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Antonella Miletti » 9.Responsabilità e risarcimento del danno. Prescrizione e decadenza


Responsabilità e risarcimento del danno. Prescrizione e decadenza

  • La responsabilità precontrattuale
  • La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
  • Il risarcimento del danno
  • Il risarcimento in forma specifica
  • Clausola penale
  • Caparra confirmatoria e caparra penitenziale
  • Prescrizione
  • Decadenza

La responsabilità precontrattuale

Si è già visto che le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto devono comportarsi secondo buona fede (art.1337 c.c.): è questa la buona fede in contrahendo, principio di grande importanza che si collega all’altra già citata norma (contenuta nell’art.1338 c.c.) secondo cui la parte che conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
La responsabilità precontrattuale è fondata sulla culpa in contrahendo, successiva ad un semplice contatto tra le parti, in virtù di un futuro contratto.

La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

La responsabilità contrattuale si configura per la violazione di un preesistente rapporto obbligatorio che vincolava giuridicamente le parti tra loro.

L’art.1218 c.c. disciplina il caso della responsabilità del debitore: il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
L’art.1223 c.c. afferma che il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere:

  • sia la perdita subita dal creditore (danno emergente);
  • sia il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (lucro cessante).

Vi sono delle clausole di esonero da responsabilità: è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave (art.1229 c.c.).
Altre norme fondamentali sono contenute negli artt. 1225 e ss. a proposito della prevedibilità del danno, della sua valutazione equitativa, del concorso del fatto colposo del creditore, della responsabilità per fatto degli ausiliari.

La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (segue)

La responsabilità extracontrattuale, invece, sanziona un comportamento che genera responsabilità civile, e che trova la sua fonte nel fatto illecito.
Tra le figure di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, vi sono una serie di differenze:

  • la prima comporta, di norma, la risarcibilità del solo danno prevedibile al momento in cui è sorta l’obbligazione; con la seconda devono risarcirsi sia i danni prevedibili che gli imprevedibili;
  • riguardo all’onere della prova, nella prima esiste una presunzione di colpa nell’inadempimento e il debitore potrà dimostrare di non aver potuto adempiere per una causa a lui non imputabile; nella seconda il danneggiato ha l’onere di provare il danno, il nesso causale tra danno ed inadempimento, ma anche il fatto illecito ed i profili di colpa e dolo;
  • il termine di prescrizione della prima è di dieci anni, per la seconda è di regola cinque anni.

La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (segue)

Vi sono delle situazioni in cui c’è incertezza se si tratti dell’una o dell’altra fattispecie di responsabilità (ad esempio nel caso dei cd. obblighi di protezione, come l’art. 2087 c.c.).
Vi sono altre situazioni in cui ci potrebbe essere un concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: quando nell’adempiere il debitore abbia leso una situazione giuridica del creditore ulteriore, per fatto a lui imputabile. Se uno stesso fatto, dunque, è sia inadempimento di una obbligazione e sia atto illecito dannoso.
Si possono esercitare successivamente sia l’una che l’altra: ma il risarcimento già ottenuto fa venire meno ulteriori pretese.

Il risarcimento del danno

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
E’ questa la fondamentale norma dell’art.2043 c.c. che sancisce il principio del neminem laedere, e del risarcimento per fatto illecito, che, come è noto, è fonte di obbligazione.
Si può così individuare la struttura dell’atto illecito:

  • occorre un fatto doloso (compiuto con intenzionalità, cioè coscienza e volontà del fatto lesivo) o colposo (compiuto per negligenza, imprudenza, imperizia)
  • posto in essere da chi sia imputabile e dunque abbia posto in essere un atto colpevole: non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa (vedi artt.2046 e ss. c.c.)
  • che vi sia un nesso di causalità giuridicamente rilevante tra il fatto e l’evento lesivo: si fa ricorso al criterio della cd. causalità adeguata, cioè occorre una condotta che è causa dell’evento che ha prodotto il danno, se questo ne era la conseguenza prevedibile ed evitabile (non basta la circostanza dell’essere meramente condicio sine qua non dell’evento)
  • il danno deve essere ingiusto. La clausola aperta dell’art. 2043 c.c. ha fatto rientrare nel tempo tipi di danno nuovi (la dottrina ha individuato le ipotesi, tra le altre, di lesione di un diritto di credito da parte del terzo, del diritto all’integrità del patrimonio, degli illeciti endofamiliari, etc.)

