Fonti generali:
Costituzione
(la costituzione non prevede espressamente l’ambiente come valore costituzionale, solo con la modifica del Titolo V compare all’art. 117 la parola ambiente).
*Individuati gli articoli di riferimento come le disposizioni che danno fondamento all’ambiente come valore autonomo, le istanze ambientali diventano parametri per l’attività del legislatore, rappresentano indirizzi per l’azione della P.A., assumono carattere di direttive per l’interpretazione delle norme e costituiscono criteri di risoluzione dei conflitti.
Art. 2:
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3:…
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art.9:
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
A seguito degli sviluppi dottrinali e giurisprudenziali è emerso un ulteriore orientamento che vede legati alla tutela ambientale anche gli articoli relativi alla proprietà privata. La ratio di tale orientamento è dovuta alla percezione della limitatezza delle risorse naturali che, pertanto, devono essere sfruttate in maniera equilibrata. In particolare:
art. 41: l’iniziativa economica privata è libera;
art. 42: la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge … nei casi previsti dalla legge e, salvo indennizzo, può essere espropriata per motivi di interesse generale;
art. 43: … a fini di utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione o salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici … determinate imprese … che si riferiscano a servizi pubblici essenziali … e abbiano carattere i preminente interesse generale.
art. 44: al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata …
Art. 117, 3° comma: la tutela della salute, del governo del territorio, della protezione civile, della produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, viene riservata alla legislazione concorrente delle regioni, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi cornice dello Stato.
L’art. 117, 3° comma: dunque, a seguito della modifica del Titolo V (anticipata dalla Legge 59/1997 “Legge Bassanini”), introduce, per la prima volta, la potestà concorrente delle Regioni in materia ambientale e riconosce espressamente, al 2° comma, rango primario alla materia ambiente che viene ad essere tutelata, insieme all’ecosistema ed ai beni culturali, dalla legislazione esclusiva dello Stato.
L’art. 118: infine, riserva rango costituzionale ai principi di sussidiarietà, differenzazione, adeguatezza di derivazione comunitaria.
Legge n. 1497 del 1939
Le norme sulle bellezze paesaggistiche e sulla tutela del paesaggio si sviluppano negli anni ‘30.
Da tale normativa si sviluppa anche una giurisprudenza sul tema che tenta anche parziali definizioni.
Entrambe (legislazione e giurisprudenza ) legate ad una visione estetica e statica del paesaggio inteso come bellezza naturale percepita all’esterno, e legate ad una visione politica che ne faceva strumento di affermazione di idee e vaolri di supremazia e totalitarismo.
D.P.R. n. 616 del 1977 – Norme sull’ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione
Questa normativa trasferendo le funzioni amministrative in ordine all’igiene del suolo e dell’inquinamento atmosferico, idrico termico, ed acustico, compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri, dallo Stato alle Regioni, determina il trasferimento per settori organici.
Legge n. 349 del 1986
E’ la legge che istituisce, per la prima volta, il referente istituzionale in materia di ambiente, il Ministero dell’Ambiente (che, a seguito del decreto 300/1999, viene rinominato Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio cui viene aggiunto “e del mare” con le riforme del D.lgs. 152/2006), che provvede ad attuare e coordinare le politiche in materia, senza che, tuttavia, sia ancora data una definizione di ambiente, ma citando in via indiretta, quali oggetto di tutela, le condizioni ambientali, il patrimonio naturale nazionale e le risorse naturali.
Giurisprudenza anni ‘70 e ‘80
Si sviluppa una giurisprudenza consolidata e l’ambiente viene visto come valore e come insieme. La Cassazione sentenzia che esso deve essere tutelato in quanto tale (cioè, in quanto valore). Si passa da una visione estetica e statica del paesaggio come bellezza naturale percepita dall’esterno, ad una definizione più ampia del concetto di ambiente come soggetto avente proprietà emergenti al di sopra delle sue componenti essenziali ed intrinseche (flora, fauna, geologia, ecc.), da intendersi nella sua totalità.
La Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. 6 ottobre 1979 n. 5172) stabilisce che “l’ambiente è un fenomeno unitario e che, come un diritto della personalità, costituisce un diritto fondamentale dell’uomo”.
Sentenza sul caso dell’associazione “Italia Nostra”
Rilevante in materia di difesa del diritto all’ambiente è stata una sentenza della nota associazione ambientalista Italia Nostra, emanata a seguito dell’impugnazione, da parte di quest’ultima, innanzi al Cds (in quanto non erano stati ancora istituiti i Tar), di un provvedimento della provincia di Trento che aveva consentito la realizzazione di una strada all’interno di un parco naturale, in contrasto col piano urbanistico. Nel 1973, il Cds ritenne ammissibile e fondato il ricorso per il contrasto tra il progetto e il p.r.g., per cui annullò l’atto della provincia di Trento. La decisione del Cds fu impugnata dalla provincia di Trento dinanzi alle SS.UU ex art. 111 Cost., che annullarono, nel ‘78, la sentenza del Cds per difetto di giurisdizione sostenendo che, nello specifico caso, si fosse in presenza di un interesse diffuso (perché l’associazione non aveva subito una lesione essa stessa) non tutelato dalla Costituzione ex art. 24 e neanche dalle leggi ordinarie, e non, come invece aveva ritenuto il Cds, un interesse legittimo sul piano della giurisdizione. In realtà, però, tale decisione non fu scevra di contestazioni da parte della dottrina che sostenne, al riguardo, che, in questo modo, le SS.UU. avevano affermato che fosse attività giurisdizionale l’indagine sul “chi” possa inquinare l’atto laddove, invece, dovrebbe riguardare la legittimazione ad agire ex art. 100 c.p.c.
Norme in materia Ambientale:
Parte Prima
Disposizioni generali
Parte Seconda
Procedure per la valutazione ambientale strategica(VAS), per la Valutazione d’Impatto ambientale(VIA), e per l’autorizzazione Ambientale Integrata(IPPC)
Parte Terza
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Parte Quarta
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
Parte Quinta
Norme in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera
Parte Sesta
Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente
Norme in materia Ambientale (2):
Il variegato e stratificato corpus legislativo su descritto persegue le finalità tipiche e caratterizzanti il Diritto dell’ambiente. Tali finalità sono, prevalentemente:
Tutto ciò costituisce, oggi, uno dei principi cardine cui s’ispira la governance europea e nazionale.
- sulla convinzione che norme ambientali rigorose stimolino l’innovazione e le opportunità imprenditoriali,
- su le politiche economiche, industriali, sociali e ambientali strettamente integrate (come accade nel caso delle procedure di VAS e VIA).
Le esigenze possono essere così riassunte:
2. Il Diritto dell'Ambiente. Livello Internazionale
3. Il Diritto dell'Ambiente. Livello Comunitario
4. Il Diritto dell'Ambiente. Livello Nazionale
5. Il Diritto dell'Ambiente. I livelli di governo nella materia dell'ambiente.
6. Il Diritto dell'Ambiente. L'organizzazione centrale.
7. Il Diritto dell'Ambiente. L'organizzazione locale.
8. Il Diritto dell'Urbanistica. Urbanistica e governo del territorio
2. Il Diritto dell'Ambiente. Livello Internazionale
3. Il Diritto dell'Ambiente. Livello Comunitario
4. Il Diritto dell'Ambiente. Livello Nazionale
5. Il Diritto dell'Ambiente. I livelli di governo nella materia dell'ambiente.
6. Il Diritto dell'Ambiente. L'organizzazione centrale.
7. Il Diritto dell'Ambiente. L'organizzazione locale.
8. Il Diritto dell'Urbanistica. Urbanistica e governo del territorio
9. La pianificazione territoriale
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