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Luciana Di Renzo » 1.Introduzione allo studio del Diritto Finanziario


La potestà finanziaria

Per potestà finanziaria si intende la facoltà/capacità che l’ordinamento giuridico attribuisce allo Stato e agli enti pubblici di porre in essere atti e attività diretti all’acquisizione, gestione e erogazione di mezzi finanziari. Tale potestà comporta:

  • Una serie di poteri/doveri caratterizzanti le diverse articolazioni della funzione pubblica finanziaria.
  • Una situazione giuridica soggettiva corrispondente alla titolarità nella cura e tutela di interessi pubblici.
  • Una summa potestas che in quanto esercitata dallo Stato assurge a potere di sovranità, trattandosi di un potere unitario, supremo, incondizionato, originario e esclusivo.
  • Un’attribuzione di auctoritas all’interno della comunità politica.
  • Un prelievo e utilizzo di mezzi finanziari (flussi di ricchezza) rapportati all’importanza e molteplicità di fini statuali e impiegati per il raggiungimento dei fini medesimi.

La funzione pubblica della Finanza

  • La finanza pubblica va concepita come l’attività economica che lo Stato e gli enti pubblici pongono in essere, attraverso l’acquisizione, l’amministrazione e l’erogazione di mezzi finanziari, per soddisfare i bisogni pubblici e le altre finalità di carattere economico-sociale collegate all’appagamento dei nuovi interessi pubblici emergenti che ne condizionano la funzione e il ruolo.
  • Presupposto d’insorgenza della finanza pubblica è l’esistenza di una amministrazione pubblica (criterio soggettivo) cui è demandata, attraverso l’osservanza di un corpus normativo (diritto della finanza pubblica), la responsabilità della realizzazione degli interessi collettivi (criterio oggettivo).
  • Le amministrazioni pubbliche di riferimento in questo Corso sono: Stato – Regioni – Enti Locali – Unione Europea.
  • La Finanza Pubblica nella concezione, contenuto e effetti rappresenta una fenomenologia complessa e articolata in ragione dei profili politici – giuridici – economici – sociali connessi e presupposti dall’ordinamento finanziario.
  • La disciplina giuridica della Finanza pubblica è costituita dal complesso di Norme, Istituti, Procedure che regolano l’azione con cui i pubblici poteri acquisiscono, gestiscono e erogano i flussi monetari per l’adempimento dei fini istituzionali.

L’attività finanziaria 1

  • L’attività dello Stato perché acquisti forma concreta e si manifesti all’esterno necessita non soltanto di organi ma anche di mezzi economici che siano in rapporto con l’importanza e la molteplicità dei fini che esso si propone di realizzare e di impiegare per il raggiungimento dei fini medesimi volti alla soddisfazione degli interessi della collettività.
  • Per poter svolgere tale funzione gli enti pubblici hanno la necessità di reperire mezzi finanziari alla cui fornitura provvedono con una propria attività, oggetto di quella funzione pubblica definita finanza pubblica.
  • Alla base del concetto che si esprime, in generale, attraverso il termine finanza vi è la ricchezza (in senso dinamico), rappresentata da una serie di fatti di acquisto, gestione, accrescimento ed utilizzo della stessa; allorché il soggetto che opera sulla ricchezza è una persona giuridica pubblica che si serve del mezzo finanziario per l’adempimento di fini istituzionali prende corpo l’attività finanziaria pubblica.
  • La finanza pubblica, pertanto , si concreta in fatti di gestione e di erogazione della ricchezza, successivi alla sua acquisizione posti in essere in modo tale da consentire all’ente pubblico, attraverso le entrate, di formare una provvista finanziaria che costituisce il fabbisogno finanziario da cui attingere, di volta in volta, per far fronte alle spese pubbliche.

L’attività finanziaria 2

La finanza pubblica, in definitiva, è rappresentata dal complesso dei fatti di entrata di ricchezza (originaria o acquisita) e di spendita che gli enti pubblici preordinano ed attuano per il raggiungimento di fini di interesse generale.
Presupposti dell’attività finanziaria:

  • Momento politico: si concretizza nella scelta dei fini e dei mezzi;
  • Momento giuridico: corrisponde alla necessità di dare forma di legge alle scelte politiche;
  • Momento finanziario: consiste nella determinazione del fabbisogno finanziario, e degli strumenti atti a reperire le risorse finanziarie;
  • Momento economico: concerne l’individuazione degli effetti di determinate scelte politiche e di determinate norme regolatrici del sistema economico.

