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Giuliana Di Fiore » 1.Definizione e finalità


Definizione di ambiente

Problema definitorio
Nell’approccio giuridico al problema, il primo profilo che emerge è quello relativo alla definizione stessa di “ambiente” .

Concetto metagiuridico
Questa, in termini unitari, è concepibile solo se i giuristi prendono le mosse anche dalle esperienze e dalle nozioni di altre scienze, cosa che non sempre è avvenuta in modo puntuale.

Nozione Storica
La prima elaborazione in tal senso la si deve a Galileo Galilei nel 1673: “L’ambiente è lo spazio circostante l’uomo”; definizione questa che, però, appare poco esaustiva essendo la natura stessa dell’ambiente indeterminata sia concettualmente che territorialmente. Ciò, sul piano giuridico implica la necessità di determinare l’oggetto della tutela con più concretezza.

Autonomia concettuale
Nel corso degli anni si sono creati, nella letteratura giuridica, due filoni ricostruttivi e, a seconda che all’ambiente sia stato riconosciuto o meno un rilievo giuridico autonomo, si sono distinte concezioni pluraliste da concezioni moniste.

Galileo Galilei

Galileo Galilei


Teoria pluralista

Ambiente come una mera espressione convenzionale comprendente diversi beni giuridici tra loro differenti. Quest’orientamento dottrinale, che ha in Massimo Severo Giannini l’interprete più autorevole, ha trovato quasi sempre conferma nella disciplina positiva che inizialmente aveva affrontato le problematiche ambientali in modo settoriale, si può, a ragione, considerare legato ad un periodo storico ormai superato, nel quale il diritto all’ambiente non si era ancora affermato pienamente.
Il concetto di ambiente dovrebbe essere oggetto di una tripartizione, che lo vede distinto in:

a) bellezze paesistiche e culturali;

b) ambiente quale insieme di spazi terrestri, acquatici, aerei;

c) ambiente in relazione al governo del territorio.

Teoria monista

Le singole “res” compongono il bene ambientale.
L’ambiente si può vedere come un “bene sintesi”, caratterizzato da una relazione tra i vari elementi che lo compongono, quindi uomo, flora e fauna.
Dovrebbe, secondo questa impostazione, apparire corretta l’opinione di chi considera le leggi di settore non come leggi rivolte alla tutela del bene cui fanno riferimento, ma al sovrapposto bene-ambiente che subisce una lesione ogni qual volta si danneggi un bene sottostante. D’altro canto, una visione frammentaria porterebbe ad una disorganica molteplicità di interessi privati e pubblici, protetti in modo differenziato o addirittura in attesa di una considerazione giuridica e, quindi, privi di tutela.
Il concetto unitario di ambiente ricomprende:

a) l’insieme delle condizioni che influenzano in maniera significativa la vita dell’uomo;
b) le discipline di settore con cui si perseguono specifiche finalità e che ne sono parte integrante (tutela del suolo, tutela dell’aria, protezione della natura, ecc.).

Giurisprudenza

CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 26 agosto 2003, n. 4841
Diritto ambientale in genere – Nozione – Inquinamento – Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) – Elettrosmog – Equilibri ecologici – Danno ambientale – Aria – Rumore – Acqua – Suolo ecc.

Rientrano nella disciplina del diritto all’ambiente tutti quei settori in cui si persegue come finalità prevalente la tutela dell’ambiente come ad es. la disciplina a difesa dell’aria, del rumore, dell’acqua, della salvaguardia del suolo, dello smaltimento dei rifiuti, delle aree protette, della protezione della natura, ecc.. Rientrano inoltre, nella disciplina del diritto ambientale, quegli strumenti tipicamente volti a preservare gli equilibri ecologici quali la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e il danno ambientale, oltre a discipline quali quella paesistica e quella relativa al c.d. inquinamento elettromagnetico o luminoso ecc.. – Ericson Telecomunicazioni s.p.a. c. Provincia autonoma di Trento.

Livelli di inquadramento legislativo

  • Necessità di un approccio globale e locale.
  • Difficoltà genetica del concetto di ambiente ad elaborare una tutela esclusivamente locale.
  • Impossibilità di delineare geograficamente i confini dei beni oggetto di tutela (acqua, aria etc.).

Livelli di produzione normativa in materia ambientale

  • Livello Comunitario
  • Livello Nazionale
  • Livello Regionale
  • Livello Locale

RAPPORTO TRA I DIVERSI LIVELLI DI PRODUZIONE NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE:
si utilizza preferibilmente il criterio del “livello” più appropriato di tutela”: si applica, cioè, la disposizione che risponde in maniera più adeguata alla specificità della situazione concreta.

Livelli di governo legislativo ed amministrativo:

Internazionale: A livello internazionale è con il Rapporto Brundtland che viene definito lo sviluppo sostenibile, vale a dire quel principio che soddisfa i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Esso costituisce la base programmatica di numerose conferenze internazionali su temi ambientali,

Comunitario: Il ruolo della Comunità Europea è fondamentale in quanto funge da intermediario nell’ambito dei settori di interesse ambientali tra i quadri normativi nazionali, alle volte limitati, e il quadro internazionalistico, che è privo di concrete competenze istituzionali da cui far scaturire azioni vincolanti.

Nazionale: Fino alla riforma costituzionale approvata con la legge 3/2001, la Costituzione italiana non conteneva alcuna formulazione relativa all’ambiente. In precedenza, il rilievo giuridico della materia era frutto della elaborazione interpretativa di alcuni articoli della Carta costituzionale oltre che di sporadici riferimenti in leggi settoriali.

Regionale: A seguito della legge 3/2001, l’art. 117 riformulato ha conferito alle Regioni, nell’ambito delle materie di competenza legislativa concorrente, la valorizzazione dei beni ambientali e quella del governo del territorio. Inoltre, esse possono adottare, entro certi limiti, misure più restrittive a tutela dell’ambiente.

Enti locali: I rapporti tra Regioni ed enti locali sono basati sullo stesso principio di sussidiarietà che è alla base dei rapporti tra Stato e Regioni.

I materiali di supporto della lezione

Beniamino Caravita, Diritto dell'Ambiente, Bologna, Il Mulino, 2005

Dichiarazione su Ambiente e Sviluppo – Rio de Janeiro 1992

Codice dell'Ambiente - D.Lgs 156/2006

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