Problematiche generali
La crisi della finanza pubblica italiana iniziata negli ultimi decenni del novecento ha imposto politiche fiscali di contenimento della spesa pubblica e di ridimensionamento del deficit tanto rigorose e problematiche da sconvolgere l’assetto giuridico delle relazioni finanziarie intergovernative, ricercando soluzioni di rango costituzionale con conseguenti riforme istituzionali, amministrative e fiscali. L’evoluzione normativa ha così determinato, in modo irreversibile, la riorganizzazione della Repubblica in direzione del potenziamento delle autonomie territoriali con assunzione, a vari livelli di governo, di potestà e responsabilità nell’acquisizione, gestione ed erogazione delle risorse finanziarie in un contesto di attuazione di esigenze federaliste da più parti prospettate come fondamentale punto di snodo per il superamento della crisi finanziaria del settore pubblico attraverso una concezione federalista della finanza pubblica, la cui proposizione teorica viene definita federalismo fiscale. Tale teoria che fornisce spiegazioni dal punto di vista economico circa la preferenza per l’esistenza di diversi livelli di governo, fu concepita da R. Musgrave nel 1959 per indicare quel fenomeno che negli Stati Uniti avrebbe portato al superamento del localismo ed al successivo intervento di grant in aids da parte dello Stato federale. Il tema è stato successivamente trattato e perfezionato da W. Oates (1972) e da L. Head (1973), Autori che hanno fissato i punti cardine della suddetta teoria, mentre il modello proposto da C. M. Tiebot (1956), antecedentemente a Musgrave, pur avendo l’indubbio merito di sollevare la problematica e l’interesse sul tema, mostrò forti limitazioni nella ratio applicativa
In estrema sintesi, i presupposti della teoria del federalismo fiscale si collocano su due dimensioni: una componente tecnica e una componente politica, binomio imprescindibile per la corretta raffigurazione normativa dell’intervento finanziario pubblico plurilivello nella vita economica ai fini dell’accrescimento del benessere collettivo quale funzione prioritaria della finanza pubblica. Nello specifico, la declinazione della componente tecnica e della componente politica hanno comportato l’elaborazione di principi fondamentali nella materia, distribuiti, per il primo profilo, nell’efficienza, economicità ed efficacia (profili tecnici) in relazione alla corrispondenza costi-benefici di un’azione incentrata sul ruolo svolto dagli enti territoriali di ottimizzazione della funzione finanziaria. Sul secondo versante, nell’attivazione della responsabilità finanziaria degli enti territoriali, nella provvista autonoma delle risorse, nella sufficienza delle stesse rispetto alle funzioni attribuite, nella libera determinazione della destinazione della spesa, nei compiti di perequazione e solidarietà (federalismo fiscale solidale e cooperativo) propri di un sistema multilivello.
In sostanza, per quanto attiene alla finanza pubblica italiana, si tratta di un percorso innovativo che ha trovato consenso, come sopra precisato, a livello politico-istituzionale nella decisione di un nuovo assetto della finanza territoriale maggiormente ispirato ai principi di autonomia e responsabilità, in coerenza con il dettato costituzionale che, per un verso considera e garantisce come valori fondamentali il principio unitario ed il principio pluralista e, per un altro,impone il rispetto dei vincoli imposti dall’integrazione europea.
La l.cost.n.3/2001 ha riformato il titolo V della costituzione in sintonia con le emergenti concezioni di spiccato autonomismo (art.114) che hanno assunto la denominazione di federalismo legislativo (art.117),federalismo amministrativo (art.118 ), federalismo fiscale (art.119). In conseguenza,occorre interpretare la nuova struttura della finanza pubblica nazionale all’interno della delineazione fornita da tali norme costituzionali.L’art. 117 attribuisce la funzione legislativa in materia tributaria allo Stato e alle Regioni con il limite del rispetto della costituzione , dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.Lo stesso articolo,inoltre,prevede:
Legislazione esclusiva Stato in tema di:
Legislazione concorrente Stato/Regioni in tema di:
Legislazione regione in riferimento.
Ogni materia non espressamente riservata alla legislazione statale (quarto comma).