 

Il risarcimento del danno (segue)

L’art. 2044 c.c. afferma che non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri e il successivo art. 2045 regola il caso di stato di necessità.
Va, inoltre, ricordata la responsabilità oggettiva in cui l’autore risponde dell’evento dannoso pur se mancano dolo o colpa, per una particolare situazione in cui si viene a trovare e che è per lui comunque fonte di responsabilità (si veda ad es. l’art. 2048 c.c.)

Risarcimento in forma specifica

Nel nostro ordinamento la tecnica di tutela per i danni subiti è il risarcimento per equivalente, ossia il ristoro per il danneggiato con l’equivalente monetario dei danni subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali.
Esiste, però, anche il risarcimento in forma specifica a norma dell’art. 2058 c.c., secondo cui il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile, ossia può chiedere che venga riprodotta esattamente la stessa situazione che c’era prima dell’evento lesivo.
Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore.

Clausola penale

I contraenti possono anche stabilire preventivamente la valutazione di eventuali danni, inserendo nel loro contratto una clausola penale che già determini la prestazione dovuta per un eventuale risarcimento e che può fungere anche da deterrente per comportamenti scorretti.
La clausola con cui si conviene che in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore (art.1382 c.c.).
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.
La penale può essere diminuita equamente dal giudice se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte o se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo.

Caparra confirmatoria e caparra penitenziale

Un altro strumento che rafforza il diritto del creditore al risarcimento nel caso di inadempimento è la caparra confirmatoria.
L’art.1385 c.c. stabilisce che se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di inadempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra parte può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, può chiedere il risarcimento del danno secondo le norme generali.
La caparra penitenziale, invece, ha la sola funzione di corrispettivo del recesso se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o entrambe le parti.
E’ solo, dunque, il corrispettivo di un diritto di recesso cui è connessa.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.

Prescrizione

Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non tutti i diritti sono prescrittibili: sono esclusi i diritti indisponibili (ad es. i diritti della personalità, di status, etc.,) e tutti i diritti indicati dalla legge (ad es. il diritto di proprietà, la relativa azione di rivendica, l’azione per far dichiarare la nullità dei negozi giuridici).
La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; non si può modificare la disciplina sulla prescrizione; il giudice non può rilevarla d’ufficio.
Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni; tuttavia sono previsti termini diversi in alcuni casi (ad es. art. 2947 c.c., art.1442 c.c., art. 1014 c.c., etc.).
La prescrizione può rimanere sospesa nei casi degli artt. 2941 e 2942 c.c., e interrotta ai sensi degli artt. 2943 -2945 c.c.
Vi sono poi le cd. prescrizioni brevi o presuntive di pagamento, in cui la legge presume che il debito sia stato pagato. Vi sono vari casi.
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione (art.2955 c.c.).
Vi sono anche ipotesi in cui il diritto si prescrive in un anno (farmacisti, lavoratori per un periodo non superiore ad un mese, etc.), o tre anni (notai, professionisti, etc.).
Colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all’altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l’estinzione del debito.

Decadenza

Mentre nella prescrizione vi è la perdita di un diritto per non uso da parte del suo titolare che avvantaggia un altro, nella decadenza il soggetto doveva svolgere un’attività che non ha svolto, il che gli impedisce l’esercizio del relativo diritto.
La decadenza è regolata dagli artt. 2964 e ss. c.c.
Essa non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, salvo che trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d’improponibilità dell’azione.
Mentre la prescrizione è solo legale, le parti possono stabilire i termini di decadenza, se si tratta di diritti di cui possono disporre.
Alla decadenza non si applicano le cause di interruzione né, di norma, neanche quelle di sospensione.

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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