Art. 2 Cost.
“La costituzione fiscale”
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Il dovere di solidarietà ha un immediata ripercussione nell’ambito del diritto tributario in quanto sancisce anche l’obbligo di tutti a concorrere al finanziamento della spesa pubblica (art. 53 Cost.) (giustificazione costituzionale del dovere tributario).
La lezione è curata da Eduardo Maria Piccirilli prof. a contratto IUS 12
Il Tributo è un istituto giuridico che realizza il concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica attraverso una prestazione obbligatoria collegata ad un fatto economico.
Il tributo è il mezzo con cui si attua il dovere di solidarietà, il dovere tributario.
Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
(rif. Statuto Albertino art 30)
Art. 53
(rif. Statuto Albertino art 25)
La disciplina del tributo nel sistema normativo italiano è fissata dalla legge ordinaria, fonte-atto di rango primario, che non si pone tuttavia quale fonte unica di disciplina, bensì come fonte principale.
Ad opera della legge viene determinata l’individuazione dei soggetti passivi, del presupposto d’imposta, dei criteri di determinazione dell’imponibile e delle sanzioni, mentre dalla fonte secondaria, regolamento, viene disciplinato ciò che concerne gli aspetti sostanziali e procedurali dei tributi, con riferimento alla modalità di dichiarazione, di riscossione, di controllo, di determinazione dell’aliquota.
I tributi si classificano in:
L’imposta è un’obbligazione tributaria finalizzata al soddisfacimento di bisogni pubblici indivisibili ed è prelevata in relazione ad un fatto economico che esprime capacità contributiva (reddito, patrimonio, consumo).
Il reddito è definito come l’incremento, espresso in termini monetari, della ricchezza di un soggetto in un determinato periodo di tempo. Il reddito è quindi una variabile di flusso, in quanto legata ad un preciso orizzonte temporale senza il quale non avrebbe senso. Al reddito viene contrapposto il concetto di patrimonio che esprime in termini monetari la ricchezza in un dato istante.
Le imposte si distinguono in dirette e indirette:
Rientrano nella categoria delle imposte dirette:
Rientrano nella categoria delle imposte indirette:
In relazione alla misura e al modo in cui se ne determina l’ammontare, le imposte si distinguono in:
L’imposta è fissa quando il suo ammontare non varia in relazione all’imponibile, ma è determinato dalla norma tributaria.
Quindi, qualunque sia l’imponibile, tutti i soggetti saranno tenuti a pagare la stessa cifra.
Es. imposta di registro per locazioni di immobili.
L’imposta è proporzionale quando il suo ammontare aumenta in misura direttamente proporzionale all’aumentare dell’imponibile.
Ciò significa, che qualunque sia l’imponibile, la percentuale che il soggetto passivo dovrà pagare sarà la stessa. L’importo che dovrà pagare invece crescerà proporzionalmente all’aumentare del valore dell’oggetto d’imposta.
Es. IRES (aliquota unica al 27%)
Ci sono diversi tipi di progressività:
La tassa è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare come pagamento di una utilità che egli riceve, per sua necessità, da un ente pubblico (principio della controprestazione).
La tassa non deve essere confusa con le tariffe versate dall’utente per la fruizione di determinati servizi pubblici quali, ad esempio, il trasporto ferroviario, il servizio postale e telefonico, le forniture di gas, elettricità e acqua e cosi via; in questi casi, infatti, si è di fronte a veri e propri prezzi di natura contrattuale e non legale, mentre la tassa è un tributo e, come tale, può essere stabilita solo con legge.
La riscossione delle tasse è generalmente effettuata per via diretta (versamento dell’importo nelle casse pubbliche, richiesta di un certificato).
Gli elementi fondamentali della tassa rispetto alle altre controprestazioni patrimoniali (in particolare rispetto alla tariffa) sono:
Il contributo è un versamento a favore di enti pubblici – quasi sempre obbligatorio – che viene effettuato per ottenere servizi e/o vantaggi erogabili in futuro.
Esempio
Gli artt. 23 e 53 Cost. si applicano:
Che cosa è l’Iva?
L’Iva è una imposta indiretta che si applica sulla cessione dei beni e sulla prestazioni di servizi.
Le aliquote
Caratteristiche
E’ una imposta:
Presupposti
Esistono tre condizioni per l’applicazioni dell’IVA.
Campo di applicazioni
Le operazioni si distinguono:
La base imponibile è data dal prezzo della merce o dalla prestazione di servizi.
Adempimenti contabili
L’Irpef è un’imposta personale e progressiva sul reddito complessivo delle persone fisiche.
Poiché il sistema tributario italiano è basato sul “dovere di contribuzione (art. 53 cost.)”, l’rpef consente, appunto, di valutare la reale attitudine del soggetto a concorrere alle spese pubbliche.
(art. 6)
Soggetti passivi: residenti (redditi interni ed esteri, quindi redditi ovunque prodotti) e non residenti (redditi prodotti in Italia).
(art. 2)
art. 7 – Periodo d’imposta
“L’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma [...]. L’imputazione dei redditi al periodo d’imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano [...]”
Ciascun periodo d’imposta ha una propria rilevanza autonoma a cui corrispondono autonome obbligazioni tributarie e obblighi formali.
art. 9, co. 1
Determinazione del reddito complessivo
“I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria“.
Il reddito complessivo è dato dalla somma algebrica di tutti i redditi determinati ognuno secondo le regole tipiche della categoria di appartenenza.
REDDITO COMPLESSIVO – ONERI DEDUCIBILI =
REDDITO IMPONIBILE X ALIQUOTA =
IRPEF LORDA – DETRAZIONI =
IRPEF NETTA
Le detrazioni sono previste dagli artt. 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.
1. Introduzione allo studio del Diritto Finanziario
2. Principi costituzionali: quadro generale
3. Principi di legalità: art. 23 cost.
4. Principio di capacità contributiva: art.53 cost.
5. Principi del bilancio: art. 81 cost.
6. Disciplina giuridica del bilancio
7. Disciplina giuridica della legge finanziaria
8. Autonomia finanziaria degli Enti territoriali: art.119 cost.
10. I Tributi: le entrate tributarie nell'ordinamento italiano
12. Statuto dei diritti del contribuente - Legge 27 luglio 2000 n° 212
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2. Principi costituzionali: quadro generale
3. Principi di legalità: art. 23 cost.
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10. I Tributi: le entrate tributarie nell'ordinamento italiano
12. Statuto dei diritti del contribuente - Legge 27 luglio 2000 n° 212
13. Finanza pubblica dell'Unione europea
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