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Luciana Di Renzo » 7.Disciplina giuridica della legge finanziaria


Esegesi della L. F.

La crisi della finanza pubblica italiana a partire dagli inizi degli anni settanta del secolo scorso, indusse ad introdurre strumenti giuridici di programmazione finanziaria e di politiche di bilancio. Con la legge 368 del 1978 (cosiddetta riforma Stammati) venne attuata una complessa riforma di bilancio, tra cui si annovera:

  • Rappresentazione reale della spesa attraverso il bilancio di cassa;
  • Introduzione del bilancio pluriennale;
  • Strumento di verifica e di adeguamento annuale delle opzioni di politica congiunturale aventi riflessi sui conti pubblici attraverso la legge finanziaria.

Gli istituti della programmazione finanziaria

Gli istituti giuridici della programmazione finanziaria sui quali si fondava la riforma Stammati, erano due:

  1. La legge finanziaria.
  2. Il bilancio di programmazione pluriennale.

Insuccesso della riforma

Entrambi gli istituti sono stati oggetto di revisione.
La L. F. , divenendo lo strumento legittimato ad introdurre nuove spese, si prestò ad abusi continui da parte del Governo e del Parlamento, facendo aumentare vertiginosamente la spesa pubblica.
Il B. P. non trovò attuazione.

La riforma del 1988

La riforma del 1988 interviene su questi punti di debolezza, provocando una ricaduta sui regolamenti parlamentari, sui meccanismi di alimentazione della spesa e sulla pluriennalizzazione della copertura finanziaria delle nuove leggi di spesa.
La copertura della spesa si rese necessaria per attuare una rigorosa politica di risanamento ed impedire le condizioni che portarono alla voragine del debito pubblico

La copertura della spesa

Il tema della legislazione di spesa diventa il punto cruciale della riforma, sotto un duplice profilo:

  1. Quello della legge finanziaria, il cui potere di autorizzare nuove spese viene circoscritto e sottoposto a vincolo di copertura.
  2. Quello della definizione tipologica della legislazione di spesa.

La riforma del 1999

Con la legge finanziaria innovata si consente di effettuare manovre di politica di bilancio di breve periodo, con la prevista rinuncia ad un provvedimento collegato alle procedure ed ai tempi della sessione di bilancio.

Fiscal policy

La disciplina dei contenuti tipici del disegno di legge finanziaria affida a questo strumento la manovra di fiscal policy di breve periodo, con l’esclusione di norme di delega. La decisione di bilancio nella sua unitarietà è da ricondurre alla disciplina dell’art. 81 cost., e, quindi, alla potestà decisionale del Parlamento, senza possibilità di ricorso allo strumento della delega.

La riforma del 2002 I

Con al riforma del 2002, la L.F. deve indicare anche le norme che contengono misure correttive degli effetti finanziari derivanti da leggi in corso di attuazione e in relazione alle quali si siano verificati scostamenti rispetto alle previsioni di entrata o di spesa indicate dalle leggi medesime al fine della copertura finanziaria.

La riforma del 2002 II

In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell’esercizio in relazione ai quali si sono verificati scostamenti rispetto alle previsioni di entrata o di spesa indicati nei medesimi provvedimenti, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare in relazione ai provvedimenti stessi.

Che cosa è la L. F.

La L. F., così come prevista dall’art. 11 L. 468/78 e ss.mm.ii., rappresenta lo strumento mediante il quale viene realizzata l’unità e la coerenza della finanza pubblica, a tutti i livelli di governo, in modo da legare, con un solo filo e nell’ambito d’un unico progetto, i diversi interventi normativi.
E’ la legge per mezzo della quale ogni anno si provvede a tradurre in atto la manovra di bilancio per le entrate e le spese che si intende perseguire, in coerenza con la disciplina del bilancio pluriennale, considerando, oltre agli aspetti tecnici e finanziari, anche quelli di più generale carattere politico-economico.

La natura della L.F.

La legge finanziaria è insieme a quella di bilancio, il principale strumento previsto dall’ordinamento giuridico per regolare efficacemente la vita economica del Paese.
All’interno di questo documento sono infatti contenuti ogni anno i principali orientamenti e le decisioni riguardanti le entrate e le uscite dello Stato. Se con la legge di bilancio il Governo comunica al Parlamento quelle che sono le spese e le entrate della legislatura in corso, con la legge finanziaria invece il Governo ha la possibilità di decidere in materia sia di entrata che di spesa,  attraverso l’imposizione di un tetto massimo al livello che può raggiungere l’indebitamento dello Stato.

Quali sono gli obiettivi?

  • Stabilire un tetto massimo al saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato.
  • Disporre annualmente la manovra economica destinata a governare il Paese.

Iter procedurale I

  • I disegni di legge finanziaria e di bilancio vengono presentati dal Governo al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno.
  • L’esame comincia in uno dei due rami del Parlamento e vi provvede inizialmente la Commissione parlamentare di Bilancio, che raccoglie sia i pareri delle altre commissioni parlamentari competenti sui vari temi toccati dalla legge finanziaria (es. ambiente, trasporti, attività produttive, finanze), sia gli emendamenti dei parlamentari. Il risultato di questo lavoro di esame, che è gestito in buona misura dal relatore, è un testo integrato dalle eventuali modifiche, che viene presentato in aula per la sua approvazione definitiva.
  • E’ in aula quindi che vengono prese le decisioni definitive, con la votazione sia dei vari articoli del testo, sia degli emendamenti a questi articoli, presentati (o ripresentati, se già proposti alla Commissione Bilancio) sia dai parlamentari della maggioranza che da quelli dell’opposizione.

Iter procedurale II

  • Tuttavia è possibile superare questo termine grazie all’istituto dell’esercizio provvisorio (fino ad un massimo di 4 mesi). L’esercizio provvisorio (art. 81 2° comma Cost.) serve per gestire la parte della Finanziaria e del Bilancio non ancora approvata dalle due Camere.
  • Una volta approvata dal Parlamento, la legge finanziaria inizia a regolare la vita economica del paese per un intero anno solare.

I materiali di supporto della lezione

Luciana Di Renzo, La programmazione pluriennale della spesa pubblica, Napoli, 1987.

Luciana Di Renzo, La programmazione annuale della spesa pubblica, Napoli, 1988.

Art. 1 L. 194/2002

Art. 11 L. 468 e ss.mm.ii.

Art. 11 L.468/78

Art. 2 L.208/1999

Art. 5 L. 368/1988

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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