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Clelia Iasevoli » 4.Il principio di legalità processuale


Ristabilire il primato della legge

Per recuperare il valore dell’osservanza delle regole bisogna liberarsi dai condizionamenti di politica giudiziaria, privilegiando la prospettiva delle attività poste in essere nel processo, soltanto in questo modo si potrà affermare il primato della legge sul versante del procedere. Vero è che il significato di legalità può variare a seconda che si integri o meno con il valore della democrazia o con quello della divisione dei poteri; ma su di esso incide profondamente la previsione dei ricorsi giurisdizionali o, comunque, dei rimedi sanzionatori contro gli atti lesivi dei diritti fondamentali della persona.

…Il sistema sanzionatorio processuale…

Il sistema sanzionatorio processuale è costruito sulla proiezione finalistica della tutela della situazioni soggettive, per cui le sanzioni sono gli strumenti di rimozione o di correzione dell’atto invalido, volte a ripristinare la legalità processuale violata. Ed è questa unitarietà dello scopo a riflettersi sulla strutturazione dell’impianto processuale in termini di misura della legalità dei comportamenti.

…Il sistema sanzionatorio processuale II…

  • Nella successione teleologica degli atti il principio di legalità rivela interdipendenze con il sistema sanzionatorio processuale, implicando le relazioni concettuali di conformità formale e di compatibilità sostanziale.
  • La prima relazione – conformità formale – implica la valutazione di conformità dell’atto rispetto allo schema legale e non ammette il compimento di attività atipiche; la seconda – compatibilità sostanziale – implica la verifica di validità dell’atto rispetto all’ordinamento nel suo complesso, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia riconducibile ad un tipo di modello ovvero ad un criterio di riferimento della legalità in senso stretto; il principio ricostruito secondo quest’accezione riconosce la categoria degli atti atipici in nome dell’utilità processuale.

La sintesi concettuale: formale e sostanziale

L’idea di legalità maggiormente aderente alla specificità del contesto processuale è il risultato delle due accezioni: formale e sostanziale. Le ragioni sono diverse:

  • si tratta di un concetto dinamico che risente dell’identità dell’ordinamento in cui opera
  • la ricostruzione del principio in senso formale sarebbe accettabile in un sistema privo di sindacato di costituzionalità sulle leggi ordinarie
  • l”esistenza di limiti oggettivi alla stessa funzione legislativa (es. l’inviolabilità dei diritti della persona)

La tipicità degli atti processuali

Il principio di leglità processuale imperando sub specie di riserva assoluta implica i corollari della tipicità, della determinatezza ed in talune situazioni della tassatività. La tipicità degli atti processuali è riferibile soltanto a ciò che ripete le fattezze di uno schema astratto. Attraverso il procedimento di tipizzazione il legislatore seleziona tra i comportamenti umani quelli che possono assumere rilevanza processuale. Si tratta di una tecnica di astrazione che tipizza in modelli normativi i fatti che assumeranno la connotazione di atti. Ne consegue che l’assenza del modello non consente di discernere il comportamento processualmente rilevante e le conseguenze giuridiche ad esso connesse.

…La determinatezza…

La determinatezza dell’atto processuale assume un’autonomia concettuale soltanto se contrapposta alla tassatività. I due profili, pur muovendo da un fine comune – evitare l’arbitrio del giudice – hanno destinatari diversi: rispettivamente il legislatore per la determinatezza, in quanto strettamente inerente alla tecnica di normazione, il giudice per la tassatività perché essa indica un ordine chiuso delle fattispecie. Tuttavia, ciascuno degli aspetti è complementare all’altro; anzi in alcuni casi (es. artt. 177 – 178 c.p.p.) la tassatività assume una connotazione simbiotica. Non a caso se il legislatore peccasse per difetto di tipicità si rischierebbe di vanificare il precetto costituzionale di soggezione del giudice alla legge in quanto costui potrebbe creare norme per i singoli casi in luogo della fonte deputata.

