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Fernando Bocchini » 6.Pubblici servizi di linea


Gli obblighi inerenti all’esercizio di pubblici servizi di linea

Secondo un principio operante per tutte le aziende che agiscono in regime di monopolio legale (art. 2597), una disciplina particolare opera per i pubblici servizi di linea. Il nostro codice civile dedica una fondamentale normativa relativamente ai trasporti svolti con pubblici servizi di linea, a tutela dei soggetti che di tali servizi si avvalgono.
Per l’art. 1679, su coloro che, per concessione amministrativa, esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose, gravano due fondamentali doveri: l’obbligo a contrarre, per cui i vettori sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell’atto di concessione e rese note al pubblico; la parità di trattamento, per cui i trasporti devono eseguirsi secondo l’ordine delle richieste, e, in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore. Salve speciali concessioni delle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è sostituita di diritto la norma delle condizioni generali (art. 16794).

L’assoggettamento ai moduli di diritto privato

In generale, è principio consolidato che la qualifica di imprenditore soggetto a fallimento, ai sensi dell’art. 1 l. fall., è riconosciuta anche a chi esercita in regime di concessione un’attività di trasporto di persone e di cose, anche se tale attività è assoggettata ad un peculiare regime di prezzi e costi, ricorrendo in essa tutti i requisiti previsti dall’art. 2082 c.c., in particolare l’economicità dell’attività svolta dal concessionario e lo scopo di lucro, cioè l’obiettiva idoneità dell’attività stessa a produrre un profitto (Cass., 5 giugno 1987, n. 4912).
E’ inoltre principio consolidato che, anche relativamente ai servizi di linea, operi il controllo di vessatorietà e di trasparenza delle condizioni generali di contratto predisposte e/o utilizzate dal vettore, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e dell’art. 36 ss. cod. cons..

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