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Clelia Iasevoli » 3.Il conflitto tra le due Corti


Il principio di legalità costituzionale

L’analisi di questo fenomeno di mutamento di valori impone la riflessione sul principio di legalità costituzionale, cioè sul rapporto tra norma costituzionale e norma ordinaria, nonché sulla ricerca del significato della prevalenza della prima sulla seconda. E’ questa una premessa di metodo che condiziona l’effettività degli strumenti di tutela della legalità di cui dispone il Giudice delle leggi, si pensi alle sentenze interpretative di rigetto. Occorre verificare se l’idea di legalità sia riconducibile nell’alveo della conformità o in quello della non contrarietà alla Costituzione.

Il principio di legalità costituzionale II

  • L’accezione di non contrarietà è costruita sulla norma costituzionale intesa come limite all’opera del legislatore processuale, perciò essa opererebbe in forma residuale senza incidere sull’attività interpretativa degli enunciati ordinari. Il ricorso alla nozione di limite, però, annulla la capacità promozionale della norma costituzionale; sicchè l’attività interpretativa del giudice inerente alla norma ordinaria sarebbe confinata nello schema logico della sussunzione, con la riserva di eccepirne il controllo di legittimità costituzionale con le modalità previste.
  • Se, invece, si privilegia l’accezione di compatibilità si perviene alla ricostruzione della norma costituzionale come regola di comportamento, nonché come espressione di principi giuridici generali, la cui efficacia opera immediatamente sul terreno dell’interpretazione delle disposizioni ordinarie.

Il principio di legalità costituzionale III

In sintesi, la prima accezione – non contrarietà – si traduce nel giudizio di vigore che implica il riscontro delle condizioni formali e procedurali dell’atto normativo, la seconda – compatibilità – si risolve nel giudizio di validità sostanziale, estendendosi al versante del contenuto e del significato della norma, pertanto confluisce nella verifica dell’osservanza dei valori di uguaglianza, di libertà, nonché delle garanzie dei cittadini, la cui violazione manifesta l’antinomia tra norma e significato.

La Corte costituzionale

Il compito della Corte costituzionale è quello di svelare il significato della legge nell’ambito del rapporto con la Costituzione, che predispone le regole di comportamento dettate per il legislatore. Non è un caso che la questione di legittimità nasca soltanto all’interno della giurisdizione; non lo è dal momento che è finalizzata a questo giudizio di validità sostanziale.

La Corte costituzionale II

In questa dimensione l’attuazione della legalità costituzionale disegna la circolarità dell’ordinamento nel suo complesso, piegando gli stessi meccanismi esegetici alla tutela dei diritti fondamentali dell’individuo. Attraverso questo itinerario si tocca l’orizzonte dell’interpretazione in senso costituzionale della legge ordinaria.


L’itinerario normativo come attuazione del principio costituzionale

L’attività legislativa non solo rinviene il fondamento nella Costituzione, ma ne rappresenta il naturale sviluppo, che si traduce nella prescrizione dell’itinerario normativo di attuazione del principio. Si tratta, però, di un’operazione complessa che ha ad oggetto l’interazione tra principi e sistema e che, talvolta, non ha prodotto una disciplina lineare: si pensi al travagliato intervento di raccordo della presunzione di non colpevolezza (art. 27 comma 2 Cost.) con la logica della custodia cautelare nell’ambito dei confini dell’extrema ratio (art. 27 comma 3 Cost).

L’attività esegetica della Corte costituzionale

Le trame della legalità costituzionale sono intessute dalla Corte costituzionale nella progressione delle argomentazioni sottese alla dichiarazione di manifesta infondatezza o di inammissibilità della questione sollevata; esse costituiscono le manifestazioni del principio che vive nell’attività interpretativa della norma costituzionale applicata alla regola di riferimento. Anche l’atteggiamento di self restraint rappresenta un tassello fondamentale della legalità costituzionale; si pensi alle sentenze interpretative, in particolare di rigetto, che sciolgono i passaggi più delicati della regola costituzionale.

…Il conflitto…

Si richiama l’attenzione sul conflitto tra le due Corti avente ad oggetto i termini della durata della custodia cautelare, che ha suscitato la riflessione sulla indeterminatezza dei confini interpretativi nel rapporto tra Corte costituzionale e Corte di cassazione. Il punto nodale è rappresentato dalla presa di posizione in ordine al potere di affermare l’impero dei principi costituzionali anche e soprattutto attraverso pronunce non di accoglimento ma che contengono la chiave di lettura per un’interpretazione della norma processuale fedele al dettato costituzionale.

