Art. 174 Trattato Ce
La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
Precauzione dell’azione preventiva sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati dall’ambiente sul principio “chi inquina paga”
Nell’ambito dei rapporti internazionali la Comunità europea ha il diritto di stabilire autonomamente sulla base del principio precauzionale il livello di protezione dell’ambiente, nonché della vita e della salute degli esseri umani, degli animali e delle piante che ritiene appropriato.
Esempio di applicazione del principio precauzionale nella legislazione comunitaria in materia ambientale si trova nell’art. 5 della direttiva 98/81 sull’impiego confinato di micro-organismi geneticamente modificati. Tale disposizione afferma che in caso di dubbio circa la corretta classificazione di un micro-organismo geneticamente modificato possano essere applicate misure protettive più rigorose a meno che non vi sia la piena certezza scientifica che le misure protettive meno rigorose sono sufficienti per una adeguata prevenzione dei rischi per l’ambiente.
Laddove vi è il rischio di un danno per l’ambiente è sempre meglio agire tempestivamente.
Ad Esempio nella legislazione comunitaria il principio della prevenzione costituisce il criterio ispiratore della direttiva 94/62 sugli imballaggi ed i rifiuti da imballaggio nonché delle direttive 85/337 e 97/11 sulla valutazione di impatto ambientale dal momento che mediante tale valutazione si cercano di prevedere, e quindi prevenire, i possibili effetti negativi che i progetti infrastrutturali di certe dimensioni potrebbero avere per l’ambiente.
Quando i danni all’ambiente non possono essere evitati mediante il ricorso ai principi di precauzione e di prevenzione, ai quali tale principio è logicamente collegato in modo molto stretto, dovrebbero essere contrastati in una fase il più possibile vicino alla fonte per evitare che i loro effetti si amplifichino e si ingigantiscano.
Caso concreto dell’applicazione di tale principio si è avuto in un celebre caso di smaltimento dei rifiuti (caso C-2/90, rifiuti valloni). In tale circostanza la Corte ha giustificato un divieto di importazione dei rifiutiadottato dalla regione belga della Vallonia sulla base del principio in questione , il quale, secondo la Corte, nel caso di specie si tradurrebbe nell’imperativo di smaltire i rifiuti il più possibile vicino al loro luogo di produzione, al fine di limitare i danni per l’ambiente che potrebbero essere provocati dal loro trasporto.
Affermazione sul piano giuridico di un principio economico secondo cui i costi dei danni causati all’ambiente dovrebbero tendenzialmente essere sostenuti dai soggetti responsabili piuttosto che essere addossati alla collettività e quindi riparati con denaro pubblico.
La legislazione comunitaria ha piuttosto usato questo principio come criterio ispiratore di carattere generale come ad esempio nella direttiva 75/442 sui rifiuti e nella direttiva 91/51 sui rifiuti pericolosi, nelle quali viene stabilito in termini generali che, conformemente al principio chi inquina paga , il costo dello smaltimento dei rifiuto deve essere sostenuto dal detentore, dai precedenti detentori o dal produttore.
2. Il Diritto dell'Ambiente. Livello Internazionale
3. Il Diritto dell'Ambiente. Livello Comunitario
4. Il Diritto dell'Ambiente. Livello Nazionale
5. Il Diritto dell'Ambiente. I livelli di governo nella materia dell'ambiente.
6. Il Diritto dell'Ambiente. L'organizzazione centrale.
7. Il Diritto dell'Ambiente. L'organizzazione locale.
8. Il Diritto dell'Urbanistica. Urbanistica e governo del territorio
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3. Il Diritto dell'Ambiente. Livello Comunitario
4. Il Diritto dell'Ambiente. Livello Nazionale
5. Il Diritto dell'Ambiente. I livelli di governo nella materia dell'ambiente.
6. Il Diritto dell'Ambiente. L'organizzazione centrale.
7. Il Diritto dell'Ambiente. L'organizzazione locale.
8. Il Diritto dell'Urbanistica. Urbanistica e governo del territorio
9. La pianificazione territoriale
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