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Fernando Bocchini » 9.Il contratto di costruzione di nave e di aeromobile


Natura giuridica del contratto

Spesso la costruzione di navi maggiori e di aeromobili avviene su ordinazione di un soggetto committente, che, in virtù di tale contratto, acquisterà la proprietà della cosa realizzata. A tali contratti, per quanto non è disposto dal codice della navigazione, si applicano le norme che regolano il contratto di appalto (artt. 241 e 856 cod. nav.).

Peraltro, per costante giurisprudenza, non è ravvisabile nell’ordinamento e nel sistema del codice della navigazione alcun principio in forza del quale possa presumersi, in mancanza di specifica previsione contrattuale in tal senso, che, una volta reso pubblico mediante trascrizione il contratto di costruzione della nave, proprietario della stessa debba considerarsi il committente, essendo, invece, in materia, sovrana la volontà negoziale delle parti (Cass., 7 febbraio 1996, n. 984).

Costruzione con materiale dell’appaltatore

E’ principio consolidato che, in caso di contratto di costruzione di nave con materiale di proprietà dell’appaltatore, trattandosi di appalto di cosa mobile, la nave, sino a che l’opera non sia ultimata, consegnata ed accettata, si considera di proprietà dell’appaltatore stesso, salvo che nel contratto non vi sia una specifica pattuizione in senso contrario (Cass., 29 aprile 1998, n. 4350; Cass. 7 febbraio 1996, n. 984). Se però il costruttore fornisca i materiali il cui valore prevalga sull’attività e questa sia finalizzata a procurare la cosa nuova, si tende a ritenere che si sia in presenza di una vendita di cosa futura.

Forma e pubblicità

E’ dettata una disciplina particolare per la forma e la pubblicità del contratto, dovendo il contratto di costruzione, le successive modifiche e la revoca essere fatti per iscritto a pena di nullità (artt. 237 e 238 cod. nav.) ed essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione e, rispettivamente, nel registro delle costruzioni aeronautiche (artt. 852 e 853 cod. nav.). In mancanza di pubblicità, la nave e l’aeromobile si considerano, fino a prova contraria, costruiti per conto dello stesso costruttore (artt. 238 e 853 cod. nav.).

Controlli sull’attività cantieristica

Un terreno significativo di intreccio tra diritto privato e diritto pubblico è in tema di attività cantieristica nella costruzione di nave. L’attività cantieristica diretta a costruire una nave, completa di tutti gli apparati di sicurezza prescritti dalla normativa di sicurezza della navigazione marittima, è soggetta all’osservanza, da un lato, delle prescrizioni dettate per la tutela della salute dei lavoratori occupati nel cantiere ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e dall’altro della normativa di sicurezza della navigazione concernente la progettazione e la realizzazione (nei limiti in cui queste fasi sono riferibili al cantiere) e il corretto montaggio e funzionamento degli apparati prescritti al fine di garantire la sicurezza della navigazione e delle persone che si trovano a bordo.

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