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Antonio Tarasco » 4.I riti speciali


I riti speciali

Nozione di “rito speciale”

  • La “costituzionalità” dei riti speciali nel giudizio amministrativo
    • C. cost. 10 Novembre 1999, n. 427
  • Problematiche generali
    • Compatibilità dei riti speciali con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
  • Cons. Stato, sez. I, 21 ottobre 2009, n. 3244: “In rispetto a tale previsione, va richiamato il principio consolidato che il ricorso in materia elettorale non può essere svolto con le forme del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, giacché è autonomamente regolato da un procedimento giurisdizionale speciale, caratterizzato da termini accelerati e da possibile decisione di merito, rimesso alla esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. Stato, I, 30 marzo 1979, n. 702; I, 25 maggio 1979, n. 893/77; I, 4 novembre 1998, n. 839/94; I, 4 febbraio 2004, n. 5482/03¸ Ad. plen., 24 novembre 2005, n. 10): specialità recentemente ribadita per le elezioni al Parlamento europeo con riguardo al detto art. 43 (Cons. Stato, V, 20 maggio 2009, n. 3113). Siffatta ragione oggettiva di inammissibilità precede ed assorbe ogni altra valutazione preliminare di rito, come quelle concernenti i requisiti di forma del ricorso (difetto della data), l’interesse a ricorrere, l’oggetto dell’impugnazione, l’alternatività con il ricorso giurisdizionale”.

I riti speciali (segue)

Cons. Stato sez. III, 26 Ottobre 2009, n. 1670:

“Effettivamente è già stato reiteratamente affermato che il diniego di accesso ai documenti amministrativi si sottrae all’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in quanto la legge prevede un apposito procedimento attivabile all’uopo dinanzi al giudice amministrativo (cfr., tra le altre, sez. I, 27.11.2002 n. 3306; sez. II, 18.6.1997 n. 571 e sez. III, 18.11.2008 n. 1814/2008).
Con la richiamata sentenza n. 1814/2008, in particolare, è stato ribadito in proposito che il procedimento di cui all’art. 25 della legge n. 241 del 1990, si caratterizza per uno scopo peculiare e del tutto nuovo rispetto ai consueti strumenti giustiziali esperibili nei confronti dell’azione amministrativa.
In particolare, come osservato dalla Sezione II nel summenzionato parere n. 521 del 1997, il ricorso straordinario, quale rimedio giustiziale di ordine generale nei confronti degli atti amministrativi definitivi, è inteso ad offrire una tutela che si esplica in una decisione costitutiva d’annullamento, cioè della rimozione, postuma e riparatoria rispetto all’azione amministrativa, di un provvedimento definitivo di cui viene accertata la contrarietà all’ordinamento giuridico. Come tale, esso è idoneo – con la sola riserva della definitività dell’atto – a rappresentare un rimedio alternativo all’ordinaria azione di annullamento davanti al giudice amministrativo.

I riti elettorali

Nozione e tipologie

  • Elezioni al Parlamento nazionale
    • Autodichia delle Camere: art. 66 Cost.
  • Elezioni al Parlamento europeo (art. 44, legge n. 1034/1971) e dei consigli regionali, provinciali e comunali
    • Riparto di giurisdizione
    • Legittimazione passiva
    • Legittimazione attiva (deroga al principio generale della legitimatio ad causam):
      • Parlamento europeo: artt. 42, comma 1, e 44, comma 2, legge 24 Gennaio 1979, n. 18
      • Elezioni regionali, provinciali e comunali: art. 82 bis, D.P.R. 16 Maggio 1960, n. 570
      • Disciplina processuale per elezioni comunali e provinciali: art. 83-undecies, D.P.R. 16 Maggio 1960, n. 570

Definibilità del rito elettorale con la sentenza in forma semplificata ex art. 26, legge n. 1034/1971
“La peculiarità del giudizio sulle operazioni elettorali non osti alla definizione anticipata, con conversione del rito, del giudizio di merito in sede di esame dell’istanza cautelare in base alla disciplina acceleratoria, di portata generale, recata dalla legge n. 205 del 2000, a fortiori applicabile ad un rito caratterizzato da una particolare esigenza di celerità” (Cons. Stato, sez. V, 14 Ottobre 2009, n. 6308, in Foro amm. – CdS, 2009, 2330 ss., qui 2331).

    Il silenzio della P.A.: Profili sostanziali

    Art. 2, legge n. 241/1990, come innovato da ultimo articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
    Comma 2. “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”.
    Comma 4. “Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione”.

    Il silenzio della P.A.: Profili sostanziali (segue)

    Comma 6. “I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte”.
    Comma 8. “Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.
    Comma 9. “La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale”.

