Il processo e il giudizio vanno ricomposti in una sintesi unitaria al fine di garantire il rispetto della persona.
È nella connaturalità dell’uno e dell’altro ovvero nella continuità finalistica che il processo diviene atto del conoscere, la cui attendibilità va valutata attraverso le regole, che scandiscono la progressione processuale delle attività poste in essere, proiettate all’accertamento del fatto. I connotati di democraticità del fenomeno vanno commisurati al grado di tutela del’accusato, mancando la quale si avrebbe giudizio senza la garanzia del processo.
La persona entra in gioco nel circuito processo, prima ancora che come indagato e/o imputato, come valore di sintesi dei diritti inviolabili riconosciuti dalle norme costituzionali, che istituiscono vincoli funzionali da cui dipende la conformità a diritto di ogni attività dello Stato.
I tratti connotativi dell’inviolabilità non vanno ricercati nel rapporto verticale individuo-autorità, ma nel bisogno di tutela dell’assolutezza, che ammette al suo interno la restrizione, illegittima, invece, al suo esterno. Difatti, gli artt. 13 comma 3 e 14 comma 2 Cost. sanciscono che gli atti lesivi della libertà personale o domiciliare “si intendono revocati e restano privi di ogni effetto“. In questo solco va iscritta anche la disposizione di cui all’articolo 15 Cost.; che, sebbene non lo preveda espressamente, comporta la revoca e l’inefficacia degli atti compiuti senza atto motivato dall’autorità giudiziaria e nell’inosservanza delle garanzie previste.
Il legislatore processuale ha il compito di regolare l’esercizio dei diritti inviolabili nell’osservanza dei limiti che la Costituzione prevede per salvaguardare l’essenza di valore di un altro diritto o di rendere possibile l’adempimento di un dovere inderogabile; si tratta, cioè, di una riserva di legge rinforzata anche sotto il profilo materiale.
Invero, non è corretto l’uso del termine “limite”; sarebbe preferibile la locuzione garanzie procedurali predeterminate – riserva di legge assoluta, riserva di giurisdizione –. Questo canone di circoscrizione si traduce nell’unica possibilità di restrizione per i diritti personali; ciò è indice della regola di prevalenza, che l’Assemblea Costituente ha espresso in ordine alle categorie a priori della democrazia, poiché vertono sulla consistenza in sé della persona, ovvero sulla dignità umana.
1. Democrazia, legalità e processo
3. Il conflitto tra le due Corti
4. Il principio di legalità processuale
8. L'incompatibilità del giudice per gli atti compiuti nel procedimento
9. L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione
10. La difformità della richiesta di rinvio a giudizio dal modello legale
11. Le vicende dell'imputazione
12. Il principio di correlazione tra l'accusa contestata e la sentenza
13. La nullità della sentenza per difetto di contestazione
14. L'invalidità della domanda di accesso ai riti alternativi
15. Il ricorso immediato della persona offesa e l'inerzia del pubblico ministero
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1. Democrazia, legalità e processo
4. Il principio di legalità processuale
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