all’integrità morale e all’onore;
  • Diritto al nome;
  • Diritto all’immagine;
  • Diritto all’identità personale;
  • Diritto alla privacy e alla riservatezza (alla protezione dei dati personali, in merito al trattamento dei dati cd. sensibili inseriti anche nelle cd. banche dati), diritto all’oblio, diritto ad essere lasciati soli).

La capacità giuridica

Il codice civile dedica alla persona fisica già l’art.1 del Titolo I il quale afferma che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita.
Deve intendersi per capacità giuridica l’attitudine del soggetto nato ad essere titolare di diritti e doveri. Essa si acquista alla nascita e si perde al momento della morte.
L’art.22 della Cost. afferma che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
La legge riconosce dei diritti a favore anche del solo concepito ma questi sono subordinati all’evento della nascita.
Il nascituro ha dei suoi diritti sia se concepito sia se ancora non concepito ma in tal caso è necessario che sia figlio di una persona vivente, nel momento in cui si apre la successione.
L’art.720 c.c. afferma che i genitori, congiuntamente o quello che di essi esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.

La capacità giuridica (segue)

Riguardo alla capacità di succedere va precisato che sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni alla morte della persona della cui successione si tratta.
Nel caso in cui tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita dello stesso (art.715 c.c.).
La donazione può essere fatta, recita l’art.784 c.c., anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benchè non ancora concepiti.
Dunque, possono anche ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benchè non ancora concepiti (art.462 c.c.).
L’art.643 stabilisce a chi spetta l’amministrazione sull’eredità nel caso di disposizioni condizionali qualora sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente, a cui spetterà in ogni caso la rappresentanza del nascituri.

La capacità d’agire

L’art. 2 del c.c. stabilisce che il soggetto acquista con la maggiore età la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa.
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno d’età.
Per il compimento degli atti giuridici in senso stretto è necessaria una generica capacità d’intendere e di volere.
Con la morte la persona perde la capacità di agire.

Gli strumenti di protezione dell’incapace

L’ordinamento ha predisposto degli strumenti a tutela dei soggetti che non si trovano in condizione di provvedere pienamente ai loro interessi a causa (naturale o volontaria) di un precario o del tutto compromesso stato di salute, fisico o psichico, definitivo o transeunte.
Essi sono:

  • la minore età;
  • l’interdizione;
  • l’inabilitazione;
  • l’incapacità naturale;
  • l’amministrazione di sostegno.

L’incapacità legale è:

  • assoluta riguardo ai minori ed agli interdetti (tranne rarissime eccezioni);
  • relativa quella degli inabilitati, di coloro che beneficiano dell’operato degli amministratori di sostegno, dei minori emancipati.

La minore età quale causa di limitazione della capacità di agire

Il limite della maggiore età, necessario per poter validamente porre in essere degli atti giuridici, è stabilito quale strumento di protezione per il minore, ritenendo che solo con il compimento dei diciotto anni egli abbia quella necessaria esperienza e maturità per porre in essere degli atti che non siano pregiudizievoli per lui.

L’art.1425 c.c., al primo comma, statuisce che il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre.
Secondo l’art.1442 c.c. l’azione di annullamento si prescrive in cinque anni da quando il minore ha raggiunto la maggiore età.
Il minore può, invece, compiere tutti gli atti quotidiani necessari per un sereno adempimento dei bisogni di ogni giorno (acquisto cose di modico valore, etc.).

La minore età quale causa di limitazione della capacità di agire (segue)

I genitori, come già visto, congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.
Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art.320 c.c.).
Per gli atti di straordinaria amministrazione i genitori devono agire congiuntamente e con l’autorizzazione del giudice tutelare.
L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare, che può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza (art.320 c.c., V c.).
In mancanza di genitori che possono esercitare la patria potestà ai sensi dell’art.343 c.c. si apre la tutela; presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele.
Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (artt. 343 e ss. c.c.).

L’incapacità relativa del minore emancipato

Con il matrimonio contratto prima dei diciotto anni il minore acquista una limitata capacità di agire.
L’art.84 c.c. statuisce che i minori di età non possono contrarre matrimonio.
Ma il Tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può, con decreto emesso in camera di consiglio, ammettere per gravi motivi il matrimonio di chi abbia compiuto sedici anni.
L’art.397 c.c. stabilisce che il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore, se è autorizzato dal Tribunale previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore. In tal caso egli può compiere da solo gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio dell’impresa.

Raggiri usati dal minore. Il cd.minore capace

Malitia supplet aetatem: il contratto non è annullabile se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all’impugnazione del contratto (art.1426 c.c.).
Negli ultimi anni si va affievolendo la responsabilità del genitore che non sempre è in grado di controllare il minore che agisce: si è così creata a livello giurisprudenziale la figura del cd. minore capace.

