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Fiorenzo Liguori » 6.La partecipazione al procedimento amministrativo


La partecipazione al procedimento amministrativo. La disciplina giuridica della conferenza di servizi

Sezione I. Sommario:

  • La partecipazione
  • La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
  • Gli accordi ex art. 11: il valore “ideologico” della norma
  • Le diverse tipologie di accordo
  • La disciplina applicabile: la questione della natura giuridica degli accordi
  • Il c.d. recesso dall’accordo: similitudini (e differenze) con il potere di revoca

La partecipazione

La partecipazione degli interessati e degli interventori nel procedimento si sostanzia:

  • nel diritto di prendere visione degli atti e dei documenti del procedimento (il c.d. accesso endoprocedimentale)
  • nel diritto di presentare memorie che l’amministrazione ha l’obbligo di prendere in considerazione ove pertinenti all’oggetto del procedimento

Obbligo di tenere conto delle osservazioni non vuol dire tuttavia accogliere l’istanza del privato ovvero riconoscergli un’utilità che non gli spetta, ma solo che la p.a. deve, tra i vari fatti rilevanti ai fini della decisione, considerare anche quelli introdotti nel procedimento dal privato.

La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

L’art. 10-bis, introdotto dalla l. 15 del 2005, inserisce nei procedimenti ad istanza di parte un ulteriore momento di contraddittorio tra l’amministrazione ed il cittadino, vertente sui motivi per cui, ad istruttoria chiusa, l’amministrazione ritiene di poter adottare una decisione negativa. In pratica, prima della formale adozione di una simile decisione, la p.a. deve consentire al privato di presentare al riguardo le proprie osservazioni. Per esercitare tale facoltà quest’ultimo dispone di un termine di dieci giorni; trascorso tale termine senza la presentazione di osservazioni, ovvero qualora le stesse non siano ritenute dall’amministrazione tali da determinare l’accoglimento dell’istanza, l’amministrazione provvede all’adozione del provvedimento di rigetto, dando, nel secondo caso, una motivazione rinforzata (che dia conto cioè dei motivi della decisione negativa, malgrado gli elementi introdotti ai sensi dell’art. 10-bis). Si tratta, secondo una ricostruzione dottrinale, di una sorta di motivazione anticipata, che consente al privato di introdurre nel procedimento elementi non introdotti in precedenza o, pur se già introdotti, non valutati adeguatamente dalla p.a.
Anche in relazione a tale adempimento procedimentale, si discute se la sua omissione possa essere riguardata o meno come vizio formale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21-octies.

Gli accordi ex art. 11: il valore “ideologico” della norma

L’analisi dell’art. 11 impone una inversione del metodo finora seguito. Infatti, il modello tradizionale attraverso cui si svolge l’attività autoritativa della p.a. è quello del provvedimento unilaterale e prima dell’art. 11 non era concepibile un esercizio negoziale del potere. La novità, per certi versi la rivoluzione, apportata dalla norma in esame consiste proprio nel superamento del dogma dell’indisponibilità dell’oggetto pubblico.

Le diverse tipologie di accordo

Vi sono due tipologie di accordi: quelli integrativi e quelli sostitutivi (oggi ammessi in ogni caso, ma a mente dell’originaria formulazione dell’art. 11 utilizzabili solo in ipotesi specifiche espressamente contemplate dalla legge). Nel primo caso, è preservato l’esito “naturale” del procedimento, occorrendo pur sempre la formale adozione di un provvedimento recettivo dell’accordo, che valga a renderne operativi gli effetti; nel secondo, gli effetti sono collegati direttamente all’atto negoziale, che sostituisce del tutto il provvedimento.
La l. 15 del 2005 ha introdotto nell’art. 11 il comma 4-bis, che prevede da parte della p.a. l’adozione di una “determinazione” unilaterale che dia conto dei motivi che sorreggono la scelta del modello negoziale, in luogo di quello unilaterale, e ciò a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento.

