“Ma se ciò non avvenga, appare indispensabile consentire al terzo, toccato dal giudicato, di far valere le sue ragioni dotandolo di un apposito mezzo di impugnazione equivalente a quello che, in altri processi, consente di soddisfare le medesime esigenze.
La mancanza attuale del rimedio nel processo amministrativo determina, perciò, una situazione di contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per cui deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non prevede l’opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato”.
1. La c.d. pregiudizialità amministrativa
2. Il problema della negazione della richiesta risarcitoria autonoma come “rifiuto della giurisdizione”
6. Il problema della risarcibilità del danno da mero ritardo