Obiettivi dell’attività finanziaria

Negli Stati contemporanei l’intervento pubblico si svolge secondo una linea politica coordinata e programmata nei suoi vari aspetti in maniera da conseguire, in modo efficiente, efficace ed economico i fini prefissati che, a loro volta, seguono la mutevolezza, l’intensità e la qualità degli interessi collettivi per il sorgere di nuove esigenze, per il progredire dei sistemi economici,per l’intensificarsi dei rapporti internazionali, per l’evolversi delle concezioni politico/sociali. L’attività finanziaria si svolge, dunque, in maniera dinamica seguendo l’evoluzione e l’ampliamento dei fini e degli obiettivi dell’azione pubblica. I principali obiettivi di tale azione possono così riassumersi:

  • Assicurare la stabilità del sistema economico/finanziario;
  • Attenuare gli squilibri di carattere congiunturale;
  • Attuare un’equa distribuzione del reddito nazionale;
  • Promuovere lo sviluppo economico del paese;
  • Soddisfare i bisogni collettivi tramite la produzione di beni pubblici
  • Realizzare il benessere e la coesione sociale;
  • Promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche;
  • Rispettare i vincoli finanziari imposti dall’Unione europea.

Strumenti dell’attività finanziaria 1

  • L’attività finanziaria pubblica è costituita dall’insieme delle operazioni preordinate ed eseguite dagli enti pubblici per acquisire mezzi finanziari e per impiegarli nelle spese corrispondenti alle finalità istituzionali. Entrate e spese costituiscono i due capisaldi su cui si fonda la funzione finanziaria pubblica; e il luogo in cui i diversi momenti di tale fenomenologia possono essere ricondotti a una struttura formale unitaria di riferimento è costituito dal Bilancio pubblico.
  • In un sistema democratico il bilancio nazionale costituisce il punto di scambio tra Stato e cittadini che ha luogo attraverso la finanza pubblica: le Entrate come prezzo dei servizi pubblici, il cui costo è espresso dall’ammontare complessivo delle Spese. La presentazione del bilancio da parte del Governo rappresenta l’offerta pubblica dei beni e servizi, mentre l’approvazione del bilancio da parte del Parlamento esprime il consenso dei cittadini, delle cui preferenze i rappresentanti si fanno interpreti autorizzandone l’esecuzione secondo la domanda di spesa pubblica da essi stessi formulata.

Strumenti dell’attività finanziaria 2

Il bilancio pubblico è la manifestazione concreta, operativa, misurabile in cifre
dell’intera attività finanziaria che si svolge in un arco di tempo (anno finanziario) e ne rappresenta lo strumento fondamentale e plurifunzionale in relazione alla molteplicità dei ruoli che assolve: funzione politica, funzione giuridica, funzione programmatica, funzione contabile, funzione esecutiva, funzione informativa. Inoltre, come luogo rappresentativo delle finanze pubbliche il bilancio assume un ruolo attuativo della politica fiscale.
In tal senso, secondo la classica ripartizione di Musgrave (The teory of public finance, N.Y., 1959) e di Oates (Fiscal federalism, N.Y., 1972), esso svolge anche le seguenti funzioni: allocativa (fornitura di beni pubblici di interesse generale ad un corretto livello amministrativo), stabilizzatrice (intervento finanziario su situazioni di rallentamento del ciclo economico), redistributiva (sostegno, equità, giustizia nella distribuzione e nell’innalzamento de livello del reddito).

Elementi e condizioni dell’attività finanziaria

  • La finanza pubblica nella sua dimensione politica e istituzionale, ossia come mezzo di esercizio e strumento operativo delle funzioni statali riflette molto fedelmente l’evoluzione del ruolo dello Stato e dei suoi rapporti prima con i sudditi, poi con i cittadini dai quali i mezzi e le risorse sono prelevate;
  • il collegamento fra entrate e spese che si effettua tramite il Bilancio e il successivo smistamento attraverso l’esecuzione, rimandano ad alcune componenti e circostanze dell’attività finanziaria che ne costituiscono le coordinate:
  • I bisogni pubblici come fondamento;
  • I servizi e i beni atti a soddisfarli come prodotto;
  • Capitale e lavoro come fattori di produzione;
  • Coazione come esplicazione del potere finanziario (sovranità) legittimante la soggezione alle prestazioni patrimoniali imposte sotto il duplice aspetto quali/quantitativo.
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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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