La disciplina applicabile: la questione della natura giuridica degli accordi

Dal punto di vista della disciplina applicabile, il secondo comma dell’art. 11, richiama i “principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili“. Tale norma è stata diversamente interpretata dai sostenitori della natura pubblicistica e quelli della natura privatistica degli accordi di cui si discute.

Il c.d. recesso dall’accordo: similitudini (e differenze) col potere di revoca

Un rilevante argomento che milita a favore della prima opzione interpretativa è costituito dalla previsione di un potere di recesso (art. 11, co. 4), esercitabile unilateralmente (salvo indennizzo) dalla p.a. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ed assimilabile ad una forma di autotutela qualificata.
Diversamente dalla revoca ex art. 21-quinqies, il recesso dagli accordi non può essere basato su una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

La partecipazione al procedimento amministrativo. La disciplina giuridica della conferenza di servizi

Sezione II. Sommario:

  • La funzione della conferenza di servizi
  • Le diverse tipologie di conferenze di servizi
  • I lavori della conferenza di servizi
  • Gli effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi: i diversi casi

La funzione della conferenza di servizi

Gli istituti della semplificazione, deputati allo snellimento delle fasi procedimentali, sono espressione del principio di buon andamento, laddove quelli della partecipazione costituiscono piuttosto un precipitato di quello di imparzialità, riguardato sotto il profilo della necessaria acquisizione e ponderazione da parte della p.a. di tutti gli interessi coinvolti dall’esercizio del potere.
La conferenza di servizi prima del 1990 era già disciplinata da alcune leggi di settore; la legge sul procedimento ha generalizzato la possibilità di indire una conferenza di servizi. Si tratta di un istituto diretto a “riunire intorno ad un tavolo” tutte le amministrazioni coinvolte nell’assunzione di una certa decisione: in questa sede ognuna di esse esprime gli atti di assenso di propria competenza, e lo fa in una sede contestuale. Il che produce delle ricadute positive sia in termini di semplificazione amministrativa, sia nel punto in cui favorisce il confronto dialettico tra le posizioni delle diverse amministrazioni.

Le diverse tipologie di conferenze di servizi

Gli artt. 14 e ss. della l. 241 delineano diverse tipologie di conferenza di servizi.
La conferenza di servizi istruttoria (che ha carattere facoltativo) viene di regola indetta quando devono essere valutati e ponderati interessi pubblici affidati alla cura di diverse amministrazioni, ferma restando la competenza esclusiva dell’amministrazione procedente titolare del potere in ordine all’adozione del provvedimento finale (per questo motivo la conferenza istruttoria dà luogo ad una decisione monostrutturata).
La conferenza di servizi decisoria (che ha viceversa carattere obbligatorio) viene indetta quando la p.a. procedente abbia chiesto ad altre amministrazioni atti d’assenso necessari ai fini della decisione finale e tali atti non siano stati rilasciati entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Al silenzio delle amministrazioni interpellate è equiparato il dissenso delle stesse in relazione alla richiesta di rilasciare gli atti d’assenso necessari. La conferenza di servizi decisoria sfocia in una decisione pluristrutturata, nel senso che la decisione è il frutto delle determinazioni congiunte espresse dalle varie amministrazioni in seno alla conferenza.
L’art. 14-bis disciplina la conferenza di servizi preliminare. Essa ha luogo:
quando un progetto di particolare complessità coinvolge le competenze di varie amministrazioni, ovvero si tratti di assentire l’insediamento di insediamenti produttivi di rilevanti dimensioni, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere in un momento successivo i necessari atti d’assenso;
nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare per specificare quali sono le condizioni ricorrendo le quali le amministrazioni rilasceranno, in relazione al progetto definitivo, gli atti d’assenso di rispettiva competenza.

