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Luciana Di Renzo » 10.I Tributi: le entrate tributarie nell'ordinamento italiano


Nozione di tributo

Art. 2 Cost.
“La costituzione fiscale”

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Il dovere di solidarietà ha un immediata ripercussione nell’ambito del diritto tributario in quanto sancisce anche l’obbligo di tutti a concorrere al finanziamento della spesa pubblica (art. 53 Cost.) (giustificazione costituzionale del dovere tributario).

La lezione è curata da Eduardo Maria Piccirilli prof. a contratto IUS 12

Nozione di tributo (segue)

Il Tributo è un istituto giuridico che realizza il concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica attraverso una prestazione obbligatoria collegata ad un fatto economico.

Il tributo è il mezzo con cui si attua il dovere di solidarietà, il dovere tributario.

Norme costituzionali e assetto tributario

Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

(rif. Statuto Albertino art 30)

Art. 53

  1. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva
  2. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

(rif. Statuto Albertino art 25)

Art. 53 Cost.

  • Criterio di riparto delle spese pubbliche.
  • Collegamento tra stato sociale e obbligo tributario.
  • Funzione di redistribuzione espressa dalla progressività.

Ambito soggettivo

  • Tutti (quindi non solo i cittadini, ma coloro che manifestano cap. contr. in relazione al territorio statale).
  • Criteri di collegamento, fondati sulla residenza o sulla fonte.

Disciplina del tributo e fonti normative

La disciplina del tributo nel sistema normativo italiano è fissata dalla legge ordinaria, fonte-atto di rango primario, che non si pone tuttavia quale fonte unica di disciplina, bensì come fonte principale.
Ad opera della legge viene determinata l’individuazione dei soggetti passivi, del presupposto d’imposta, dei criteri di determinazione dell’imponibile e delle sanzioni, mentre dalla fonte secondaria, regolamento, viene disciplinato ciò che concerne gli aspetti sostanziali e procedurali dei tributi, con riferimento alla modalità di dichiarazione, di riscossione, di controllo, di determinazione dell’aliquota.

Classificazione dei tributi

I tributi si classificano in:

  • imposte;
  • tasse;
  • contributi.

L’imposta

L’imposta è un’obbligazione tributaria finalizzata al soddisfacimento di bisogni pubblici indivisibili ed è prelevata in relazione ad un fatto economico che esprime capacità contributiva (reddito, patrimonio, consumo).
Il reddito è definito come l’incremento, espresso in termini monetari, della ricchezza di un soggetto in un determinato periodo di tempo. Il reddito è quindi una variabile di flusso, in quanto legata ad un preciso orizzonte temporale senza il quale non avrebbe senso. Al reddito viene contrapposto il concetto di patrimonio che esprime in termini monetari la ricchezza in un dato istante.

Elementi costitutivi dell’imposta

  • Presupposto d’imposta: fatto giuridico che determina, in modo diretto o indiretto, il sorgere dell’obbligazione tributaria.
  • Soggetto attivo: lo Stato o altro Ente pubblico che, in base alla legge, ha la possibilità di istituire tributi e riscuoterli.
  • Soggetto passivo: persona fisica giuridica o ente che si trova in obbligo e in condizione di pagare l’imposta.

Elementi costitutivi dell’imposta (segue)

  • Base imponibile: espressione quantitativa del presupposto;
  • aliquota: tasso che viene applicato alla base imponibile per liquidare l’imposta;
  • fonte: risorsa a cui il contribuente attinge per pagare l’imposta (normalmente il reddito).

Le imposte nell’ordinamento italiano

Le imposte si distinguono in dirette e indirette:

  • le prime colpiscono la manifestazione immediata di capacità contributiva, cioè la ricchezza esistente (patrimonio) o conseguita (reddito);
  • le seconde viceversa non sono commisurate al reddito in quanto colpiscono la manifestazione mediata di capacità contributiva.

Le imposte nell’ordinamento italiano (segue)

Rientrano nella categoria delle imposte dirette:

  • Irpef
  • Ires
  • Irap
  • Ici

Rientrano nella categoria delle imposte indirette:

  • Iva
  • Registro
  • Accisa
  • Ipotecaria
  • Catastale
  • Bollo
  • Pubblicità

Le imposte nell’ordinamento italiano (segue)

In relazione alla misura e al modo in cui se ne determina l’ammontare, le imposte si distinguono in:

  • fisse;
  • proporzionali;
  • progressive.

