È finalizzato ad assicurare anticipatamente gli effetti dei provvedimenti alla cui produzione è diretto il giudizio di merito. Serve a garantire che la “res controversa” non subisca alterazioni tali da vanificare il giudizio instaurato.
Fonte normativa: art. 55-62, Cod. proc. amm.
Legittimazione
I presupposti per la concessione della misura cautelare
2) Sollecitazioni giurisprudenza comunitaria
3) Nella direzione della atipicità della misura cautelare, l’art. 3, legge n. 205/2000 aveva novellato l’art. 21, legge T.a.r., introducendo al comma 8 la possibilità che il “ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell’amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso”, potesse chiedere ed ottenere “l’emanazione di misure cautelari, compresa l’ingiunzione a pagare una somma (…) più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso (…)”.
La sospensione dell’efficacia degli atti amministrativi è misura idonea a tutelare gli interessi oppositivi ma non quelli pretensivi. Per la tutela interinale di questi così come per gli interessi procedimentali, nel corso del tempo la giurisprudenza ha elaborato le c.d. ordinanze propulsive.
Ordinanze propulsive: atipicità del contenuto.
Rischio e limiti: ordinare di più di quanto potrebbe disporre la sentenza di merito (che è di mero annullamento).
Conseguenza: impossibilità, ad esempio, di una nomina ad impieghi pubblici in via cautelare.
Ove dall’esecuzione dell’ordinanza cautelare derivassero “effetti irreversibili”, l’art. 3, legge n. 205/2005 aveva condizionato la concessione o il diniego della misura cautelare alla “prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione”. Di conseguenza, la disposizione si applicava anche all’Amministrazione e ai controinteressati (per il caso, ovviamente, questi si opponessero alla concessione della cautela).
La cauzione non poteva essere richiesta ove la domanda cautelare attenesse ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrità dell’ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale.
L’attuale art. 55, comma 2, Cod. proc. amm., ha confermato la disciplina ex lege n. 205/2000, specificando che la cauzione può essere disposta solo dal “collegio”.
Il Codice proc. amm. ha poi meglio precisato i casi in cui la cauzione non può essere imposta, e cioè quando la domanda cautelare attenga “a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale” (e non semplicemente a “interessi essenziali”). Viene poi precisato che lo stesso provvedimento impositivo della cauzione ne deve indicare “l’oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita”.
Potere discrezionale del g.a. nell’imposizione della cauzione.
Richiamo ai diritti fondamentali della persona: possibile conflitto con il diritto di difesa (art. 24 Cost.), di pari rango costituzionale.
Fonte normativa: art. 55-62 Cod. proc. amm. (CPA).
Disciplina esaustiva anche degli aspetti processuali, prima distintamente previsti dall’art. 36, r.d. 642/1907.
Competenza inderogabile (comma 13) e superamento del c.d. forum shopping.
Presentazione istanza di fissazione di udienza (comma 4) quale condizione di procedibilità del ricorso cautelare onde evitare che l’ordinanza cautelare di accoglimento dell’istanza diventi fonte “permanente” del rapporto controverso.
Fissazione della data di discussione del ricorso principale contestualmente all’accoglimento della domanda cautelare (comma 11) e non semplice priorità di fissazione (come nell’art. 21, comma 12, legge t.a.r.).
Potere del g.a. di ritenere assorbita la domanda cautelare grazie alla “sollecita definizione del giudizio di merito”, a sua volta conseguibile attraverso un’accelerazione della discussione del merito del ricorso (comma 10) [codificazione prassi giurisprudenziale].
Potere del g.a. di condannare alle spese anche in caso di accoglimento della domanda cautelare (art. 57 CPA) e non solo di rigetto (art. 21, comma 1, legge t.a.r.); conservazione efficacia della statuizione sulle spese anche in caso di sentenza di merito (ovviamente conforme al contenuto sostanziale dell’ordinanza cautelare).
Introduzione delle misure cautelari ante causam (art. 61 CPA)
Dimezzamento termini appello tutela cautelare (art. 62 CPA) (30 gg. dalla notifica e 60 gg. dal deposito dell’ordinanza).
Mentre nel sistema previgente, l’accoglimento della misura cautelare comportava priorità nella trattazione del merito del ricorso, l’art. 55, comma 10, Cod. proc. amm. ha disposto che se in sede cautelare il t.a.r “ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso nel merito”.
La disposizione mira ad evitare che le misure cautelari si sostituiscano più o meno stabilmente alle sentenze di merito, riconoscendo, magari, al ricorrente, anche utilità superiori rispetto a quelle che sarebbero state riconosciute con la sentenza.