Il trasporto è di regola un contratto consensuale (che si forma cioè con il solo consenso). Ne fa eccezione il solo contratto di trasporto ferroviario di cose, che è un contratto reale (per perfezionarsi con la consegna della cosa alla struttura che la prende in carico).
Il trasporto si sostanzia in una locatio operis: si caratterizzata rispetto all’appalto e al contratto d’opera per la peculiarità del servizio svolto (il trasferimento) che ne giustifica e informa la tipicità e dunque la particolare disciplina. Il contratto di trasporto è dunque il contratto con il quale una parte (vettore) si obbliga, di regola verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro (art. 1678 c.c.). Deve dunque trattarsi di uno spostamento materiale (transferre) di persone (passeggeri e loro bagagli) o di cose (merci) attuato con un mezzo di trasporto. Si è visto come, in ragione del mezzo di trasporto impiegato e dell’ambiente in cui il trasporto si svolge, si configurano le varie tipologie del trasporto.
E’ un contratto ad effetti obbligatori: l’obbligazione assunta dal vettore consiste tipicamente in un fare e più specificamente (come si è visto) nel trasferire, il cui oggetto è in un fatto e cioè nel risultato di trovarsi la persona o la cosa trasportata in luogo diverso da quello di partenza.
E’ principio ricevuto che la responsabilità del vettore si estende a tutte le attività accessorie, che costituiscono “la necessaria e naturale integrazione dell’attività di trasporto della cosa da luogo a luogo, onde raggiungere il fine pratico cui è preordinato l’adempimento”; pertanto, fino alla consegna al destinatario, persiste in capo al vettore l’obbligo di conservare e custodire la merce: anche la sottrazione con violenza o minaccia della cosa trasportata non è configurabile come causa liberatoria della responsabilità del vettore, qualora le circostanze in cui si è verificata siano tali da renderla prevedibile e quindi evitabile (Cass. 27.3.2009, n. 7533).
Alla obbligazione principale si aggiungono ulteriori obbligazioni aggiuntive, che il vettore assume indipendentemente dal fatto che le singole obbligazioni siano adempiute dal vettore direttamente o avvalendosi di ausiliari.
Alcune obbligazioni sono strumentali e peculiari al trasferimento e mirano a consentire o agevolare l’attuazione del trasporto, come le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri ovvero di caricazione, stivaggio e scaricazione della merce, o anche la protezione del passeggero e la custodia della merce (cfr. art. 1177 c.c.).
Altre obbligazioni potrebbero essere oggetto anche di contratti diversi, ma nella specie sono assunte come accessorie e connesse al concreto contratto utilizzato: si pensi all’assicurazione della merce nel trasporto di cose o alla prestazione di vitto e alloggio per il passeggero nel trasporto di persone (quando quest’ultime non formino oggetto di autonomi contratti).
Ciò che ancora caratterizza il contratto di trasporto è il regime della responsabilità del vettore per i “sinistri” che cagionano danni alla persona del passeggero o alle cose trasportate, per rendersi il vettore inadempiente alle obbligazioni, rispettivamente, di protezione del passeggero e di custodia delle cose, che sono strumentali alla obbligazione di trasferimento.
In ragione del tipo di trasporto, opera un differenziato regime di responsabilità del vettore per i danni derivanti al passeggero o alle cose che incide sul modello di responsabilità.
Altro profilo caratteristico è la limitazione del debito risarcitorio nel trasporto di cose (per il quale peraltro il vettore è comunque tenuto a rispondere con tutti i suoi beni ex art. 2740 c.c.).
Affianco ad uno statuto comune ed essenziale di ogni tipo di trasporto, sopra delineato, operano normative particolari che risentono del mezzo e dell’ambiente del trasporto.
Si è peraltro anticipato che solo alcune di tali particolari normative sono connesse alla specificità del mezzo di trasporto utilizzato o dell’ambiente fisico impegnato; altre sono solo frutto di trattamenti di favore formatisi e sedimentatisi nel tempo a beneficio di forti categorie di vettori (specie società di armatori e compagnie aeree).
Cass. civ., sez. III 27-03-2009, n. 7533 – Pres. PREDEN Roberto – Est. UCCELLA Fulvio – P.M. CENICCOLA RAFFAELE – COP.A.V. SCRL c. AURORA ASSICURAZIONI SPA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza del 6 luglio 2004 la Corte di appello di Genova ha respinto l’appello proposto dalla CO.PA.V S.c.a r.l. contro la sentenza del Tribunale di quella città del 3 dicembre 2002, nella vertenza instaurata dalla Winterthur Assicurazioni s.p.a. contro di essa.
2.- Infatti, con citazione notificata il 15 settembre 1999 la Winthertur conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Genova il Consorzio di Autotrasportatori della Val D’Arda s.c. a r.l.
(CO.PA.V.) esponendo quanto segue.
Nel (OMISSIS) HEFTON s.r.l. aveva acquistato da WESPTEX FASHION Ltd capi di abbigliamento femminile per un valore di dollari 87.021,40.
La merce era stata imbarcata nel porto di (OMISSIS) e, in esito al trasporto marittimo effettuato dal vettore SEA LAND, scaricata nel porto di (OMISSIS) e, quindi, consegnata allo spedizioniere SCA Agenzia Marittima.
Lo spedizioniere aveva affidato alla CO.P.AV il trasporto terrestre della merce, stivata nel container (OMISSIS) fino alla sede della destinataria HEFTON ITALY s.r.l. in (OMISSIS).
Il (OMISSIS) l’autista del CO.P.AV, partito da (OMISSIS) e giunto a destinazione a tarda ora, aveva effettuato la sosta notturna sulla strada statale in attesa dell’apertura.
Durante la notte ignoti malviventi avevano trafugato la merce, parte della quale venne recuperata dai Carabinieri.
La società di assicurazioni attrice aveva corrisposto alla proprietaria l’indennizzo di L. 161.165.000, surrogandosi nei diritti dell’assicurata verso il responsabile del fatto dannoso, con effetto dal 10 marzo 1999.
Ciò premesso, chiedeva all’adito Tribunale “dichiarare responsabile e, conseguentemente, condannare il Consorzio di autotrasportatori della Val d’Arda s.c.a r.l., in persona del suo legale rappresentante in carica, al pagamento in favore dell’attrice della somma capitale di L. 161.165.000 pari a ad Euro 83.234,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dell’avvenuta surrogazione fino alla data del pagamento”.
1. Il trasporto nell'economia mobiliare e dei servizi
3. Il diritto della navigazione
4. Le fonti del diritto della navigazione
5. Il quadro normativo dei trasporti nel diritto interno
7. Il diritto uniforme proveniente dagli Stati
8. Il diritto uniforme emergente dai privati