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Giovanna De Minico » 12.Il fondamento costituzionale della comunicazione in Internet. Artt. 15 e/o 21 della Costituzione?


Tutela del Copyright

Seminario della Dott. Miriam Viggiano

IMPORTANTE

I contenuti delle seguenti slide, rappresentano le linee di fondo del seminario tenuto presso la cattedra di Diritto dell’informazione e della comunicazione. Poiché liberamente consultabili nel web, sono volutamente ampie e generiche per esigenze di tutela dell’opera intellettuale del creatore e non hanno alcuna presunzione di esaustività degli argomenti trattati.

Le seguenti pagine sono coperte dal diritto d’autore secondo le disposizioni di legge vigenti. Ne è, dunque, vietato l’utilizzo, la copia e la riproduzione senza il consenso dell’autore.


ARGOMENTI TRATTATI

  1. Cosa è internet dal punto di vista tecnico.
  2. Gli strumenti della comunicazione in Internet.
  3. Cosa è internet dal punto di vista giuridico.
  4. Internet come mezzo di comunicazione interpersonale.
  5. Internet come mezzo di manifestazione del pensiero.
Internet del futuro

Internet del futuro


1. Cosa è internet dal punto di vista tecnico

Internet è una enorme rete informatica costituita dal collegamento delle diverse reti situate in tutto il mondo che utilizzano lo stesso protocollo di comunicazione (TCP/IP). Ecco perché si dice che è essa è la “Rete delle reti”.

Conseguenze:

A) Internet, nella sua interezza, non è proprietà di nessuno, ma ogni suo ‘pezzo’, cavo, filo, server, o computer da cui essa è costituita può essere di proprietà di chiunque.

B) Internet è una rete acefala: non esiste un unico centro da cui partono tutte le informazioni. La struttura è altamente decentrata esistendo milioni di nodi attraverso cui viene trasmesso il segnale per smistare i pacchetti di dati contenenti le informazioni.

2. Gli strumenti della comunicazione in internet

Una distinzione comune è quella di riassumente le modalità di comunicazione attraverso la rete nel modo seguente:

  • comunicazioni “one to one” (es.: e-mail, chat room, telefonate individuali etc.)
  • comunicazioni “one to many” (es.: pagine web, forum di discussioni pubblici, newsletter etc.)
  • comunicazioni “many to many” (es.: condivisione risorse, peer to peer etc.)

Conseguenza:

  • La tutela giuridica deve essere necessariamente differenziata a seconda delle diverse fattispecie.

3. Cosa è internet dal punto di vista giuridico

Internet è un solo un “mezzo di trasmissione delle informazioni” che può essere utilizzato contemporaneamente per la comunicazione interpersonale e per la comunicazione di massa.

Nella prima accezione racchiude assieme le caratteristiche della posta o della telefonia. Nella seconda racchiude insieme le caratteristiche della stampa, della radio, della televisione potendo essere utilizzato contemporaneamente in tutte queste diverse accezioni.

Conseguenze:

A) Il fondamento costituzionale cambia a seconda delle singole fattispecie e dell’intenzione del mittente dell’informazione.

B) Non esistendo una disciplina generale per il fenomeno internet, né una disciplina ad hoc per tutte le ipotesi descritte, bisogna vedere caso per caso se è applicabile la normativa valevole per fattispecie analoghe.

C) Trattandosi di un fenomeno di comunicazione dalle dimensioni globali, bisogna sempre considerare che qualsiasi disciplina dall’efficacia territoriale limitata può essere elusa collegandosi attraverso server situati in Stati dalla normativa meno restrittiva.

4. Internet come mezzo di comunicazione interpersonale

L’esempio più classico è quello della posta elettronica o della telefonia via Voip (Voice over IP – Voce tramite protocollo Internet).

In tali casi si tratta di comunicazioni fra soggetti determinati (o determinabili) di carattere evidentemente confidenziale, il cui contenuto non si ha intenzione di rendere pubblico.

Conseguenze:

Si tratta di fattispecie rientranti nella tutela della libertà e dell’inviolabilità «della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione» previste dall’art. 15 della Costituzione con estensione delle relative garanzie quali:

1) la segretezza del contenuto della comunicazione;
2) la riserva di legge e di giurisdizione.