La salute quale causa di limitazione della capacità d’agire. L’interdizione giudiziale

Il maggiore di età e il minore emancipato che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare loro adeguata protezione (art.414 c.c.).
I presupposti per aversi interdizione sono:

  • una infermità di mente;
  • la abitualità della infermità;
  • l’inettitudine dell’infermo a provvedere ai propri interessi.

La salute quale causa di limitazione della capacità d’agire. L’interdizione giudiziale (segue)

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore (art.346 c.c.), secondo le disposizioni contenute nel codice civile, ed in ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta.
Il decreto di nomina del tutore e la sentenza di interdizione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro e comunicato entro dieci giorni all’ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita (art.423 c.c.).
Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati, su istanza del tutore, dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa.
Sono ugualmente annullabili gli atti compiuti dall’interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione.
Nella sentenza che pronuncia la interdizione o in successivi provvedimenti, può stabilirsi che alcuni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento o l’assistenza del tutore (ma, si ribadisce, l’interdetto versa di norma in uno stato di incapacità assoluta).

L’inabilitazione

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato.

Possono essere inabilitati anche coloro che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici; nonchè il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non hanno ricevuto un’educazione sufficiente -a meno che non siano del tutto incapaci di provvedere ai loro interessi- (art.415 c.c.).

Essi non potranno compiere da soli gli atti patrimoniali eccedenti l’ordinaria amministrazione, ma la loro volontà dovrà essere integrata, sostenuta, con quella di un curatore che di regola interviene solo per alcuni atti e solo di natura patrimoniale.
Nella sentenza che pronunzia l’inabilitazione o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che alcuni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore.
Possono essere annullati, su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione fatti dall’inabilitato, senza l’osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l’inabilitazione (art.427 c.c.)

L’istanza di interdizione o di inabilitazione

L’interdizione e l’inabilitazione possono essere richieste dai soggetti interessati ad essere destinatari della norma, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti, entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal curatore o dal tutore ovvero dal pubblico ministero.
Anche il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell’anno del compimento della maggiore età, con effetti a partire da tale data, per evitare che egli rimanga senza protezione.

Poteri dell’autorità giudiziaria

Il giudice durante il procedimento potrà decidere anche per una dichiarazione diversa da quella richiesta inizialmente, in base all’accertamento delle condizioni che riscontrerà a seguito dell’istruttoria necessaria.
E’ necessario, inoltre, procedere all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitato (eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico) ed ogni altro mezzo istruttorio utile ai fini del giudizio, come ascoltare i parenti prossimi dell’incapace.
L’interdizione e l’inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, tranne il caso in cui venga chiesto nel diciasettesimo anno.

Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione

Se cessa la causa che ha provocato l’interdizione o l’inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero (art.429 c.c.); potrebbe anche richiedersi nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione che, dopo questa, il soggetto venga assistito dall’amministratore di sostegno oppure che si revoca l’interdizione ma si dichiara l’inabilitazione.

L’incapacità naturale

L’incapacità di intendere e di volere, anche detta incapacità naturale, si ha quando un soggetto si trova in quel concreto momento in una situazione di non potere intendere o volere (ad esempio in uno stato di ubriachezza, o un infermo mentale di cui non sia stata dichiarata l’infermità, etc.).

L’art.428 c.c. recita, infatti, che gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati, su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.

L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere e di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente (che potrebbe non essersi accorta dello stato di incapacità della controparte e aver fatto affidamento nella valida conclusione del contratto).

L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto.

L’interdizione legale

Non è un istituto di protezione dell’incapace, ma una pena accessoria per chi è condannato all’ergastolo (decade anche dalla potestà dei genitori), o comunque per chi è condannato alla reclusione per un periodo non inferiore a cinque anni (anche in questo caso c’è la sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti).

L’incapacità del condannato in stato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse; è una annullabilità assoluta.

L’amministrazione di sostegno

Negli ultimi anni il legislatore ha modificato parzialmente il suo atteggiamento nei confronti degli incapaci, cercando di privilegiare maggiormente le loro possibilità di autodeterminazione, seppur molto limitate.

Da questo nuovo orientamento è nato l’istituto dell’amministrazione di sostegno, introdotto nel nostro c.c. agli artt. 404-413, che è un rimedio meno intenso e limitativo della interdizione e dell’inabilitazione.