…Il conflitto II…

Il conflitto ha assunto le sfumature di una riaffermazione di ruoli, poiché i giudici di legittimità hanno reclamato la propria autonomia ed indipendenza nell’attività esegetica sia con riguardo alla legge ordinaria, sia con riguardo agli atti aventi forza di legge, nonché con riguardo al contenuto delle disposizioni costituzionali. Il vertice di questa tensione è stato raggiunto con il disconoscimento da parte della Cassazione della forza vincolante delle decisioni interpretative di rigetto emesse dal Giudice delle leggi.

Il principio di legalità costituzionale

Il criterio di composizione del conflitto va ricercato nel significato del principio di legalità costituzionale: qualora esso si ritenga osservato dall’interpretazione della norma ordinaria non contraria a Costituzione, ne consegue che la questione di legittimità sarà proponibile soltanto se non sia possibile risalire all’interpretazione costituzionalmente orientata; ma se questa è possibile, la costituzionalità della norma è salva, anche se letta in maniera difforme dalla Corte.

Il principio di legalità costituzionale II

Se, invece, a prevalere è il significato di conformità come sintesi di compatibilità formale e sostanziale, i termini del problema sono più rigorosi, perché coinvolgono i modi e la misura del carattere vincolante dell’esegesi non contraria a Costituzione, che necessariamente implica l’interazione con il diritto vivente, rinvenibile nelle decisioni della Corte di Cassazione.


…La censura della Consulta…

In quest’ultimo caso la censura della Consulta non verterebbe sulla illegittimità della norma, ma sulla ricostruzione del suo significato e ciò si tradurrebbe o nell’intervento emendativo del presupposto ermeneutico su cui fonda il ragionamento del giudice remittente o nella prospettazione dell’interpretazione adeguatrice. In entrambe le situazioni, questa operazione sarebbe il rimedio che corregge il vizio esegetico inficiante la disposizione ordinaria, conformandola alla legalità costituzionale.

Il modello di giustizia costituzionale

Il nostro modello di giustizia costituzionale è prevalentemente accentrato; pertanto va riconosciuto alla Corte il ruolo di interprete privilegiato della costituzione, sebbene la struttura del giudizio incidentale fa sì che i giudici di merito svolgano in modo diffuso una funzione di prima valutazione, dichiarando l’infondatezza della eventuali censure sollevate. La questione entra nel dominio del giudice delle leggi quando si coglie la rottura tra norma ordinaria e dettato costituzionale, tuttavia la validità della norma è salva se è possibile recuperarne la coerenza costituzionale. Per questa via si perviene al riconoscimento dell’efficacia vincolante della sentenza interpretativa di rigetto nei confronti del giudice di legittimità, che riacquista indipendenza e autonomia soltanto nell’itinerario prospettato dalla Consulta. Sicché la sentenza interpretativa di rigetto è il rimedio correttivo al vizio di natura esegetica.

Il “diritto vivente”

Tuttavia, ove si sia formato il diritto vivente, il Giudice delle leggi non può non tenere in debito conto il significato ad esso attribuito. Diversamente se non si riscontra questo consolidamento sul piano dell’applicazione concreta, l’esegesi della Corte costituzionale può entrare in conflitto con quella del giudice ordinario, divenendo essa stessa un disegno di diritto vivente che attende di compiersi.

I materiali di supporto della lezione

P. Perlingieri, Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, in Tendenze e metodi della civilistica italiana, Napoli, 1979, p. 101.

G. Sorrenti, L'interpretazione conforme a Costituzione, Milano, 2006.

G. Riccio, Naturalità e precostituzione del giudice nella giurisprudenza costituzionale, in Ideologie e modelli del processo penale, Napoli, 1995, p. 244.

G. Conso, Corte costituzionale più giudice o più legislatore?, 1997, in Dir. pen. e proc., n. 12, p. 1425.

G. Riccio, Quando l'efficacia è vincolante nelle “interpretative di rigetto”. Quella erga omnes evita l'anarchia interpretativa, in Dir. giust., 2004, n. 24, p. 18 ss.

Interpretazione costituzionale, a cura di G. Azzariti, Torino, 2007.

Zagrebelsky, voce Processo costituzionale, in Enc. dir., vol. XXXVI, 1987, p. 602.

R. Romboli – E. Rossi, voce Giudizio di legittimità costituzionale, in Enc. dir., vol. V, Milano, 2001, p. 521.

pugiotto, Sindacato di costituzionalità e «diritto vivente». Genesi, uso, implicazioni, Milano, 1994.

C. Iasevoli, Il principio di legalità nell'assetto costituzionale quale ratio politica del sistema sanzionatorio, in La nullità del sistema processuale penale, Padova, 2008, p. 48.

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