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Clelia Iasevoli » 1.Democrazia, legalità e processo


Lo scopo del processo

  • Per identificare lo scopo del processo è necessario liberarsi dai condizionamenti sociali radicati nell’aspettativa fuorviante che il processo sia lo strumento di lotta contro la criminalità, destinato in qualche misura ad assumere i tratti della difesa avanzata della società contro il delitto.
  • Il processo non è altro che giudizio e formazione di giudizio.
    Esso si configura essenzialmente come il procedere per compiere le trasformazioni dell’azione passata – ormai, esaurita nel suo divenire – in presente e della legge, generale e astratta, in concreta. Questa metamorfosi avviene attraverso regole procedurali, forme, predeterminazione dell’ordine, organizzazione delle funzioni e scansione per gradi.
  • Procedere è trasformazione.

Simbiosi tra processo e giudizio

Il processo e il giudizio vanno ricomposti in una sintesi unitaria al fine di garantire il rispetto della persona.


Simbiosi tra processo e giudizio II

È nella connaturalità dell’uno e dell’altro ovvero nella continuità finalistica che il processo diviene atto del conoscere, la cui attendibilità va valutata attraverso le regole, che scandiscono la progressione processuale delle attività poste in essere, proiettate all’accertamento del fatto. I connotati di democraticità del fenomeno vanno commisurati al grado di tutela del’accusato, mancando la quale si avrebbe giudizio senza la garanzia del processo.

Un’operazione di logica matematica…

  • L’interdipendenza tra processo e giudizio condiziona la verità giudiziale, che si traduce in un risultato diverso a seconda delle modalità del procedere, come un’operazione di logica matematica in cui le norme orientano il giudice nella sottrazione e nella somma dei fattori cognitivi, segnando la linea dello sviluppo del prodotto finale.
  • Si ha l’alterazione del rapporto fra metodo di ricerca e risultato conoscitivo tutte le volte che si riversano nel processo esigenze di difesa sociale in quanto esso non è il luogo più adeguato, né il luogo esclusivo per contrastare il fenomeno criminale.

La persona come sintesi di valori

La persona entra in gioco nel circuito processo, prima ancora che come indagato e/o imputato, come valore di sintesi dei diritti inviolabili riconosciuti dalle norme costituzionali, che istituiscono vincoli funzionali da cui dipende la conformità a diritto di ogni attività dello Stato.


La persona come sintesi di valori II

I tratti connotativi dell’inviolabilità non vanno ricercati nel rapporto verticale individuo-autorità, ma nel bisogno di tutela dell’assolutezza, che ammette al suo interno la restrizione, illegittima, invece, al suo esterno. Difatti, gli artt. 13 comma 3 e 14 comma 2 Cost. sanciscono che gli atti lesivi della libertà personale o domiciliare “si intendono revocati e restano privi di ogni effetto“. In questo solco va iscritta anche la disposizione di cui all’articolo 15 Cost.; che, sebbene non lo preveda espressamente, comporta la revoca e l’inefficacia degli atti compiuti senza atto motivato dall’autorità giudiziaria e nell’inosservanza delle garanzie previste.

Il fondamento categoriale dell’inviolabilità

  • Il principio di legalità processuale esplica il ruolo servente all’inviolabilità, che si traduce nella predeterminazione dei presupposti della restrizione sia quanto all’an che al quomodo, circoscrivendo i casi nella misura strettamente necessaria al fine ed evidenziando, in tal modo, la prevalenza dei diritti fondamentali rispetto all’interesse dell’accertamento del fatto.
  • L’inviolabilità si sostanzia nell’attribuzione di un valore speciale al diritto qualificato come tale ed ha come controaltare uno specifico trattamento normativo.

La riserva di legge e di giurisdizione

Il legislatore processuale ha il compito di regolare l’esercizio dei diritti inviolabili nell’osservanza dei limiti che la Costituzione prevede per salvaguardare l’essenza di valore di un altro diritto o di rendere possibile l’adempimento di un dovere inderogabile; si tratta, cioè, di una riserva di legge rinforzata anche sotto il profilo materiale.