Le imposte nell’ordinamento italiano (segue)

L’imposta è fissa quando il suo ammontare non varia in relazione all’imponibile, ma è determinato dalla norma tributaria.
Quindi, qualunque sia l’imponibile, tutti i soggetti saranno tenuti a pagare la stessa cifra.

Es. imposta di registro per locazioni di immobili.

Le imposte nell’ordinamento italiano (segue)

L’imposta è proporzionale quando il suo ammontare aumenta in misura direttamente proporzionale all’aumentare dell’imponibile.
Ciò significa, che qualunque sia l’imponibile, la percentuale che il soggetto passivo dovrà pagare sarà la stessa. L’importo che dovrà pagare invece crescerà proporzionalmente all’aumentare del valore dell’oggetto d’imposta.

Es. IRES (aliquota unica al 27%)

Le imposte nell’ordinamento italiano (segue)

  • Una imposta è progressiva quando la sua aliquota cresce all’aumentare dell’imponibile.
  • L’imposta da pagare aumenta così in misura più che proporzionale rispetto all’aumento dell’imponibile.
  • La progressività è una caratteristica del nostro ordinamento tributario (art. 53 cost.).

Le imposte nell’ordinamento italiano (segue)

Ci sono diversi tipi di progressività:

  • continua: l’aliquota cresce ad ogni minimo incremento dell’imponibile secondo una funzione matematica;
  • scaglioni: l’imponibile viene suddiviso in parti (scaglioni) a ciascuna delle quali viene associata un’aliquota che cresce man mano che si passa da uno scaglione a quello successivo (IRPEF).

La tassa nell’ordinamento italiano

La tassa è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare come pagamento di una utilità che egli riceve, per sua necessità, da un ente pubblico (principio della controprestazione).

La tassa non deve essere confusa con le tariffe versate dall’utente per la fruizione di determinati servizi pubblici quali, ad esempio, il trasporto ferroviario, il servizio postale e telefonico, le forniture di gas, elettricità e acqua e cosi via; in questi casi, infatti, si è di fronte a veri e propri prezzi di natura contrattuale e non legale, mentre la tassa è un tributo e, come tale, può essere stabilita solo con legge.
La riscossione delle tasse è generalmente effettuata per via diretta (versamento dell’importo nelle casse pubbliche, richiesta di un certificato).

La tassa nell’ordinamento italiano (segue)

Gli elementi fondamentali della tassa rispetto alle altre controprestazioni patrimoniali (in particolare rispetto alla tariffa) sono:

  • autorità del prelievo (il pagamento prescinde dalla volontà del cittadino – e manca un atto di natura contrattuale);
  • posizione di supremazia dell’Ente impositore rispetto al privato;
  • previsione di un adeguato apparato sanzionatorio e di poteri di controllo in favore del soggetto impositore;
  • immediata esecutività degli atti di imposizione;
  • giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

Il contributo nell’ordinamento italiano

Il contributo è un versamento a favore di enti pubblici – quasi sempre obbligatorio – che viene effettuato per ottenere servizi e/o vantaggi erogabili in futuro.

Esempio

  • Contributi previdenziali, versamenti obbligatori a casse pensionistici
  • Contributi assistenziali, versamenti effettuati all’INAIL.

Conclusioni

Gli artt. 23 e 53 Cost. si applicano:

  • alle imposte;
  • alle tasse;
  • ai contributi, monopoli fiscali.

IVA D.P.R. 26 Ottobre 633/72

Che cosa è l’Iva?

L’Iva è una imposta indiretta che si applica sulla cessione dei beni e sulla prestazioni di servizi.

IVA D.P.R. 26 Ottobre 633/72 (segue)

Le aliquote

  • Ordinarie 20%
  • Ridotta 10%
  • Minima 4%

IVA D.P.R. 26 Ottobre 633/72 (segue)

Caratteristiche
E’ una imposta:

  • Indiretta (si applica sugli scambi di beni e su prestazioni di servizi).
  • Proporzionale (il suo importo aumenta all’aumentare della base imponibile).
  • Neutra (non dipende dal numero di passaggi che la merce compie dal produttore al consumatore finale).
  • Generale (colpisce tutti i contribuenti).
  • Sui consumi (grava sui consumatori finali).
  • Connessa ad adempimenti amministrativi (attività compiute nell’esercizio d’impresa e di arti e professioni).

