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Fernando Bocchini » 5.Il quadro normativo dei trasporti nel diritto interno


Diritto privato e diritto pubblico

L’ordinato svolgersi della navigazione (marittima ed aerea) e in genere dei trasporti comporta il concorrere di due fondamentali filoni normativi, di diritto privato e di diritto pubblico, compenetrati e sinergicamente operanti. Non solo infatti vanno regolati i rapporti tra gli operatori e gli utenti del trasporto, nelle tante forme in cui tali rapporti si organizzano e si attuano, ma vanno anche regolate le infrastrutture necessarie e le istituzioni che tali rapporti consentono. Si pensi, da un lato, alla disciplina della proprietà, dell’esercizio e dei contratti di utilizzazione dei mezzi di trasporto, dell’assicurazione dei mezzi, dei passeggeri e relativi bagagli e delle merci trasportate; dall’altro, alla disciplina di porti, aeroporti, registri pubblici e enti amministrativi che sovrintendono all’attività e alla sicurezza dei mezzi di trasporto.

I sottotipi in ragione del mezzo tecnico e dell’ambiente fisico

In ragione del mezzo tecnico di trasporto impiegato e dell’ambiente fisico in cui il trasporto si svolge si configurano il trasporto su strada (gommato, ferroviario, a fune), il trasporto per via d’acqua (specie marittimo) e il trasporto per via d’area (aereo), che danno luogo a discipline specifiche (gli ultimi due tipi di trasporto sono oggetto del diritto della navigazione).

I sottotipi in relazione all’oggetto del trasporto

In relazione all’oggetto del trasporto rilevano giuridicamente i due fondamentali sottotipi di trasporto, distintamente regolati: il trasporto di persone (passeggeri) (che riguarda anche i bagagli portati dal passeggero) e il trasporto di cose (merci). Come si vedrà, rispetto a ciascuno dei due fondamentali sottotipi sono dettate normative specifiche per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo.

Le risorse del codice civile

Per l’art 1680 c.c., le disposizioni del capo relativo al trasporto si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali. In realtà, in presenza delle richiamate discipline particolari, la disciplina del codice civile trova rara applicazione: rimane un riferimento residuale e costante per l’elaborazione di categorie giuridiche e per le ipotesi in cui i singoli sottotipi di trasporto, diversi da quello stradale, sia carenti di disciplina. Ad es. si è stabilito che, in mancanza di disposizioni speciali, l’art. 1680 c.c. rende applicabile ad ogni tipo di contratto di trasporto anche l’art. 2951 c.c. concernente la prescrizione dei diritti derivanti dal medesimo contratto (Cass.,  30 novembre 2000, n. 15329).
Anche con riguardo alla navigazione si tende a fare ricorso alla equità quale fonte di integrazione del contratto ex art. 1374 c.c. (Cass., 28 marzo 2008, n. 8092).

Il trasporto marittimo e aeronautico

Come si è anticipato, tradizionalmente, i vari sottotipi di trasporto hanno dato luogo a trattazioni e discipline autonome e diversificate.
E così, nel nostro ordinamento, la materia del diritto della navigazione (marittima e in acque interne e aerea) è regolata dal codice della navigazione del 1942 (in precedenza il commercio marittimo e la navigazione marittima erano disciplinati dal codice di commercio del 1882).

La relativa normativa, di regola, deroga a quella corrispondente del codice civile. Si è ad es. stabilito che, al contratto con cui un vettore aereo, si obbliga a trasportare da un luogo ad un altro una persona ed i suoi bagagli si applica il termine speciale di prescrizione breve di sei mesi, a decorrere dalla data dell’arrivo, previsto dall’art. 418, comma 1, c.nav., ed esteso al trasporto aereo dall’art. 949 dello stesso codice, relativo al contratto di trasporto di persone (registrate) accompagnate da bagagli non registrati, e non il termine di prescrizione annuale previsto in generale dall’art. 2951 c.c. in materia di spedizione e trasporto (Cass., 31 luglio 2006, n. 17444).