La riserva di legge e di giurisdizione II

Invero, non è corretto l’uso del termine “limite”; sarebbe preferibile la locuzione garanzie procedurali predeterminate – riserva di legge assoluta, riserva di giurisdizione –. Questo canone di circoscrizione si traduce nell’unica possibilità di restrizione per i diritti personali; ciò è indice della regola di prevalenza, che l’Assemblea Costituente ha espresso in ordine alle categorie a priori della democrazia, poiché vertono sulla consistenza in sé della persona, ovvero sulla dignità umana.

La Procedura penale

  • All’interno della problematicità di questo contesto, affiorano i tratti caratterizzanti la Procedura penale come Scienza che studia i punti di frizione, nonché le continue tensioni tra esigenze del procedere e diritti dell’uomo.
  • La procedura scongiura gli arbitrii, definendo l’ambito dell’esercizio del potere giurisdizionale attraverso l’esaltazione delle regole che attuano la legalità processuale come presidio della inviolabilità dei diritti. Se questa Scienza non fosse tutto ciò, il suo prodotto sarebbe il paradigma di un processo come mezzo di lotta politica o di lotta al crimine, per quanto nobili e imperiosi possano esserne i fini.

La tutela dei diritti inviolabili nel processo

  • Più alta è la soglia della manifestazione del principio di legalità processuale più si riduce l’impatto del processo sulle libertà inviolabili; ed è questo l’ambito in cui le garanzie esplicano un ruolo servente al principio, sotto il peculiare profilo della tutela della persona da possibili errori giudiziari ovvero dall’assassinio legale.
  • Perciò, a noi sembra essere estranea all’ontologia del processo – e al suo oggetto – la connotazione in termini di misura di contrasto alla criminalità; perché la tutela dei diritti inviolabili si attua nel processo attraverso il valore della legalità, che non lascia alla discrezionalità del giudice l’opera di contemperamento tra esigenze di accertamento e tutela dei diritti. E se è così le categorie di democrazia, legalità e processo sono mosse da forze di aggregazione fenomenica e non di contrapposizione.

I materiali di supporto della lezione

S. Satta, Il mistero del processo, in Soliloqui e colloqui di un giurista, Padova, 1968, pag. 10.

G. Capograssi, Giudizio processo scienza e verità, in Riv. dir. proc., 1950, pag. 7.

G. Riccio, Introduzione allo studio del sistema sanzionatorio nel processo penale, in Quaderni di scienza penalistiche, Napoli, 2006, n.2 pag. 31.

M. Nobili, Associazioni mafiose, criminalità organizzata e sistema processuale, in Criminalità organizzata. Le risposte ordinamentali – tra efficacia e garanzia –, S. Moccia, Napoli, 1999, pag. 225.

P.F. Grossi, Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana, Padova, 1972.

P. Barile, Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984.

Baldassarre, voce Diritti inviolabili, in Enc. giur. Treccani, vol. XI, Roma, 1989.

N. Bobbio, Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco, Torino 1984.

G. Riccio, «Pluralismo» e processo penale, in Scritti in onore di Michele Scudiero, Napoli, 2008, pag. 1973.

S. Moccia, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli, 2000 pag. 11.

P. Perlingieri, Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, in Tendenze e metodi della civilistica italiana, Napoli, 1979, p.127.

G. Riccio, Politica penale dell'emergenza e Costituzione, Napoli, 1982, p. 102.

M. Chiavaro, Garanzie individuali ed efficienza del processo, in Il giusto processo, Milano, 1998, pag. 54.

G. Conso, Insufficienza delle norme prive di sanzione processuale ad attuare i principi costituzionali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1957, pag. 1019.

G. Conso, I diritti umani hanno sempre bisogno di tutela giurisdizionale a livelli sovrannazionali, in Dir. pen. e proc., 1998, n. 12, p. 1457.

Il Podcast della lezione

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Le altre lezioni del corso con podcast

1. Democrazia, legalità e processo

2. La crisi della legalità

4. Il principio di legalità processuale

5. La fattispecie processuale

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