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Immacolata Niola » 7.Valutazione del rischio


Oggetto e momento della valutazione

La valutazione del rischio è uno degli obblighi fondamentali del datore di lavoro; deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli connessi:

  • allo stress lavoro-correlato;
  • allo stato di gravidanza;
  • alla condizione di lavoratore straniero;
  • alle differenze di genere, di età e di contratto di lavoro.

Va effettuata:

  • al momento della costituzione di una nuova impresa;
  • ogni qual volta vengano apportate nell’azienda modifiche tecniche o organizzative significative per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • quando vi sia un’evoluzione nella tecnica, nella prevenzione o nella protezione;
  • quando si verifichino infortuni importanti;
  • quando se ne ravveda la necessità in relazione ai risultati della sorveglianza sanitaria.

Documento di valutazione del rischio

E’ il documento che il datore di lavoro deve redigere personalmente a conclusione dell’attività di valutazione del rischio. Deve essere provvisto di data certa e contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi e i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • le misure di prevenzione e di protezione e i DPI adottati;
  • le misure programmate per il miglioramento nel tempo della sicurezza;
  • le procedure per la realizzazione delle suddette misure e le figure aziendali a ciò preposte;
  • i nominativi dei soggetti che hanno partecipato alla valutazione: medico competente, RSPP e RLS (v. Lezione n. 12);
  • le mansioni che possono esporre i lavoratori a rischi specifici e che richiedono requisiti particolari.

Valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi

Premesso che si definisce:

  • pericolo la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi
  • rischio la probabilità che si raggiunga il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione,

il datore di lavoro procede alla individuazione di eventuali agenti chimici pericolosi presenti nell’ambiente di lavoro ed alla valutazione dei relativi rischi prendendo in esame:

  • le proprietà di tali agenti;
  • le informazioni contenute nella scheda di sicurezza;
  • la quantità, il luogo e le modalità d’uso degli agenti stessi;
  • le fasi del processo produttivo, nonché le attività di manutenzione e pulizia;
  • le modalità di svolgimento del lavoro;
  • il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
  • i valori limite di esposizione professionale e/o i valori limite biologici per gli agenti trattati;
  • l’efficacia delle misure preventive e protettive adottate;
  • le conclusioni di eventuali azioni di sorveglianza sanitaria.

Misure conseguenti ai risultati della valutazione del rischio

Se dalla valutazione emerge che esiste solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve soltanto continuare ad applicare le misure generali per la prevenzione dei rischi previste dalla normativa, ed in particolare:

  • la riduzione al minimo della quantità di agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro;
  • la riduzione al minimo del numero di lavoratori esposti;
  • la riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
  • l’adozione di processi di lavorazione, attrezzature e relativi metodi di manutenzione adeguati;
  • l’uso di misure igieniche idonee;
  • l’impiego di metodi sicuri per la manipolazione, lo stoccaggio ed il trasporto degli agenti chimici pericolosi e relativi rifiuti.

Misure conseguenti ai risultati della valutazione del rischio (segue)

Se dalla valutazione emerge che il rischio non è basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve assolvere ad una serie di adempimenti, quali:

  • l’adozione di misure specifiche di protezione e prevenzione: sostituzione degli agenti o processi pericolosi; progettazione di appropriati processi di lavorazione; scelta di opportuni metodi organizzativi, di protezione collettivi e/o individuali; monitoraggio degli agenti pericolosi per la salute, con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale;
  • la predisposizione di piani di intervento da attuare in caso di incidenti o di emergenze: esercitazioni di sicurezza; misure di assistenza, evacuazione e soccorso; sistemi di allarme ecc.;
  • la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti chimici classificati come molto tossici, tossici, nocivi, corrosivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di terza categoria;
  • l’istituzione e l’aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio.

Monitoraggio degli agenti pericolosi per la salute

Tra le misure che il datore di lavoro deve adottare se il rischio non è basso per la sicurezza e irrilevante per la salute vi è la misurazione periodica degli agenti pericolosi, al fine di valutare i livelli di esposizione e di rischio.

Tipi di monitoraggio

  • ambientale;
  • biologico.

Monitoraggio ambientale: consiste nell’analisi di campioni di aria prelevati automaticamente, a determinati intervalli di tempo, nei punti critici del luogo di lavoro e nelle fasi più delicate del processo produttivo. Consente di valutare l’esposizione dei lavoratori nello svolgimento dei loro compiti e si basa sulla elaborazione di mappe di rischio.

Monitoraggio degli agenti pericolosi per la salute (segue)

Principali limiti del monitoraggio ambientale:

  • fornisce informazioni limitate al solo momento della misura;
  • dà indicazioni soltanto sull’esposizione per inalazione;
  • non valuta le quantità realmente assorbite dal lavoratore;
  • non fornisce indicazioni su un’eventuale esposizione pregressa;
  • non considera eventuali esposizioni da cause accidentali;
  • non considera eventuali esposizioni extra-lavorative.

Campionamento personale: consiste nel prelevamento dei campioni d’aria da analizzare mediante campionatori indossati dai lavoratori durante la loro attività: consente di valutare meglio, rispetto al campionamento ambientale (che va ad integrare), l’esposizione media dei dipendenti alle diverse sostanze pericolose, poiché analizza l’aria realmente inalata.

Monitoraggio degli agenti pericolosi per la salute (segue)

Monitoraggio biologico: consiste nella misurazione sistematica e ripetuta di specifici indicatori biologici (IB) in campioni organici prelevati dai lavoratori esposti. I campioni analizzati possono essere: urine, sangue, tessuti, aria espirata, capelli, unghie, saliva.

