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Immacolata Niola » 12.Normativa di riferimento sul sistema sicurezza sul lavoro in Italia


Normativa essenziale sul lavoro

Norme fondamentali

  • Art. 32 Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”;
  • art. 35 Costituzione: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”;
  • art. 41 Costituzione: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”;
  • art. 2087 Codice Civile: “L’imprenditore è tenuto ad adottare … le misure che … sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d’opera”;
  • art. 437 Codice Penale: “Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”;
  • art. 451 Codice Penale: “Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione”;
  • art. 589 Codice Penale (omicidio colposo): “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni…”.

Normativa essenziale sul lavoro (segue)

Norme fondamentali

  • art. 590 Codice Penale (lesioni personali colpose): prevede pene più severe se le lesioni sono commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  • D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • art.9 – L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori): “I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”;
  • decreto 02/05/2001 (Ministero del lavoro e della previdenza sociale): Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • D. Lgs. 81/2008 integrato e modificato dal D. Lgs. 106/2009: Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro.

Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL)

Il TUSL è lo strumento con il quale è stato riordinato e coordinato in un unico testo l’intero corpus normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, precedentemente disperso in una nutrita serie di leggi e regolamenti, sviluppati nell’arco di quasi sessanta anni.
Si identifica con l’insieme di disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008, emanato in attuazione della legge delega n. 123 del 2007, integrato e modificato dal D.Lgs. 106/2009. Con esso vengono abrogate (per cancellazione o incorporazione) numerose norme pregresse, tra cui la L.626/94.
Si compone di 306 articoli e 51 allegati tecnici.

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Punti qualificanti

Tra gli aspetti più caratterizzanti del TUSL vi sono:

  • il contrasto al lavoro sommerso e irregolare, nonché alle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • l’uniformità della tutela dei lavoratori su tutto il territorio nazionale, senza differenza di genere, età, tipologia contrattuale, settore di attività, status di immigrato ecc.;
  • la considerazione dei “nuovi rischi” collegati, in particolare, all’organizzazione del lavoro, compreso lo stress lavoro-correlato;
  • l’obbligo della valutazione di rischi particolari per determinati gruppi di lavoratori, tra cui quelli legati a differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi;
  • la semplificazione, per le imprese, degli adempimenti burocratici in materia di sicurezza;

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Punti qualificanti  (segue)

  • la valorizzazione della formazione come importante strumento di prevenzione e protezione dal rischio;
  • la revisione del sistema delle sanzioni, che vengono commisurate alla gravità delle violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza;
  • il rafforzamento delle rappresentanze dei lavoratori: istituzione del RLS di sito e conferimento di maggiori diritti al RLS, anche territoriale;
  • una modifica delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria e un ampliamento delle funzioni del medico competente;
  • l’istituzione di un Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro per la circolazione di dati sugli infortuni e sulle attività in materia di salute e sicurezza.

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Contenuti principali di alcuni articoli

Art. 14 – Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché l’accertamento di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro possono far scattare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.
Condizioni per la revoca dei provvedimenti sono:

  • la regolarizzazione dei lavoratori;
  • il ripristino delle regolari condizioni di lavoro;
  • il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alle sanzioni civili ed amministrative.

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Art. 15 – Misure generali di tutela. Comprendono, tra l’altro:

  • la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
  • la programmazione della prevenzione;
  • l’eliminazione di tutti i rischi e, in caso di impossibilità, la loro riduzione al minimo;
  • la limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti al rischio;
  • il controllo sanitario dei lavoratori;
  • l’informazione/formazione/consultazione dei lavoratori;
  • la programmazione di misure volte al miglioramento dei livelli di sicurezza;
  • l’attuazione di misure di emergenza;
  • la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature ed impianti.

