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Fernando Bocchini » 4.Le fonti del diritto della navigazione


L’atteggiamento del codice della navigazione

Il codice della navigazione, nell’indicare le “fonti del diritto della navigazione”, prevede che, in materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti e gli usi ad essa relativi; ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile (art. 1 cod. nav.). La norma, dunque, non si pone come un duplicato dell’art. 1 disp. prel. c.c. che fissa in generale le fonti del diritto, peraltro ormai non più esaustive per l’intervento della carta costituzionale e della normativa europea, ma si limita essenzialmente a prevedere un criterio gerarchico di applicazione delle norme giuridiche nel diritto della navigazione.


L’organizzazione gerarchica delle fonti

Dal coordinamento tra l’art. 1 cod. nav. e l’art. 1 disp. prel., entrambe le norme del 1942, e in ragione delle evoluzioni succedutesi, anche il sistema delle fonti del diritto della navigazione esce profondamente modificato rispetto al quadro originario e perciò così ridisegnato e gerarchicamente organizzato:
1) fonti primarie (Costituzione e leggi costituzionali; Ordinamento comunitario);
2) leggi (statali e regionali) e atti assimilati, segnatamente il codice della navigazione, applicabili anche per analogia;
3) regolamenti;
4) usi;
5) diritto comune.

Senso e valore di una gerarchia

In relazione ad alcune fonti vanno però svolti dei chiarimenti per giustificarne la portata e la correlazione con le altre fonti..
Innanzi tutto la polemica se debba considerarsi fonte gerarchicamente primaria la Carta costituzionale o l’Ordinamento comunitario è oggi pressoché superata con l’ormai acquisita evoluzione dell’ordinamento comunitario verso principi di democraticità e rispetto dei diritti umani, sicché l’osservanza dell’ordinamento comunitario si armonizza con il rispetto della legalità costituzionale. Fondamentale in tale direzione è l’art. 6 del Trattato di Maastricht, che (tra l’altro) espressamente riconosce le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri come “principi generali del diritto comunitario”.
Peraltro, con il ridimensionamento del primato della legge statale, convivono ormai vari livelli di legalità (comunitaria, costituzionale, di legislazione statale e regionale). Su tale nuova gerarchia delle fonti si articola anche il principio iura novit curia, che eleva a dovere del giudice la ricerca del “diritto” vigente. Ormai anche la scienza giuridica di ogni branca del diritto non si identifica più con la dottrina del relativo codice (così anche la scienza del diritto della navigazione non ha più come unico referente il codice della navigazione).

L’applicazione del diritto comune

Si è collocato al n. 5 nella gerarchia delle fonti il “diritto comune”, inteso come quel complesso di regole (di diritto privato e di diritto pubblico) dell’ordinamento giuridico di carattere generale e dunque applicabile a tutte le aree di penetrazione dell’ordinamento.
In realtà l’art. 1 cod. nav. ha riguardo in via residuale al “diritto civile” e non al diritto comune. Il rinvio alla fonte specifica del diritto civile si giustifica per rappresentare il diritto civile la branca di più diffusa correlazione con la materia della navigazione, sia per la natura della materia del diritto civile, tipicamente rivolta alla regolazione dei rapporti tra privati, sia per le categorie giuridiche in tale area elaborate suscettibili di applicazione oltre il ristretto campo del diritto civile.
Per il carattere composito della materia della navigazione, il rinvio dell’art. 1 cod. nav. alla fonte residuale del diritto civile non può dunque non riguardare anche altre branche dell’ordinamento giuridico, come il diritto amministrativo, il diritto penale, il diritto del lavoro, ecc., in cui l’ordinamento si articola e perciò, appunto, le norme generali di diritto comune.

Gli interventi della Corte costituzionale

Dalla organizzazione gerarchica sopra delineata sembrerebbe derivare che il diritto civile e dunque il diritto comune abbia un’applicazione assolutamente residuale rispetto al diritto della navigazione e segnatamente al codice della navigazione.
Ma già da tempo la Corte costituzionale ha sottoposto a serrata verifica molte parti del codice della navigazione, giudicando varie normative costituzionalmente illegittime per porsi in stridente contrasto con la normativa di diritto comune, quale si è andata progressivamente formando secondo i valori della Carta costituzionale.
Tra gli interventi più significativi si segnalano:
Corte cost., 6 maggio 1985, n. 132, sulla tutela del bene della vita e della incolumità individuale del passeggero.
Corte cost., 15 marzo 1996, n. 72; Corte cost., 3 aprile 1987, n. 96; Corte cost., 31 gennaio 1991, n. 41, in tema di lavoro nautico.
Corte cost. 7 luglio 1976, n. 164; Corte cost., 9 luglio 1970, n. 121, circa la illegittimità della funzione giurisdizionale del comandante del porto.

Le aperture della Suprema Corte

Anche la Corte di Cassazione ha preso a valorizzare alcune previsioni del codice civile e specificamente alcune interpretazioni costituzionalmente orientate che di singole norme ha fornito la giurisprudenza. Il problema si è posto essenzialmente nella prospettiva di tutela del lavoro nautico, a fronte delle soluzioni umanamente più avanzate elaborate dalla giurisprudenza. Si è ad es. ritenuto, da tempo, che l’art. 1374 c.c. detta un principio generale immanente in tutto l’ordinamento giuridico e valido quindi anche per il diritto della navigazione (Cass., 4 giugno 1992, n. 6809). Con specifico riguardo al lavoro nautico, si è ritenuto che, nonostante i limiti formalmente posti dall’art. 1 cod. nav. all’operatività del diritto comune, è configurabile un ampio corpo di principi applicabili senza distinzione al lavoro subordinato, compreso quello prestato in base a un contratto di arruolamento, per l’operare di una molteplicità di fattori, tra cui innanzitutto l’omogenea operatività dei principi di tutela dettati in materia dalla Costituzione (Cass., 8 novembre 2001, n. 13834).

Le convenzioni internazionali

Un ruolo importante assume nella materia della navigazione il diritto delle convenzioni internazionali, per la vocazione tendenzialmente internazionalistica del trasporto marittimo e aereo. Le Convenzioni internazionali, però, come tali, impegnano gli Stati e sono applicabili ai soggetti dei Singoli stati solo attraverso una legge di recepimento nel diritto interno.
Peraltro, ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost., la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (v. anche art. 11 Cost.).
Alle convenzioni internazionali, come si vedrà, è per molta parte affidato il compito di formazione di un diritto uniforme.

Le Convenzioni internazionali formalmente sono assimilate alle leggi in quanto sono rese esecutive con leggi; in realtà, come si vedrà, attraversano e orientano l’intera disciplina della navigazione come essenziale strumento di formazione di un diritto uniforme.

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