    Il silenzio della P.A.: profili processuali

    Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento
    Art. 2 bis, legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 7, comma 1, lett. c), legge n. 69/2009
    Comma 1. “Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.
    Comma 2. “Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni”.
    Il rito del silenzio
    Art. 21-bis, aggiunto dall’articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
    Comma 1. I ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un’istruttoria, il ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d’appello si seguono le stesse regole.
    Comma 2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l’amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.

    Rito nelle materie di cui all’art. 23-bis, legge n. 1034/1971

    • Tipologie di “materie sensibili”
    • L’elencazione delle materie “fonda” nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva?
    • Disciplina e peculiarità processuale
      • Dimezzamento termini processuali
      • Problema dell’applicabilità del dimezzamento dei termini al “ricorso per motivi aggiunti”, al “ricorso incidentale”
        • Canone ermeneutico di stretta tassatività: Cons. Stato sez. V, 6 Luglio 2002, n. 3717, in Foro amm. – CdS, 2002, 1689.
      • Problema dell’applicabilità del dimezzamento dei termini alla sola proposizione od anche alla notificazione del ricorso principale: giurisprudenza (Cons. Stato, ad. Plen. 31 maggio 2002, n. 5, in Foro it., 2004, III, 254) vs. Dottrina (F. G. Scoca, Giustizia amministrativa, Giappichelli, Torino, 2006, II ed., 412)
      • Trattazione del merito in caso di verifica della sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare
        • Differenza tra rito ordinario e rito accelerato
      • Tempi ridotti di pubblicazione del dispositivo della sentenza (7 gg.)
      • Tempi ridotti per appello (30 o 120 gg.)
      • Potere della parte soccombente di appellare con riserva di motivi

    Il giudizio sull’accesso agli atti

    • Fonte normativa: art. 25, legge n. 241/1990
    • Legittimazione attiva
      • Cons. Stato, sez. VI, 29 Luglio 2009, n. 4734
      • “Si osserva che la posizione che legittima l’esercizio del diritto di accesso non deve possedere tutti i requisiti che legittimerebbero al ricorso avverso l’atto lesivo della posizione soggettiva vantata, ma è sufficiente che l’istante sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante e che il suo interesse si fondi su tale posizione. La necessaria sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’ accesso , non significa che l’ accesso sia stato configurato con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante, in quanto assume, invece, una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale e dalla stessa possibilità di instaurazione del medesimo”.
    • Legittimazione passiva
    • Ambito oggettivo (nozione di documento amministrativo).

    Il giudizio sull’accesso agli atti (segue)

    • Natura giuridica del diritto d’accesso
      • Cons. Stato, Ad. Plen., 18 Aprile 2006, n. 6:
      • “Non sembra peraltro, che nella specie, rivesta utilità ai fini dell’identificazione della disciplina applicabile al giudizio avverso le determinazioni concernenti l’accesso, prendere posizione in ordine alla natura della posizione soggettiva coinvolta.
      • Trattasi, a ben vedere, di situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali (caratteristica da riconoscere, oramai, non solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi legittimi), risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi).
      • Il carattere essenzialmente strumentale di tali posizioni si riflette inevitabilmente sulla relativa azione, con la quale la tutela della posizione soggettiva è assicurata. In altre parole, la natura strumentale della posizione soggettiva riconosciuta e tutelata dall’ordinamento caratterizza marcatamente la strumentalità dell’azione correlata e concentra l’attenzione del legislatore, e quindi dell’interprete, sul regime giuridico concretamente riferibile all’azione, al fine di assicurare, al tempo stesso, la tutela dell’interesse ma anche la certezza dei rapporti amministrativi e delle posizioni giuridiche di terzi controinteressati”.

    Il giudizio sull’accesso agli atti (segue)

    • Modalità di esercizio del diritto d’accesso
    • Valore del silenzio dell’Amministrazione e modalità di impugnazione
    • Ammissibilità reiterazione domanda di accesso
      • Cons. Stato, sez. V, 2 Febbraio 2010, n.442: ”(…) si devono, in definitiva, richiamare gli insegnamenti dell’Adunanza plenaria delle Sezioni Giurisdizionali del Consiglio di Stato (e, segnatamente, le decisioni n.ri 6 e 7 del 2006), a tenore dei quali la mancata impugnazione del diniego all’ accesso agli atti e all’attività amministrativa, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo, non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, potendo l’interessato reiterare l’istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante”.
    • Mezzi di impugnazione giurisdizionali
    • Mezzi di impugnazione alternativi alla giurisdizione (A.D.R.)
      • Difensore civico e Commissione per il diritto d’accesso.
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