Gli effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi: i diversi casi

Quanto alla disciplina dei lavori della conferenza di servizi, è rilevante la riforma del 2005 che ha sostituito il criterio della maggioranza dei voti (rivelatosi incongruo nel punto in cui fondava la decisione su un mero criterio numerico) con quello delle “posizioni prevalenti” delle amministrazioni che partecipano alla conferenza (rivelatosi invece di non facile interpretazione).
L’amministrazione procedente adotta una determinazione motivata (art. 14-ter, co. 6-bis) – la decisione conforme a tale determinazione sostituisce gli atti di competenza delle amministrazioni partecipanti (art. 14-ter, co. 9) – impugnabile dalle amministrazioni dissenzienti, sempre che il dissenso sia “propositivo” e non meramente ostruzionistico (art. 14-quater, co. 1) e sempre che le amministrazioni dissenzienti non siano preposte alla tutela dei c.d. interessi sensibili, come la tutela dell’ambiente, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, ecc. (art. 14-quater, co. 3 e ss.).

In quest’ultimo caso, il dissenso ha effetti paralizzanti, con rimessione della decisione al Consiglio dei Ministri (la riforma del 2010 ha infatti inteso “centralizzare” affidando in ogni caso la decisione al predetto organo, con soppressione delle competenze della Conferenza permanente e della Conferenza Unificata: cfr. art. 14-quater, comma 3, l. 241, nell’appendice normativa di questa lezione).

Appendice normativa

Sezione I. Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (art. 10-bis l. 241 del 1990).

Art.10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (1).

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
(1) Articolo inserito dall’articolo 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Appendice normativa

Gli accordi tra p.a. e privati (art. 11 l. 241 del 1990).
Art.11. Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (1).

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo (2)
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati (3)
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato

Appendice normativa

4-bis. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento (4).
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
(1) Rubrica apposta dall’articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15
(2) Comma modificato dall’articolo 7 della legge 11 febbraio 2005, n. 15
(3) Comma aggiunto dall’articolo 3-quinquies del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273
(4) Comma inserito dall’articolo 7 della legge 11 febbraio 2005, n. 15

Appendice normativa

Conferenza di servizi (1) (2)
Art. 14.

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi (3)
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui e’ consentito all’amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti (4)
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. (5)
4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale

Appendice normativa

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto (6)
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni (7) (8)
(1) Rubrica apposta dall’articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15
(2) Articolo modificato dall’articolo 2, commi 12, 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; dall’articolo 3 bis, del D.L. 12 maggio 1995, n. 163; dall’articolo 17, commi 1, 2, 3, 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 28, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e, da ultimo, sostituito dall’articolo 9, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340
(3) Comma modificato dall’articolo 49, comma 1, lettera a), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
(4) Comma modificato dall’articolo 8, comma 1, lett. a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dall’articolo 49, comma 1, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
(5) Comma modificato dall’articolo 8, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15
(6) Comma modificato dall’articolo 8, comma 1, lett. c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15
(7) Comma aggiunto dall’articolo 8, comma 1, lett. d), della legge 11 febbraio 2005, n. 15
(8) Vedi, anche, l’articolo 1, comma 265, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l’ articolo 1 dell’O.P.C.M. 17 aprile 2008, n. 3669

Appendice normativa

Art.14 bis
Conferenza di servizi preliminare (1) (2)
Art. 14-bis.

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente (3)
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso (4)

Appendice normativa

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’ambito di tale conferenza, l’autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all’ articolo 14-quater , comma 3 (5)
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo

Appendice normativa

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (6)
(1) Rubrica apposta dall’articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15
(2) Articolo inserito dall’articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e, successivamente, sostituito dall’articolo 10, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340
(3) Comma modificato dall’articolo 9, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), della legge 11 febbraio 2005, n. 15
(4) Comma modificato dall’articolo 9, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15
(5) Comma inserito dall’articolo 9 della legge 11 febbraio 2005, n. 15
(6) Vedi l’ articolo 1 dell’O.P.C.M. 17 aprile 2008, n. 3669

Appendice normativa

Art.14 ter
Lavori della conferenza di servizi (1) (2)
Art. 14-ter.