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Artt. 17 e 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

  • valutare tutti i rischi ed elaborare il relativo documento: obbligo non delegabile da parte del datore di lavoro;
  • designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi: obbligo non delegabile da parte del datore di lavoro;
  • nominare il medico competente;
  • designare i lavoratori addetti alla prevenzione e gestione del’emergenza;
  • fornire ai lavoratori idonei DPI;
  • inviare i lavoratori alle visite mediche secondo il programma di sorveglianza sanitaria previsto;
  • adottare le misure di controllo del rischio in caso di emergenza;
  • informare/formare/addestrare i lavoratori;
  • consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questo, copia del Documento di Valutazione del Rischio;
  • comunicare telematicamente all’INAIL e all’IPSEMA (Istituto di Previdenza per il SEttore Marittimo) le informazioni sugli infortuni sul lavoro, ai fini statistici ed assicurativi.

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Art. 20 – Obblighi dei lavoratori

  • osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione;
  • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto eventuali deficienze relative ad attrezzature di lavoro, dispositivi di sicurezza e di protezione e qualsiasi condizione di pericolo, adoperandosi, in caso di urgenza, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
  • astenersi dal rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre di non propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento;
  • sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque disposti dal medico competente.

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Art. 25 – Obblighi del medico competente

  • collaborare alla valutazione dei rischi;
  • programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
  • istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
  • consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
  • consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio;
  • fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti.

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Art. 25 – Obblighi del medico competente (segue)

  • informare i lavoratori interessati dei risultati della sorveglianza sanitaria;
  • comunicare per iscritto al datore di lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria;
  • visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o secondo una periodicità variabile a seconda dei risultati della valutazione dei rischi;
  • partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori;
  • autocertificare presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali* il possesso dei titoli e requisiti previsti.

* All’epoca dell’approvazione del TUSL, il Ministero della Salute non era ancora stato istituito come dicastero autonomo.

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Art. 31 – Servizio di prevenzione e protezione (SPP)
È organizzato dal datore di lavoro
, che ne designa il responsabile, all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, oppure è costituito da persone o servizi esterni.
I componenti del Servizio devono:

  • avere capacità, titolo di studio e formazione professionale adeguati;
  • essere in numero sufficiente in rapporto alle caratteristiche dell’azienda;
  • disporre di mezzi e tempo opportuni per poter svolgere i loro compiti.

È obbligatorio istituire il Servizio all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva:

  • negli impianti ad alto rischio, di cui al decreto 334/99 (di recepimento della Direttiva Seveso II);
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti nucleari;
  • nelle industrie e depositi di esplosivi e munizioni;
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

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Art. 33 – Compiti del Servizio di prevenzione e protezione

  • individuare e valutare i rischi, individuare le misure di sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
  • elaborare le misure preventive e protettive e i loro sistemi di controllo;
  • proporre i programmi di informazione/formazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica (almeno una volta/anno);
  • fornire ai lavoratori le informazioni previste dalla legge.

In alcuni casi specificati dal Testo (v. art.34), il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, frequentando adeguati corsi di formazione e di aggiornamento.

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Art. 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In particolare:

  • nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, tale Rappresentante è di norma eletto direttamente da questi al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo;
  • nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori, è eletto o designato da questi nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; in loro assenza, è eletto dai lavoratori stessi al loro interno.

Ove non si proceda all’elezione o nomina, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal:

  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)

oppure dal

  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLS di sito), in caso di specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, quali aree portuali, centri intermodali di trasporto, impianti siderurgici, cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno ecc.

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Art. 50 – Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

  • accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso, tranne che in caso di infortunio grave (in tale eventualità, l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico*);
  • è consultato ai fini della:
    • valutazione dei rischi e della verifica della prevenzione;
    • designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alle attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro;
    • designazione del medico competente;
    • organizzazione della formazione.

* Sono organismi costituiti a livello territoriale tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.

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Art. 50 – Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (segue)

  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione, alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  • viene adeguatamente formato;
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione;
  • partecipa alla riunione periodica;
  • formula proposte in merito all’attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
  • riceve, su sua richiesta, copia del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

I materiali di supporto della lezione

Dubini R. – Molfese F., Salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, II Edizione, Napoli, Esselibri S.p.A., 2003

Speciale, Primo Maggio per la sicurezza

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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