Il trasporto, come tale, ha riguardo al trasferimento materiale di cose o persone da un luogo a un altro, onde consentire al destinatario di utilizzare un bene in un luogo diverso da quello dove è prodotto. E’ il dato minimo e comune a tutti i tipi di trasporti e che dunque caratterizza il trasporto come tipo contrattuale. Il diritto della navigazione si atteggia dunque come una specificazione del diritto dei trasporti.
E’ sulla scorta di tale fenomeno che è stata mutuata l’espressione di “navigazione telematica” per indicare il trasferimento di dati, notizie ed immagini attraverso supporti tecnologici. Le telecomunicazioni sono comunicazioni a distanza mediante dispositivi che convertono i segnali trasmessi (elettrici, ottici, ecc.) in messaggi ricevuti (suono, immagini, ecc.): il collegamento dei vari dispositivi dà vita a una rete di telecomunicazione.
Il diritto della navigazione disciplina il trasferimento di cose o persone con un mezzo tecnico specifico (nave o aeromobile) in ambienti e luoghi fisici determinati (mare o acque interne e spazio aereo): così delineandosi le due tradizionali partizioni del diritto della navigazione, quale diritto marittimo (relativamente alla navigazione marittima e in acque interne) e diritto aeronautico (per il trasferimento via aerea), tradizionalmente accomunate dall’ambiente fluido (acqua o aria) in cui si svolgono e perciò per segnarne il divario rispetto al trasporto terrestre.
Ogni bene, come tale, si presta ad essere osservato e regolato in varie prospettive in ragione, non solo e non tanto della sua materialità, ma ancor più in funzione della sua destinazione. Analogamente, perché lo statuto giuridico del singolo mezzo di trasporto rimanga assunto e regolato dal diritto dei trasporti è necessario che il mezzo stesso sia atto e destinato al trasporto nell’ambiente proprio che lo caratterizza, secondo la tipologia dei vari tipi di trasporto. Ad es., con riferimento alla nave, ai fini della qualificazione di un mezzo quale nave, è necessario accertare la sussistenza dell’attitudine al trasporto e non già del semplice galleggiamento (Cons. Stato, 21 settembre 2006, n. 5547); di tal che la nave perisce come tale allorché ne vengano meno gli elementi essenziali, quando, cioè, si sia verificata una situazione per cui non possa essere più considerata quale costruzione atta e destinata al trasporto di cose e persone per acqua (Cass., 5 aprile 2005, n. 7020; Cass., 5 aprile 2005, n. 7016).
Per contro vanno ricompresi nel concetto di navigazione tutte le operazioni strumentali al trasporto. Così, ad es., l’ormeggio e lo stazionamento di una imbarcazione nel porto rientrano nel concetto di navigazione, non diversamente da quanto si ritiene, per consolidata giurisprudenza, in tema di circolazione, quale concetto giuridico inclusivo dei comportamenti di sosta e fermata degli utenti stradali.
Anche con riguardo al lavoro marittimo, per la qualificazione dello stesso come regolato dal diritto della navigazione, bisogna avere riguardo alla funzionalità dello stesso all’attività di trasporto. Va perciò considerato quale lavoratore marittimo unicamente colui che viene effettivamente ed attualmente impiegato a bordo di una nave mercantile per svolgere un determinato servizio ovvero colui che viene ingaggiato nell’equipaggio di una nave e chiamato allo svolgimento di una determinata funzione (Cass., 13 agosto 2008 n. 21571).
1. Il trasporto nell'economia mobiliare e dei servizi
3. Il diritto della navigazione
4. Le fonti del diritto della navigazione
5. Il quadro normativo dei trasporti nel diritto interno
7. Il diritto uniforme proveniente dagli Stati
8. Il diritto uniforme emergente dai privati