IVA D.P.R. 26 Ottobre 633/72 (segue)

Presupposti

Esistono tre condizioni per l’applicazioni dell’IVA.

  • Presupposto Soggettivo (operazioni compiute nell’esercizio di imprese, arti, professioni).
  • Presupposto Oggettivo (le operazioni sono cessioni di beni e prestazioni di servizi).
  • Presupposto Territoriale (tutte le operazioni devono essere svolte nel territorio nazionale).

IVA D.P.R. 26 Ottobre 633/72 (segue)

Campo di applicazioni
Le operazioni si distinguono:

  • Imponibili (cessioni di beni, prestazioni di servizi, prelievi per autoconsumo).
  • Non imponibili (esportazioni e servizi internazionali art. 8).
  • Esenti (non soggette per motivi economico-sociale- art. 10 esempio: prestazioni mediche).

La base imponibile è data dal prezzo della merce o dalla prestazione di servizi.

IVA D.P.R. 26 Ottobre 633/72 (segue)

Adempimenti contabili

  • Fatturazione.
  • Registri IVA.
  • Liquidazione e Dichiarazione IVA.

Irpef D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

L’Irpef è un’imposta personale e progressiva sul reddito complessivo delle persone fisiche.
Poiché il sistema tributario italiano è basato sul “dovere di contribuzione (art. 53 cost.)”, l’rpef consente, appunto, di valutare la reale attitudine del soggetto a concorrere alle spese pubbliche.

Irpef: caratteristiche

  • Presupposto dell’imposta: possesso di redditi in denaro o natura previsti dall’art. 1 Tuir (Testo Unico Imposte sul Reddito)
  • I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
    • redditi fondiari;
    • redditi di capitale;
    • redditi di lavoro dipendente;
    • redditi di lavoro autonomo;
    • redditi d’impresa;
    • redditi diversi”

(art. 6)

Irpef: caratteristiche (segue)

  • Le categorie derivano da omogenee fonti di produzione (“redditi prodotti”) ad eccezione dei redditi diversi che derivano da fonti eterogenee.
  • Ogni categoria ha proprie regole di determinazione del reddito.

Irpef: soggetti

Soggetti passivi: residenti (redditi interni ed esteri, quindi redditi ovunque prodotti) e non residenti (redditi prodotti in Italia).

(art. 2)

Irpef: periodo

art. 7 – Periodo d’imposta
L’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma [...]. L’imputazione dei redditi al periodo d’imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano [...]”

Ciascun periodo d’imposta ha una propria rilevanza autonoma a cui corrispondono autonome obbligazioni tributarie e obblighi formali.

Irpef: reddito complessivo

art. 9, co. 1
Determinazione del reddito complessivo
I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria“.

Irpef: reddito complessivo (segue)

Il reddito complessivo è dato dalla somma algebrica di tutti i redditi determinati ognuno secondo le regole tipiche della categoria di appartenenza.

REDDITO COMPLESSIVO – ONERI DEDUCIBILI =

REDDITO IMPONIBILE X ALIQUOTA =

IRPEF LORDA – DETRAZIONI =

IRPEF NETTA

Irpef: oneri deducibili

  • Gli oneri deducibili sono oneri e spese che incidono sulla effettiva capacità contributiva del soggetto.
  • L’elencazione legislativa degli oneri deducibili è tassativa ed è prevista dall’art. 10.
  • Difficile trovare una ratio di tale elencazione, possono individuarsi differenti concetti di spesa con finalità extra-fiscali.

Irpef: detrazioni

Le detrazioni sono previste dagli artt. 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.

  • art. 12 : Detrazioni per carichi di famiglia.
  • art. 13: Altre detrazioni.
  • art. 15: Detrazioni per oneri.
  • art. 16: Detrazioni per canoni di locazioni.

Le imposte nell’ordinamento italiano


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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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