Per Indicatore Biologico si intende qualsiasi elemento la cui presenza o variazione nelle matrici esaminate possa indicare un evento o una modifica occorsi in un sistema biologico, in seguito all’esposizione ad agenti chimici pericolosi.

Fra le tipologie di IB vanno segnalati:

  • gli Indicatori di Esposizione (IE): elementi o composti chimici esogeni, loro metaboliti o complessi con molecole endogene;
  • gli Indicatori Biologici di Risposta o di effetto (IBR): alterazione biochimica, fisiologica o di altro tipo conseguente all’esposizione ad un certo fattore di rischio;
  • gli Indicatori Biologici di Suscettibilità (IBS): diminuzione della capacità di un organismo di rispondere ai possibili effetti dell’esposizione ad un agente esogeno.

Monitoraggio degli agenti pericolosi per la salute (segue)

Condizioni necessarie per l’attuazione del monitoraggio biologico

  • conoscenza del meccanismo di azione e del metabolismo dell’agente chimico pericoloso;
  • esistenza di indicatori dotati di sufficiente specificità e sensibilità per l’agente considerato;
  • esistenza di una relazione certa e precisa tra esposizione e indicatori;
  • conoscenza dell’eventuale interferenza di fattori extra-lavorativi;
  • esistenza di metodi di analisi sensibili e precisi;
  • gestione ottimale delle fasi di raccolta e conservazione dei campioni.

Vantaggi del monitoraggio biologico

  • misura l’esposizione del singolo lavoratore;
  • dà indicazioni, oltre che sull’assorbimento per inalazione, anche su quello per via cutanea e gastroenterica;
  • dà indicazioni su eventuali esposizioni pregresse;
  • consente di individuare eventuali esposizioni extra-lavorative;
  • consente di verificare l’efficacia di interventi correttivi o di DPI.

Il monitoraggio biologico viene di solito effettuato ad integrazione di quello ambientale. E’ obbligatorio nel caso di lavoratori esposti ad agenti per i quali sia stato fissato un valore limite biologico.

Monitoraggio degli agenti pericolosi per la salute (segue)

Fattori che possono influenzare le conclusioni del monitoraggio
I risultati del monitoraggio possono variare, e dunque fornire informazioni imprecise sull’entità dell’esposizione ad agenti pericolosi, in relazione a diversi fattori, quali:

  • condizioni di lavoro: intensità e continuità dell’esposizione, presenza contemporanea di più sostanze, mansioni svolte ecc.;
  • caratteristiche del lavoratore: fattori genetici, età, sesso, stato di salute, metabolismo ecc.;
  • stile di vita: abitudini alimentari, fumo, assunzione di alcool, pratiche igieniche, ambienti extra-lavorativi frequentati ecc.;
  • condizioni ambientali: temperatura, umidità, inquinamento;
  • stato di conservazione del campione analizzato;
  • livello qualitativo dell’analisi effettuata.

Monitoraggio degli agenti pericolosi per la salute (segue)

Valori di riferimento
I dati emersi dal monitoraggio ambientale e biologico vengono confrontati, rispettivamente, con i valori limite di esposizione professionale e con i valori limite biologici previsti dalla normativa.

Valori guida per il monitoraggio ambientale

In assenza di limiti specifici fissati dalla legge, si può far riferimento a valori di concentrazione massima accettabile negli ambienti di lavoro (MAC=Maximum Allowable Concentration) consigliati in campo internazionale. Fra essi i più conosciuti sono i TLV (Tresholds Limit Value = Valore Limite di Soglia), proposti dall’Associazione degli Igienisti Industriali Americani (ACGIH). Il TLV è la soglia di concentrazione nell’aria (in mg/m3 o ppm) di una sostanza pericolosa, al di sotto della quale si ritiene che non esistano rischi significativi per la maggior parte dei lavoratori esposti (alcuni potranno ammalarsi).
Esistono tre tipi di TLV:

  1. TLV-TWA (time-weighed average): concentrazione media ponderata nel tempo, per una giornata lavorativa di 8 ore e per 5 giorni la settimana, alla quale i lavoratori possono essere esposti per lunghi periodi senza riportare danni alla salute;
  2. TLV-STEL (short-term exposure limit): è il valore massimo consentito per esposizioni brevi – non oltre 15 minuti – ed occasionali – non oltre quattro volte nelle 24 ore -, ad almeno un’ora di distanza l’una dall’altra;
  3. TLV-C (ceiling): è il valore limite che non deve essere mai superato in alcun caso, per gli effetti acutissimi che possono derivarne.

Monitoraggio degli agenti pericolosi per la salute (segue)

Valori guida per il monitoraggio biologico
La normativa in vigore (D. Lgs. 81/2008-D.Lgs. 106/2009) ha fissato un Valore Limite Biologico (VLB) solo per il piombo. Esistono, tuttavia, valori limite proposti da istituzioni internazionali con i quali si possono confrontare i risultati del monitoraggio biologico: tra essi, quelli adottati dall’ACGIH, ossia gli Indici Biologici di Esposizione (IBE). Si tratta dei livelli di indicatori biologici (v. slide n.  8) rilevabili verosimilmente in campioni organici di lavoratori sani esposti a livelli di concentrazione corrispondenti al TLV-TWA.

Caratteristiche degli IBE:

  • sono complementari ai TLV;
  • come i TLV, non costituiscono una discriminante tra concentrazioni sicure e pericolose;
  • vanno interpretati come valori raccomandati;
  • non sono in rapporto diretto con l’instaurarsi di un effetto dannoso;
  • si riferiscono ad esposizioni lavorative di 8 ore per 5 giorni la settimana;
  • sono indicativi di un assorbimento complessivo, attraverso l’inalazione, l’ingestione e la cute.
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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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