La nazionalità della nave

Il concetto di “nazionalità” della nave, inteso quale collegamento che si crea fra la nave ed un determinato Stato a seguito della immatricolazione della prima nei registri del secondo, costituisce il presupposto in forza del quale lo Stato di bandiera può in linea di principio pretendere che gli altri Stati si astengano da interferenze nella vita di bordo; in proposito, il diritto internazionale pretende, peraltro, che il collegamento fra nave e Stato di bandiera sia non solo formale, ma effettivo (c.d. “genuine link”), nel senso che lo Stato deve essere in grado di esercitare il controllo effettivo sulla nave.

Il trasporto ferroviario

Il trasporto ferroviario è allo stato regolato dalle nuove Condizioni Generali di Contratto per il Trasporto delle Merci per Ferrovia (CGCTM), in vigore dal 1° marzo 2010; mentre il trasporto ferroviario di persone è disciplinato dalle Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato, ampiamente modificate, specie con riguardo alle persone, con la L. 7.10.1977, n. 754 (recante Ammodernamento del sistema giuridico in materia di danno alla persona del viaggiatore mediante modificazioni ed integrazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato). Peraltro l’amministrazione ferroviaria si è trasformata nel 1992 da Ente Ferrovie dello Stato a Ferrovie dello Stato S.p.A.

Il trasporto stradale

Il trasporto stradale è essenzialmente regolato dal codice civile, in quanto gli altri tipi di trasporto, come si è visto, trovano una disciplina particolare in specifici testi normativi.
In tal guisa il codice civile, ad onta della sua proclamata generalità (art. 1680 c.c.), finisce con il trovare applicazione essenzialmente con riferimento al trasporto stradale. Si è peraltro visto come comunque si tende ad applicare a tutti i tipi di trasporto alcuni profili del diritto vivente comune costituzionalmente orientati.

Il trasporto a mezzo container

La delineata evoluzione della realtà dei trasporti, sempre maggiormente correlata all’attività di impresa, connotando i flussi di approvvigionamento e di collocazione dei prodotti, sta facendo emergere l’esigenza di un fenomeno dei trasporti sempre meno unimodale e sempre più spesso invece multimodale (o anche detto intermodale) che utilizza in modo combinato e integrato più mezzi di trasporto.
In tale direzione un ruolo fondamentale ha svolto l’impiego del container, quale strumento di unitizzazione del carico, che consente la presa in consegna della merce alla partenza, alla riconsegna e all’arrivo, salvo rivalse interne verso i singoli vettori secondo le regole, senza rottura di carico, impegnando lungo il percorso più mezzi di trasporto e dunque attraversando più ambienti fisici. E’ la vera rivoluzione del trasporto moderno, che fortemente favorisce la formazione di un diritto uniforme dei trasporti, onde consentire uno statuto giuridico unitario del carico e individuare un unico centro di imputazione di obblighi e responsabilità lungo il trasferimento dalla partenza all’arrivo (door to door).

Il regime del trasporto multimodale

In attesa di una organica normativa in materia, bisogna ancora avere riguardo ai vari tipi di trasporto coinvolti. Si ad es. stabilito che, ad un trasporto multimodale eseguito per una prima tratta su strada e per una seconda tratta per via aerea, non è applicabile, ai sensi dell’art. 1680 e ss. c.c., la Convenzione di Varsavia del 1929 ma esclusivamente la disciplina del codice civile (App. Milano 4 aprile 2008).
La pratica commerciale ha però da tempo fatto emergere ed elaborato una figura giuridica, il c.d. operatore di trasporto combinato (o.t.c.), cui ricollegare ed imputare la complessità del trasporto integrato nei confronti del cliente che richiede il servizio, con assunzione di responsabilità globale dalla presa in consegna alla partenza e riconsegna all’arrivo, salvo rivalse interne verso i singoli vettori senso le regole proprie del singolo tipo di trasporto e gli accordi particolari operanti tra gli stessi.

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