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione (3)
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica (4)
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione puo’ essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un’autorita’ preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attivita’ produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i Comuni , o altre autorita’ competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attivita’ culturali. (5)

Appendice normativa

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto (6)
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione (7)
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo (8)
3-bis. In caso di opera o attivita’ sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42 (15)

Appendice normativa

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale puo’ far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacita’ tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attivita’ tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (9)

Appendice normativa

4-bis. Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di servizi e’ stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell’ articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (16)
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità (10)
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa

Appendice normativa

6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo’ adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilita’ dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche’ ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis. (11)
7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita’ , alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, [paesaggistico-territoriale] il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta’ dell’amministrazione rappresentata (12)

Appendice normativa

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del provvedimento
[9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza (13).]
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati (14)

Appendice normativa

(1) Rubrica apposta dall’articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15
(2) Articolo inserito dall’articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e, successivamente, sostituito dall’articolo 10, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340
(3) Comma anteposto dall’articolo 10, comma 1, lett. a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15
(4) Comma modificato dall’articolo 9, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69
(5) Comma modificato dall’articolo 10, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dall’articolo 49, comma 2, lettera a) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
(6) Comma inserito dall’articolo 9, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69
(7) Comma inserito dall’articolo 9, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69
(8) Comma modificato dall’articolo 10, comma 1, lett. c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15

Appendice normativa

(9) Comma modificato dall’articolo 10, comma 1, lett. d), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dall’articolo 49, comma 2, lettera b-bis) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
(10) Comma modificato dall’articolo 10, comma 1, lett. e), della legge 11 febbraio 2005, n. 15
(11) Comma modificato dall’articolo 10, comma 1, lett. f), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente sostituito dall’articolo 49, comma 2, lettera d) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
(12) Comma modificato dall’articolo 10, comma 1, lett. g), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente sostituito dall’articolo 49, comma 2, lettera e) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
(13) Comma sostituito dall’articolo 10, comma 1, lett. h), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e sussessivamente soppresso dall’articolo 49, comma 2, lettera bf) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
(14) Vedi l’ articolo 1 dell’O.P.C.M. 17 aprile 2008, n. 3669
(15) Comma inserito dall’articolo 49, comma 2, lettera b) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
(16) Comma inserito dall’articolo 49, comma 2, lettera c) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78

Appendice normativa

Art.14 quater
Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi (1) (2)
Art. 14-quater.

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita’, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso (8)
[ 2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'àmbito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.] (3)

Appendice normativa

3. Al di fuori dei casi di cui all’ articolo 117, ottavo comma, della Costituzione , e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, nonche’ dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita’, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’ articolo 120 della Costituzione , e’ rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra piu’ amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu’ enti locali. Se l’intesa non e’ raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri puo’ essere comunque adottata. Se il motivato dissenso e’ espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate (4)

Appendice normativa

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione (5)
4. [Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.] (6)
5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (7)

Appendice normativa

(1) Rubrica apposta dall’articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15
(2) Articolo inserito dall’articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e, successivamente, sostituito dall’articolo 10, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340
(3) Comma abrogato dall’articolo 11, comma 1, lett. a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15
(4) Gli originari commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono stati inseriti dall’articolo 11, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Successivamente, norma dell’articolo 49, comma 3, lettera b) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono stati sostituiti dal presente comma 3
(5) Comma inserito dall’articolo 11, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15
(6) Comma abrogato dall’articolo 11, comma 1, lett. c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15
(7) Vedi l’ articolo 1 dell’O.P.C.M. 17 aprile 2008, n. 3669
(8) Comma modificato dall’ articolo 49, comma 3, lettera a) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78

Appendice normativa

Art.14 quinquies
Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto (1)
Art. 14-quinquies

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all’esito della procedura di cui all’ articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994 , ovvero le società di progetto di cui all’articolo 37-quinquies della medesima legge
(1) Articolo inserito dall’articolo 12, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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