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Fiorenzo Liguori » 4.La disciplina giuridica dei servizi pubblici, con particolare riguardo ai servizi pubblici locali (SPL).


La disciplina giuridica dei servizi pubblici, con particolare riguardo ai servizi pubblici locali (SPL)

Sommario:

  • La mancanza di una definizione normativa di servizio pubblico
  • Le diverse tesi ricostruttive della nozione di servizio pubblico
  • La disciplina del SPL: dal servizio pubblico a rilevanza industriale a quello a rilevanza economica
  • Forme di gestione del SPL

La mancanza di una definizione normativa di servizio pubblico

Manca una definizione normativa di servizio pubblico.
Si sono quindi succedute diverse tesi dottrinali circa la delimitazione di ciò che è servizio pubblico. Prima di esaminarle va rilevato che il servizio pubblico va distinto dalla funzione pubblica, in quanto, mentre quest’ultima si manifesta attraverso l’adozione di provvedimenti autoritativi, il primo consiste nell’attività diretta a soddisfare bisogni materiali (ed essenziali) dei consociati. Esiste poi una zona grigia, la c.d. attività di diritto privato, affiancabile sia all’attività autoritativa che a quella di servizio pubblico.

Le diverse tesi ricostruttive della nozione di servizio pubblico

Secondo la teoria soggettiva, la nozione di servizio pubblico va ricostruita partendo dalla considerazione del soggetto che svolge il servizio, al punto che è servizio pubblico quello che è reso dal potere pubblico.
Secondo la teoria oggettiva, il carattere pubblico essenziale di un servizio preesiste all’atto del pubblico potere diretto a riservare a sé il servizio medesimo (ciò sulla base di una lettura “alla rovescia” dell’art. 43 Cost.).
Secondo la teoria soggettiva temperata il servizio è qualificabile come pubblico quando esiste un atto di assunzione dello stesso da parte del pubblico potere, con la connessa responsabilità di assicurarne l’erogazione, che tuttavia può essere in concreto affidata anche ad un terzo.

Si tende cioè a tenere distinte titolarità e gestione del servizio.

La disciplina del SPL: dal servizio pubblico a rilevanza industriale a quello a rilevanza economica

La distinzione tra titolarità e gestione del servizio costituisce l’asse portante della normativa del 2000 (art. 113 TUEL). La materia è stata riguardata da diverse riforme. La prima, del 2001, introduce la distinzione tra servizi pubblici a rilevanza industriale e servizi privi di tale rilevanza. Per questi ultimi si applica la disciplina di cui all’art. 113-bis (successivamente dichiarato incostituzionale: Corte Cost. 27 luglio 2004, n. 272). Nel 2003 la richiamata distinzione viene sostituita da quella tra servizi di rilievo economico e servizi privi di tale rilievo. Ai primi si applica la regola della gara (imposta dal diritto comunitario a tutela della concorrenza), che viceversa non trova applicazione con riguardo ai servizi ad alto tasso di socialità.
Per questi ultimi si applica la disciplina di cui all’art. 113-bis (successivamente dichiarato incostituzionale: Corte Cost. 27 luglio 2004, n. 272).
L’ultimo intervento di riforma della materia, recato dall’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008 (convertito in L. n. 133/2008) e successive modifiche, tiene ferma la distinzione tra servizi pubblici di rilievo economico e servizi pubblici privi di tale rilievo, contemplando esclusivamente i primi nel proprio ambito applicativo.
A livello di SPL, la concorrenza non è nel mercato, ma per il mercato, nel senso che si concorre per contendersi l’accesso ad un mercato riservato.

Forme di gestione del SPL

L’art. 113 TUEL, nella formulazione anteriore alla riforma del 2008, individuava come forme di gestione del SPL:
l’esternalizzazione, ossia l’affidamento della gestione di un servizio tramite gara ad un soggetto completamente diverso dalla p.a.
l’affidamento a società miste (soggetti partecipati in parte da un ente pubblico ed in parte da imprese private), rispetto alle quali il momento concorrenziale è assicurato dall’esperimento di una gara per la scelta del socio privato (e non già per l’affidamento del servizio)
l’in house providing, affidamento diretto senza gara, subordinato alla ricorrenza delle seguenti condizioni: 1) partecipazione totalitaria al capitale della società in house; 2) l’ente deve esercitare sulla società un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri organi; 3) la società in house deve essere un “soggetto dedicato”, cioè deve svolgere la parte prevalente delle proprie attività a favore dell’ente pubblico affidante
La riforma del 2008 (recata dall’art. 23-bis cit.) ha previsto che il soggetto affidatario non debba essere costituito necessariamente nella forma della società di capitali; inoltre, ha articolato il sistema delle formule gestionali secondo lo schema di regola (modalità ordinaria: affidamento mediante gara ex art. 23-bis, co. 2) e deroghe (art. 23-bis, co. 3 e ss.), che devono essere giustificate con l’insufficienza dell’offerta da parte del mercato, anche attraverso la predisposizione di analisi di mercato – da sottoporre a parere obbligatorio e non vincolante dell’AGCM – circa l’effettiva sussistenza della predette circostanze giustificative. Tale ultima previsione è stata arricchita a seguito dell’intervento dell’art. 15 del D.L. n. 135/2009 (convertito in L. n. 166/2009), che, modificando l’art. 23-bis, ha individuato esclusivamente l’in house providing quale canale derogatorio di gestione ed incluso, in maniera espressa, tra le modalità di gestione ordinarie il ricorso alle società miste.