4. … Segue

Cases of law discussi:

Il problema della segretezza della posta elettronica dei dipendenti aziendali.

Cass. Penale, sez. V, Sent. n. 47096/2007
Massima: «Non incorre nel reato di cui all’art. 616 c.p. il datore di lavoro che legge le e-mail aziendali dei propri dipendenti se esiste un regolamento dettato dall’impresa che impone la comunicazione della password del Pc e della posta elettronica al superiore gerarchico, in quanto tale norma sanziona la condotta di chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, sicché, quando non vi è sottrazione o distrazione, la condotta di chi si limita a prendere cognizione è punibile solo se riguarda corrispondenza “chiusa” (nella specie, la Corte ha respinto il ricorso della Procura di Torino presentato contro la decisione con la quale il tribunale piemontese aveva assolto un datore di lavoro sorpreso a spiare le e-mail aziendali di una dipendente, poi licenziata per via dei contenuti).»

4. … Segue

Cases of law discussi:

2) Il problema dell’accesso dell’amministratore di sistema alla posta elettronica degli utenti.

Cass. Penale, sez. V, Sent. n. 31135/2007
Massima: «La posizione di amministratore di sistema – connessa alla qualità di responsabile dei servizi informatici – conferisce certamente a chi ne sia investito la facoltà di accedere liberamente al sistema stesso, avvalendosi di tutti i privilegi (in senso informatico) che ne derivano, tra cui l’assegnazione delle “passwords” ai titolari dei diversi “accounts” e la definizione dei privilegi spettanti a ciascuno. Peraltro, una volta ottenuta l’assegnazione della propria “password”, ognuno degli utenti ha la libertà di sostituirla con altra, a tutela della propria riservatezza, così come, sempre a tutela della riservatezza, l’amministratore di sistema non è facoltizzato ad accedere alla casella di posta elettronica del singolo “account” e a prendere conoscenza del suo contenuto. Ne deriva che è ravvisabile il reato di cui all’art. 617 quater c.p. a carico del responsabile del centro elaborazioni dati di una società che, mediante un programma appositamente inserito nel sistema, intercetti le comunicazioni di posta elettronica indirizzate ad amministratori e dipendenti dell’ente».

5. Internet come mezzo di manifestazione del pensiero

L’esempio più conosciuto è quello del World Wide Web. Si tratta di un’utilità accessibile attraverso la rete internet che, sfruttando la funzionalità dell’ipertesto, consente a tutti di diffondere – a chiunque sia connesso alla rete – dati, informazioni, immagini, scritti, video, filmati.

Conseguenze:

  1. Si tratta di una libertà tutelata dall’art. 21 della Costituzione, che consente a chiunque di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e «ogni altro mezzo di diffusione»
  2. Rimane, tuttavia, un problema ancora aperto se siano applicabili le garanzie e la disciplina previsti per altri mezzi di diffusione del pensiero come la STAMPA (Si rinvia alle slide sull’editoria elettronica dott. M. Avvisati).
  3. Aperta è anche la questione relativa alla responsabilità dei provider per eventuali illeciti commessi in internet da terzi, tramite le risorse informatiche da loro messe a disposizione.

5. … Segue

Ipotesi particolari: mailing list (chiuse o aperte), newsgroup o forum di discussione (pubblici o privati).

Si tratta di ipotesi proprie di questo mezzo di comunicazione, tramite il quale è possibile utilizzare lo strumento della posta elettronica per comunicare con un pubblico determinato o indeterminato a seconda delle intenzioni del mittente.

Conseguenze:

1. In tali casi l’utilizzo del mezzo (la posta) non è indicativo della strumento giuridico applicabile.
2. Si deve ritenere che, a seconda delle singole ipotesi, se il contesto entro il quale si spedisce il messaggio è pubblico o consente di comunicare con un numero indeterminato di soggetti, non siano applicabili le categorie dell’art. 15, bensì quelle dell’art. 21 della Costituzione.

I materiali di supporto della lezione

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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