Un fondamentale terreno di emersione di un diritto uniforme è quello delle relazioni commerciali. La pratica del commercio internazionale ha col tempo sedimentato la formazione di contratti standardizzati con i quali gli operatori del commercio regolano i rapporti commerciali anche relativamente alla utilizzazione del mezzo di trasporto e ai connessi costi e rischi del trasporto.
Le associazioni di categoria elaborano formulari contrattuali vincolanti per le imprese associate e che dunque si impongono alle parti aderenti nei contratti di massa. L’esperienza moderna dei rapporti commerciali è sempre maggiormente espressa da contratti-tipo o attraversata da clausole di significato standardizzato. Un ruolo importante in tale direzione, per la vastità della ricaduta, è svolto dal W.T.O. (Organizzazione mondiale per il commercio), ormai fonte importante di un diritto convenzionale globalizzato.
Dopo una lunga stagione di “diritto dell’economia”, sta riemergendo un’esperienza di “economia del diritto” (secondo la felice formula di Santini). È in atto un crescente fenomeno di elaborazione privata del “diritto” usato dagli operatori economici, che si è ormai soliti considerare come una novella “lex mercatoria“.
Riprende vita un processo di emersione del diritto da parte del mondo degli affari che sembrava esaurito con l’avvento degli stati moderni ed il connesso monopolio della legge nella produzione del diritto. Ma la diffusa affermazione di uno Stato sociale di diritto sta facendo emergere, a cominciare dalla sede comunitaria, opportuni meccanismi di contrappeso ai “poteri di fatto”, in favore di consumatori e contraenti deboli in genere.
L’Unione europea, in occasione del summit di Lisbona del 2000, ha inserito tra i suoi obiettivi strategici la diffusione della c.d. “responsabilità sociale di impresa” (corporate social responsibility: CSR), quale “integrazione su base volontaria da parte delle imprese delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate” (Libro verde 2001). Sono in atto nei vari paesi europei progetti per la diffusione di tale pratica di politica aziendale, tendente a conciliare obiettivi economici, sociali ed ambientali (l’Italia ha approntato nel 2003 il progetto del “Social Statement” con una mappa di specifici indicatori).
E’ specialmente con riguardo al trasporto marittimo ed aereo che sono emersi articolati formulari commerciali. Si segnalano in particolare:
Proprio sul fondamento della tensione del mondo economico ad una disciplina uniforme dei contratti, si muove ed ha fortuna l’opera della Camera di commercio internazionale che appresta regolazioni uniformi dei rapporti più significativi degli scambi internazionali.
Un ruolo fondamentale hanno assunto le Regole internazionali per l’interpretazione dei termini commerciali (c.d. Incoterms), la cui prima edizione è del 1953 e successivamente periodicamente aggiornate, con le quali si forniscono significati alle sigle comunemente utilizzate nel commercio internazionale (es. cif, fob, ecc.) e dunque si fissano diritti e obblighi in capo ai contraenti relativamente a operazioni commerciali che includono il trasporto (specie marittimo) per la relativa esecuzione. Di grande importanza sono anche le Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari, le Norme uniformi relative agli incassi, le Regole applicabili ai documenti di trasporto multimodale.
Trattasi di diritto convenzionale, sicché, in mancanza di espresso riferimento alle Regole, si applica il codice civile; ma è prassi che i relativi contratti rinviino a formulari internazionali.
1. Il trasporto nell'economia mobiliare e dei servizi
3. Il diritto della navigazione
4. Le fonti del diritto della navigazione
5. Il quadro normativo dei trasporti nel diritto interno
7. Il diritto uniforme proveniente dagli Stati
8. Il diritto uniforme emergente dai privati