Colui che si trova nella impossibilità, anche se parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, può essere assistito da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare.
Il beneficiario conserva la capacità d’agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva e l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno e può compiere in ogni caso gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Il ricorso per l’istituzione dell’amministratore di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto che ne beneficerà o dagli stessi soggetti che, ai sensi dell’art.417, possono chiedere l’interdizione o l’inabilitazione; nonché i responsabili dei servizi sociali e sanitari impegnati nella cura e assistenza diretta della persona per cui ritengono opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.

L’amministrazione di sostegno (segue)

Il giudice tutelare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno, con decreto motivato immediatamente esecutivo, provvede alla nomina dell’amministratore di sostegno. Nel procedimento di nomina interviene il pubblico ministero.
Se il soggetto beneficiario è un interdetto o un inabilitato il decreto sarò esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione.
Il giudice nel decreto di nomina deve indicare le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno, della durata, dell’oggetto, dei poteri, dei limiti e delle spese relativi all’incarico e l’indicazione degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno e della periodicità con cui questo può riferire.

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario; può essere designato dallo stesso interessato, con atto pubblico o scrittura privata autenticata (in previsione della propria eventuale futura incapacità).
Altrimenti il giudice tutelare preferirà il coniuge che non sia legalmente separato, la persona stabilmente convivente, uno dei genitori o dei fratelli, etc.
In caso di gravi motivi, il giudice può chiamare all’incarico anche altra persona idonea.

L’amministrazione di sostegno (segue)

L’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, deve informarlo circa gli atti da compiere (in caso di contrasto o di negligenza si ricorrerà al giudice tutelare).
Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno o personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge, possono essere annullati entro cinque anni.
Se il pubblico ministero o gli altri soggetti coinvolti ritengono che vi siano i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, dato il suo carattere di temporaneità, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare, che se lo ritiene provvede alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno ed, in alcuni casi, eventualmente, d’ufficio, a quella di dichiarazione di inabilitazione o interdizione.

Dimora, domicilio, residenza

La sede della persona fisica si distingue in dimora, domicilio, residenza (art.43 e ss. c.c.).

La dimora, di importanza residuale, non presente nel c.c., indica il luogo dove si trova attualmente la persona, momentaneamente, anche se per un periodo di una certa durata.

Il domicilio indica il luogo dove la persona ha stabilito la sede dei suoi affari e dei suoi interessi (può essere generale, speciale, volontario, legale).

La residenza è il luogo dove la persona ha la dimora abituale.

Scomparsa, assenza, morte presunta

La scomparsa di una persona si ha quando questa non sia più comparsa al suo ultimo domicilio o alla sua ultima residenza, senza lasciare notizie.

In tal caso, ai sensi dell’art.48 c.c., su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, il tribunale del luogo può nominare un curatore che rappresenti la persona e dà gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso.

Dichiarazione di assenza

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia i presunti successori legittimi e gli interessati, possono domandare al tribunale competente che sia dichiarata l’assenza.

In tal caso coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi possono domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni e i legatari e donatari possono essere ammessi nell’esercizio temporaneo di questi diritti, dando cauzione.

Se l’assente ritorna o se ne prova l’esistenza, i possessori temporanei devono restituire i beni.

Dichiarazione di morte presunta

Se sono trascorsi dieci anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia dell’assente, il tribunale competente può dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia.

Coloro che ottennero l’immissione temporanea dei beni dell’assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.

Il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.

Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna recupera i beni nello stato in cui si trovano; il nuovo matrimonio eventualmente contratto dal coniuge è nullo, ma ne sono salvi gli effetti civili.

La morte della persona. La commorienza

Con la morte si ha la fine della persona e l’estinzione di quasi tutti i suoi diritti.
Stabilire il momento esatto della morte, della fine dell’esistenza, può in certi casi essere molto importante.
L’art.452 c.c. statuisce che se vi è mancanza, distruzione o smarrimento di registri, la prova della morte (o della nascita) può essere data con ogni mezzo.
Si ha commorienza se, a seguito di un accadimento negativo, ad esempio un incidente, più persone sono decedute; queste vengono considerate morte tutte nelle stesso momento.

La persona giuridica

La persona giuridica è una organizzazione di beni e persone tese al raggiungimento di un determinato scopo.
Gli elementi fondamentali sono, dunque, persone, patrimonio e scopo.
Sorge così un ente, un soggetto nuovo e distinto dalle persone fisiche che lo compongono. Esse hanno una capacità giuridica generale, che si attua tramite la rappresentanza istituzionale o organica.
Le persone giuridiche si distinguono in:

  • pubbliche in quanto hanno uno scopo pubblico; sono lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) e non territoriali.
  • private in quanto hanno uno scopo privato; esse sono le associazioni, fondazioni, comitati, società, consorzi, cooperative, altri enti di fatto.