In sintesi, sulla base di tali statuizioni, il Costituente ha posto su un piano di equiordinazione, sotto il profilo della potestà normativa tributaria, Stato e Regioni.Tuttavia tale potestà incontrando il limite delle competenze per materia tassativamente elencate e nell’ambito della legislazione concorrente l’esclusività statale per i principi fondamentali risulta maggiormente circoscritta e vincolata sul versante regionale rispetto all’ampio raggio consentito al versante statuale che conserva in quanto Stato-ordinamento una propria originaria sovranità tributaria repubblicana mentre sul versante territoriale, nonostante la riforma cd. federalistica, tale termine risulta improprio dovendosi sempre far riferimento a un’attribuzione di autonomia finanziaria e tributaria (cfr.Corte Cost.le,sentenza n. 365/2007) e all’impossibilità di individuare nella legge costituzionale di riforma del Titolo V, la fonte di un’omogeneità di posizione tra Stato, Regioni ed enti locali ma di equiordinazione e di pari dignità costituzionale (Cfr. Corte Cost.le,sentenza n.274/2003).
L’attuazione di un sistema fiscale di tipo federale,ai sensi dell’art.119 Cost.,ha preso l’avvio con il disegno di legge governativo n.1117 recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art.119 Cost., presentato al Senato in data 15 ottobre 2008. Dopo rilevanti modifiche è stato trasmesso alla Camera che, migliorando notevolmente il testo, lo ha rinviato in terza lettura al Senato per la definitiva approvazione avvenuta il 29 aprile 2009 giungendosi così alla legge n. 42 del 5 maggio 2009.
Le Regioni dispongono di tributi e di partecipazioni al gettito erariale, in via prioritaria della compartecipazione al gettito IVA,tali da consentire il finanziamento delle funzioni nelle materie rientranti nella propria competenza legislativa concorrente e esclusiva. I tributi regionali sono classificati in:
Attualmente: per 1)irap, per 2)compartecipazione IVA; per 3)addizionale IRPEF; per 4)tributi da istituire.
Quanto ai Comuni:
Quanto alle province:
L’attuazione del federalismo fiscale richiede, come necessaria premessa, l’intervento del legislatore statale per la predisposizione normativa del coordinamento della finanza pubblica attraverso la definizione dei principi fondamentali cui il sistema territoriale dovrà attenersi in relazione alle politiche di bilancio ma anche per la determinazione dei lineamenti del sistema tributario e per la definizione degli spazi e i limiti entro cui esplicare la potestà tributaria rispettivamente di Stato,Regioni e Enti locali.In un sistema fiscale decentralizzato vi è, infatti,la necessità di individuare strumenti, istituti e meccanismi di coordinamento sia per mantenere coesa la disciplina fiscale sia per una armoniosa convivenza fiscale dei diversi attori che concorrono congiuntamente a determinare la politica economica del Paese.
Ai fini di una non conflittuale implementazione dei nuovi principi di coordinamento stabiliti dalla legge delega sul federalismo fiscale,con lo stesso testo normativo sono state istituite sedi di confronto e garanzia politico-istituzionale al fine di assicurare la complessiva tenuta del sistema. In conseguenza sono stati introdotti i seguenti organismi:
1. Introduzione allo studio del Diritto Finanziario
2. Principi costituzionali: quadro generale
3. Principi di legalità: art. 23 cost.
4. Principio di capacità contributiva: art.53 cost.
5. Principi del bilancio: art. 81 cost.
6. Disciplina giuridica del bilancio
7. Disciplina giuridica della legge finanziaria
8. Autonomia finanziaria degli Enti territoriali: art.119 cost.
10. I Tributi: le entrate tributarie nell'ordinamento italiano
12. Statuto dei diritti del contribuente - Legge 27 luglio 2000 n° 212
1. Introduzione allo studio del Diritto Finanziario
2. Principi costituzionali: quadro generale
3. Principi di legalità: art. 23 cost.
4. Principio di capacità contributiva: art.53 cost.
5. Principi del bilancio: art. 81 cost.
6. Disciplina giuridica del bilancio
7. Disciplina giuridica della legge finanziaria
8. Autonomia finanziaria degli Enti territoriali: art.119 cost.
10. I Tributi: le entrate tributarie nell'ordinamento italiano
12. Statuto dei diritti del contribuente - Legge 27 luglio 2000 n° 212
13. Finanza pubblica dell'Unione europea
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