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Giovanna De Minico » 13.La stampa "on-line"


La stampa tradizionale: il regime normativo

Seminario della Dott. Marana Avvisati

Legge n. 47/4:

Pubblicazioni non periodiche: art. 2, co. 1.
Elementi identificativi:

  • Luogo di pubblicazione.
  • Data di pubblicazione.
  • Stampatore e, se esiste, l’editore.

Pubblicazioni periodiche:
art. 2, co. 2.
Definizione del concetto di periodicità.
Elementi identificativi:

  • Luogo di pubblicazione.
  • Data di pubblicazione.
  • Stampatore e, se esiste, l’editore.
  • Direttore o vicedirettore responsabile.
  • Obbligo di registrazione della testata.
Lago Laceno

Lago Laceno


(Segue) La responsabilità del direttore

È responsabilità personale o per fatto altrui?

  1. Editto sulla stampa del 1848 e gerente responsabile.
  2. Periodo fascista.
  3. Art. 57 c.p., vecchia formulazione. Prevedeva una forma di responsabilità del direttore sganciata dall’effettivo controllo.
  4. Corte Cost., sent. n. 3 del 1956 (sent. n. 3 del 56): Questione di legittimità costituzionale: contrasto tra l’art. 57 c.p. e art. 27 Cost. (principio di personalità della responsabilità penale). La Corte rigetta la questione, ritenendo che tra l’omissione e l’evento dannoso esista un nesso di causalità materiale + un nesso psichico.
  5. Artt. 57 c.p., e 57 bis, nuova formulazione introdotta dalla legge n. 127 del 1958. Responsabilità personale per omesso controllo.

(Segue) L’obbligo di registrazione delle pubblicazioni periodiche

Corte Cost., sent. n. 31 del 1957: contrasto tra gli artt. 5 e 16 della legge sulla stampa e art. 21 Cost. (divieto di sottoporre la stampa ad autorizzazioni o censure).

La registrazione è disposta in seguito all’accertamento della rispondenza tra una situazione di fatto e norme legislative. Non sussiste alcun margine di discrezionalità per l’autorità giudiziaria, la quale, verificata la regolarità formale dei documenti, ordina l’iscrizione.
La registrazione è provvedimento diverso dall’autorizzazione amministrativa.

La stampa on-line: definizione e inquadramento della giurisprudenza

Rispetto alla stampa tradizionale, presenta diversità ontologiche, ma affinità teleologiche.

Tribunale di Roma, sent. n,. del 6/11/1997:
Ordine di registrazione del periodico telematico Interlex.

Tribunale di Teramo, ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 11/12/1997:
Il mezzo utilizzato per la diffusione di notizie diffamatorie non modifica l’essenza del fatto.

Cassazione Penale, sez. V, sent. n. 4741 del 2000.

Tribunale di Salerno, 16 marzo 2001: la pubblicazione di un giornale esclusivamente su internet rientra nel concetto di prodotto editoriale, pertanto è ammissibile la sua registrazione.

La legge n. 62 del 2001 e la nuova nozione di prodotto editoriale

La legge n. 62/01

1. Il concetto “allargato” di prodotto editoriale.

2. Siti non aggiornati con periodicità.

  • Si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, co.1, legge n. 47/48. Obblighi di indicazione:
  • Luogo (server o luogo in cui avviene il caricamento dei contenuti
  • Data di pubblicazione (data dell’ultimo aggiornamento)
  • Stampatore e, se esiste, l’editore (server o provider)

1. Siti aggiornati con periodicità.
Concetto di periodicità (intervallo certo, novità, testata costituente elemento identificativo del prodotto = nome a dominio?).

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, co. 2, l. n. 47/48, ovvero:

  • Luogo
  • Data di pubblicazione
  • Stampatore ed editore
  • Obbligo di registrazione
  • Obbligo di indicazione del direttore responsabile, pena, altrimenti, il reato di stampa clandestina ex art. 16 l. n. 47748.

Registrazione in tribunale e iscrizione al Roc

L’art. 16 della legge n. 62 del 2001 stabilisce, in regime di semplificazione, che l’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione, per i soggetti che vi sono tenuti, comporti l’esenzione dall’obbligo della registrazione.

Il ROC: istituito dalla legge n. 249 del 1997, regolamentato con la delibera A.G. Com. 236/01/CONS., costituisce un database di tutti i soggetti operanti nel settore delle comunicazioni.

In proposito, sussistono notevoli differenze fra la registrazione in Tribunale e l’iscrizione al ROC: vedi grafico accanto.


Segue: conclusioni in ordine al regime giuridico delle testate on-line aggiornate con periodicità

L’art. 16 della legge n. 62 del 2001 impone l’applicazione di un doppio binario normativo:

  • le testate giornalistiche diffuse on-line e aggiornate con periodicità regolare debbono essere registrate in tribunale con l’indicazione del direttore responsabile, pena, altrimenti operando, il configurarsi del reato di stampa clandestina.
  • Gli editori che pubblicano con regolare periodicità una o più testate on line debbono iscriversi al ROC, questa essendo condizione per l’inizio delle pubblicazioni.
  • Un sito gestito in forma amatoriale o che non sia deputato allo svolgimento di giornalismo professionale (es., il blog) non è soggetto all’obbligo di registrazione e/o iscrizione.

Segue: i problemi applicativi

Il decreto legislativo n. 70/03, legge comunitaria per il 2001, stabilisce che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria soltanto per i soggetti che intendano ottenere le provvidenze statali. Se ne deduce che:

  1. In caso di testate professionali pubblicate on-line, aggiornate con regolare periodicità, che intendano ottenere le provvidenze statali, vige il regime del doppio binario.
  2. Alcun obbligo di registrazione/iscrizione vige per i siti gestiti in forma amatoriale.
  3. In caso di testate professionali pubblicate on-line, aggiornate con regolare periodicità, che non intendano ottenere le provvidenze statali, sussiste l’obbligo di iscrizione al Roc, ma non quello della registrazione in tribunale.

Conseguenze:

  • Introduzione di un regime normativo differenziato, in contrasto con l’art. 3 Cost.
  • Impossibilità di individuazione di un direttore responsabile.
  • Impoverimento del sistema delle garanzie per il cittadino.

I tentativi di riforma

1. Disegno di legge Levi-Prodi del 12 ottobre del 2007 recante la “Nuova disciplina dell’editoria e delega al Governo per l’emanazione di un testo unico sul riordino della legislazione nel settore editoriale”.

Viene qualificato prodotto editoriale “qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso”. Restano esclusi dal novero dei prodotti editoriali esclusivamente quelli “discografici ed audiovisivi” e quelli “destinati alla sola informazione aziendali, sia ad uso interno sia presso il pubblico”.

1. Schema di regolamento recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria, in attuazione dell’art. 44 della legge 112/2008. Il decreto Tremonti ha soppresso il carattere di diritto soggettivo dei contributi pubblici all’editoria e ha stabilito che i fondi verranno erogati in base all’andamento dei conti dello Stato, introducendo la norma che detto contributo è subordinato alle disponibilità di bilancio e che, dunque, nel caso queste risultassero insufficienti si dovrà provvedere riducendo la cifra dovuta a ciascuno in misura percentuale alla quota mancante. Si apre la difficile questione della qualificazione di tale posizione soggettiva, rilevante ai fini della sua giustiziabilità: autorità competente e petitum.

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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