Le persone giuridiche hanno, di norma, una loro autonomia patrimoniale, ossia il loro patrimonio è distinto dal patrimonio delle persone fisiche che le compongono; sono anche, di regola, dotate di personalità giuridica autonoma.

Le società

L’art.2247 c.c. definisce il contratto di società quello con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica alla scopo di dividerne gli utili.
Le società possono essere di persone o di capitali.
Le società di persone sono la società semplice, la società in nome collettivo (s.n.c.), la società in accomandita semplice (s.a.s.). Esse non hanno personalità giuridica, ma qualche tratto di autonomia patrimoniale.
Le società di persone sono la società per azioni (s.p.a.), la società a responsabilità limitata (s.r.l.), la società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), la società europea, la s.p.a. unipersonale, la s.r.l. unipersonale.
Esse hanno personalità giuridica e un’autonomia patrimoniale perfetta.
Se l’oggetto sociale è l’esercizio di un’attività commerciale, le società non possono avere la forma della società semplice, ma solo di una delle società commerciali.

Le società (segue)

Il c.c. regola il funzionamento dei diversi tipi sociali.
Il d.lgs. n.6 del 17 gennaio 2003 ha introdotto una riforma organica delle società di capitali e società cooperative, modificando gli artt. del codice civile in materia.

Va detto che l’acquisizione della personalità giuridica delle società di capitali avviene con l’iscrizione nel registro delle imprese in modo del tutto particolare per l’importanza delle relazioni economiche e commerciali che essa ha, a differenza delle società personali che non avendo autonomia patrimoniale perfetta non sono persone giuridiche, ma soggetti di diritto in quanto pur avendo la capacità di essere titolari di diritti e di doveri non hanno patrimonio autonomo poiché i soci possono essere chiamati a rispondere (quali fideiussori ex lege) delle obbligazioni assunte dalla società.

Anche le associazioni non riconosciute sono soggetti di diritto ma non persone giuridiche.

Associazioni riconosciute

L’art.18 della Cost. sancisce che le persone hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale; e l’art. 2 della Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento di inderogabili doveri di solidarietà politica, economica, sociale.

L’associazione deve essere costituita per atto pubblico (art.14 c.c.). Essa è a struttura aperta, cioè è possibile entrare e uscire dall’associazione, a certe condizioni.

Nelle associazioni è prevalente l’elemento personalistico e la volontà è interna, cioè appartiene agli stessi associati che si sono riuniti per il perseguimento di un certo scopo.

Il c.c. agli artt.15 e ss. detta le norme in merito all’atto costitutivo (che contiene la volontà delle parti di costituire quella associazione) e allo statuto (che regola il suo funzionamento) e alle loro modificazioni.

Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato.

Gli artt. 19 e ss. dispongono sul potere di rappresentanza, sulla convocazione dell’assemblea delle associazioni, le deliberazioni dell’assemblea e loro annullamento e sospensione, le azioni di responsabilità contro gli amministratori, il recesso e l’esclusione degli associati, l’estinzione e la liquidazione della persona giuridica.

Associazione non riconosciuta

L’associazione è non riconosciuta quando non ha ottenuto o richiesto il riconoscimento e dunque non è dotata di personalità giuridica (ad esempio, partiti politici e sindacati).

L’importanza del riconoscimento è andata diminuendo negli ultimi anni.

Da ciò derivano una serie di conseguenze elencate negli artt.36 e ss. c.c.

Fondazioni e Comitati

Le fondazioni si costituiscono per atto pubblico o per testamento.
Nella fondazione è prevalente l’elemento patrimoniale, destinato al perseguimento di un certo scopo.
La volontà è esterna, poichè proviene dal fondatore il quale nel negozio di fondazione manifesta le sue volontà.
Il codice regola l’amministrazione, e il controllo sull’amministrazione, il coordinamento di attività e unificazione di amministrazione, la trasformazione e la estinzione delle fondazioni.

I comitati possono essere di soccorso o di beneficenza, comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti, e simili così come stabilisce l’art.39 c.c.
Essi sono a struttura chiusa, si finanziano con raccolta di pubbliche sottoscrizioni, sono di durata breve.
Gli artt.40-42 c.c. regolano la responsabilità degli organizzatori, dei componenti, la rappresentanza in giudizio, la diversa destinazione dei fondi.

L’impresa sociale

L’impresa sociale è stata introdotta dal d. lgs. 24 marzo 2006 n.155 , che stabilisce che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, in possesso di determinati requisiti.

E’ assente lo scopo di lucro: l’organizzazione che esercita un’impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Nel decreto sono disciplinate le norme circa la costituzione, la responsabilità patrimoniale, la denominazione, le cariche sociali, l’ammissione ed esclusione, gli organi di controllo, etc.

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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