Art. 11 l. 468 del 05 agosto 1978
Art. 05 l. 362 del 23 agosto 1988
Art. 02 l. 208 del 25 giugno 1999
Art. 01 d.l. 194 del 06 settembre 2002 convertito in legg 246/2002
La lezione è stata curata da Eduardo Maria Piccirilli, prof. a contratto IUS 12
La crisi della finanza pubblica italiana a partire dagli inizi degli anni settanta del secolo scorso, indusse ad introdurre strumenti giuridici di programmazione finanziaria e di politiche di bilancio. Con la legge 368 del 1978 (cosiddetta riforma Stammati) venne attuata una complessa riforma di bilancio, tra cui si annovera:
Gli istituti giuridici della programmazione finanziaria sui quali si fondava la riforma Stammati, erano due:
Entrambi gli istituti sono stati oggetto di revisione.
La L. F. , divenendo lo strumento legittimato ad introdurre nuove spese, si prestò ad abusi continui da parte del Governo e del Parlamento, facendo aumentare vertiginosamente la spesa pubblica.
Il B. P. non trovò attuazione.
La riforma del 1988 interviene su questi punti di debolezza, provocando una ricaduta sui regolamenti parlamentari, sui meccanismi di alimentazione della spesa e sulla pluriennalizzazione della copertura finanziaria delle nuove leggi di spesa.
La copertura della spesa si rese necessaria per attuare una rigorosa politica di risanamento ed impedire le condizioni che portarono alla voragine del debito pubblico
Il tema della legislazione di spesa diventa il punto cruciale della riforma, sotto un duplice profilo:
Con la legge finanziaria innovata si consente di effettuare manovre di politica di bilancio di breve periodo, con la prevista rinuncia ad un provvedimento collegato alle procedure ed ai tempi della sessione di bilancio.
La disciplina dei contenuti tipici del disegno di legge finanziaria affida a questo strumento la manovra di fiscal policy di breve periodo, con l’esclusione di norme di delega. La decisione di bilancio nella sua unitarietà è da ricondurre alla disciplina dell’art. 81 cost., e, quindi, alla potestà decisionale del Parlamento, senza possibilità di ricorso allo strumento della delega.
Con al riforma del 2002, la L.F. deve indicare anche le norme che contengono misure correttive degli effetti finanziari derivanti da leggi in corso di attuazione e in relazione alle quali si siano verificati scostamenti rispetto alle previsioni di entrata o di spesa indicate dalle leggi medesime al fine della copertura finanziaria.
In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell’esercizio in relazione ai quali si sono verificati scostamenti rispetto alle previsioni di entrata o di spesa indicati nei medesimi provvedimenti, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare in relazione ai provvedimenti stessi.
La L. F., così come prevista dall’art. 11 L. 468/78 e ss.mm.ii., rappresenta lo strumento mediante il quale viene realizzata l’unità e la coerenza della finanza pubblica, a tutti i livelli di governo, in modo da legare, con un solo filo e nell’ambito d’un unico progetto, i diversi interventi normativi.
E’ la legge per mezzo della quale ogni anno si provvede a tradurre in atto la manovra di bilancio per le entrate e le spese che si intende perseguire, in coerenza con la disciplina del bilancio pluriennale, considerando, oltre agli aspetti tecnici e finanziari, anche quelli di più generale carattere politico-economico.
La legge finanziaria è insieme a quella di bilancio, il principale strumento previsto dall’ordinamento giuridico per regolare efficacemente la vita economica del Paese.
All’interno di questo documento sono infatti contenuti ogni anno i principali orientamenti e le decisioni riguardanti le entrate e le uscite dello Stato. Se con la legge di bilancio il Governo comunica al Parlamento quelle che sono le spese e le entrate della legislatura in corso, con la legge finanziaria invece il Governo ha la possibilità di decidere in materia sia di entrata che di spesa, attraverso l’imposizione di un tetto massimo al livello che può raggiungere l’indebitamento dello Stato.
1. Introduzione allo studio del Diritto Finanziario
2. Principi costituzionali: quadro generale
3. Principi di legalità: art. 23 cost.
4. Principio di capacità contributiva: art.53 cost.
5. Principi del bilancio: art. 81 cost.
6. Disciplina giuridica del bilancio
7. Disciplina giuridica della legge finanziaria
8. Autonomia finanziaria degli Enti territoriali: art.119 cost.
10. I Tributi: le entrate tributarie nell'ordinamento italiano
12. Statuto dei diritti del contribuente - Legge 27 luglio 2000 n° 212
Luciana Di Renzo, La programmazione pluriennale della spesa pubblica, Napoli, 1987.
Luciana Di Renzo, La programmazione annuale della spesa pubblica, Napoli, 1988.
1. Introduzione allo studio del Diritto Finanziario
2. Principi costituzionali: quadro generale
3. Principi di legalità: art. 23 cost.
4. Principio di capacità contributiva: art.53 cost.
5. Principi del bilancio: art. 81 cost.
6. Disciplina giuridica del bilancio
7. Disciplina giuridica della legge finanziaria
8. Autonomia finanziaria degli Enti territoriali: art.119 cost.
10. I Tributi: le entrate tributarie nell'ordinamento italiano
12. Statuto dei diritti del contribuente - Legge 27 luglio 2000 n° 212
13. Finanza pubblica dell'Unione europea
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