Forme di gestione del SPL (segue)

Con riguardo a queste ultime, il legislatore ha precisato, in coerenza con le posizioni espresse dalla giurisprudenza interna e comunitaria (cfr. CdS, Ad. Pl. n. 1/2008 e Corte Giust. CE, causa C-196/08), che le procedure di selezione dovessero avere ad oggetto oltre che la partecipazione del socio privato, l’attribuzione a quest’ultimo di una partecipazione non inferiore al 40%.La disciplina introdotta dall’art. 23-bis, come dettagliata attraverso l’adozione del D.P.R. n. 168/2010, affida, inoltre, agli enti locali il compito di verificare la realizzabilità di una gestione dei SPL in regime di libera concorrenza, pur nel rispetto delle esigenze di universalità ed accessibilità del servizio, limitando conseguentemente l’attribuzione di diritti di esclusiva alle sole ipotesi in cui, dato il fallimento del mercato, questi ultimi determinano benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l’equita’ all’interno della comunita’ locale. In tal modo, il tradizionale presupposto della gestione dei servizi pubblici nel comparto locale rappresentato dalla concorrenza per il mercato, verrebbe sostituito da quello della concorrenza nel mercato.

Appendice normativa

L”art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, come modificato dall’art. 15 del D.L. n. 135/2009, convertito in L. n. 166/2009

“Servizi pubblici locali di rilevanza economica”
1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la piu’ ampia diffusione dei principi di concorrenza, di liberta’ di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonche’ di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalita’ ed accessibilita’ dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarieta’, proporzionalita’ e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell’articolo 46-bis del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica , le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonche’ quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.

Appendice normativa

Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l’ambito non può essere inferiore al territorio comunale.2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di societa’ in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunita’ europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicita’, efficacia, imparzialita’, trasparenza, adeguata pubblicita’, non discriminazione, parita’ di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita’
b) a societa’ a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualita’ di socio e llattribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento (3)

Appendice normativa

3. In deroga alle modalita’ di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento puo’ avvenire a favore di societa’ a capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta in housee e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla societa’ e di prevalenza dell’attivita’ svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la controllano
4. Nei casi di cui al comma 3, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicita’ alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato per l’espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole
4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell’espressione del parere di cui al comma 4

Appendice normativa

5. Ferma restando la proprieta’ pubblica delle reti, la loro gestione puo’ essere affidata a soggetti privati
6. E’ consentito l’affidamento simultaneo con gara di una pluralita’ di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell’affidamento, unica per tutti i servizi, non puo’ essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore
7. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento dei servizi, nonche’ l’integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi piu’ redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per piu’ soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale

Appendice normativa

8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 e’ il seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta in housee cessano, improrogabilmente e senza necessita’ di deliberazione da parte dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2
b) le gestioni affidate direttamente a societa’ a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita’ di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessita’ di apposita deliberazione dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011
c) le gestioni affidate direttamente a societa’ a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita’ di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio

Appendice normativa

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a societa’ a partecipazione pubblica gia’ quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessita’ di apposita deliberazione dell’ente affidante. (6)

Appendice normativa

9. Le societa’, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, che, in Italia o all’estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtu’ di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonche’ i soggetti cui e’ affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall’attivita’ di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne’ svolgere servizi o attivita’ per altri enti pubblici o privati, ne’ direttamente, ne’ tramite loro controllanti o altre societa’ che siano da essi controllate o partecipate, ne’ partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle societa’ quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti (7)

Appendice normativa

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche’ le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o piu’ regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:
a) prevedere l’assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilita’ interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l’osservanza da parte delle societa’ in house e delle societa’ a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di personale (8)
b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalita’ e di adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilita’
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonche’ in materia di acqua
[e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo] (9)

Appendice normativa

f) prevedere l’applicazione del principio di reciprocita’ ai fini dell’ammissione alle gare di imprese estere
g) limitare, secondo criteri di proporzionalita’, sussidiarieta’ orizzontale e razionalita’ economica, i casi di gestione in regime d’esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attivita’ economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalita’ ed accessibilita’ del servizio pubblico locale
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprieta’ del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo (10)

Appendice normativa

11. L’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e’ abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo
12. Restano salve le procedure di affidamento gia’ avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Appendice normativa

L’art. 113 del TUEL, nelle sole parti non abrogate dall’art. 23-bis e ss.mm.

“Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane

Appendice normativa

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l’attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l’accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all’erogazione dei relativi servizi
4. Qualora sia separata dall’attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano
b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7

Appendice normativa

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l’erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all’esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all’articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l’esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore
10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio

Appendice normativa

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti
12. L’ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere (8)
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest’ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5
15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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