…La determinatezza II…

Nella materia riservata alla legge vige l’obbligo di non lasciare spazio all’intervento di fonti subordinate e più in generale di non lasciare margini all’arbitrio del giudice. Perciò il corollario della tipicità è indispensabile per attribuire contenuti effettivi al principio di legalità processuale. La determinatezza crea le condizioni affinchè il soggetto possa orientare il proprio comportamento processuale a fronte degli schemi previsti; laddove la tassatività nega all’interprete la libertà di sussumere una fattispecie processuale concreta in una piuttosto che in un’altra disposizione.

La legge vigente al momento del compimento dell’atto

Va precisato che la forma e le modalità dell’atto processuale sono previste dalla legge vigente al momento del compimento dell’atto; da qui si origina il legittimo affidamento delle parti nello svolgimento del processo secondo le regole in vigore al tempo del compimento degli atti, nonché le esigenze che esse conoscano il momento in cui sorgano oneri con effetti per loro pregiudizievoli. Tuttavia, il fenomeno della successione delle leggi processuali nel tempo non può trovare semplificazione nella mera regola tempus regit actum.

La legge vigente al momento del compimento dell’atto II

La teoria del tempo dell’affidamento può essere sostenuta a fronte soltanto delle nuove disposizione aventi carattere in pejus per l’imputato, che potrebbe opporre l’ormai maturato affidamento sullo status quo ante. Ma l’eterogeneità delle situazioni non si presta all’applicazione di un criterio univoco, avendo spesso provocato sotto il profilo del diritto intertemporale l’adozione di soluzioni diverse, talvolta facendo prevalere il principio di conservazione di efficacia degli atti processuali validamente compiuti sotto il regime della legge precedente; talaltra determinando la retroattività delle norme più favorevoli.

L’ambito dell’irretroattività

In sintesi la regola del tempus regit actum sul fronte del procedere esplica la sua efficacia nella cristallizzazione delle regole del gioco a fronte dell’eventualità di modifiche peggiorative. Non si tratta di tutelare l’imputato da incriminazioni retroattive, quanto dalla modifica in pejus delle regole processuali. In particolare, la valutazione giudiziale del carattere peggiorativo fonda sul momento di effettuazione della specifica attività e sul raffronto a priori tra diritti, oneri e garanzie, facenti capo all’imputato sulla base della nuova legge processuale e dei diritti, oneri e garanzie, ricavabili dalla lex previa. L’area della irretroattività si radica sul carattere sfavorevole del novum per la posizione dell’individuo; il che significa che essa cede nell’ipotesi in cui siano più favorevoli le disposizioni successive.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge

L’art. 101 comma 2 Cost. impone al giudice di porre a base del legittimo esercizio della funzione soltanto ciò che sia voluto o consentito dalla legge attraverso scelte comportamentali che seguano l’itinerario normativo prescritto. Si perviene così all’individuazione del rapporto fisiologico tra giudice e legge; ed è questa la direzione verso cui ricomporre la crisi della legalità, degenerata nella supremazia del primo rispetto alla seconda, laddove la funzione giurisdizionale è servente alla legalità processuale. L’art. 101 comma 2 Cost. affida e detta una regola di comportamento per il giudice, di guisa che giurisdizione e processo rappresentano, l’una, la funzione, e, l’altro, il luogo di esercizio della prima, assicurando la tenuta dell’ordinamento giuridico.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge II

L’espressione “i giudici sono soggetti soltanto alla legge” sottolinea in maniera diretta l’utilizzo del termine “legge”, privilegiandone la natura di “presupposto” e di “limite” di qualsivoglia comportamento del giudice. La legalità processuale, dunque, è garanzia del “giusto processo” e della “giusta sentenza” sia perché regola comportamentale del giudice sia perché fonte di legittimazione dell’esercizio della funzione.

L’espressione “regolato dalla legge”

L’espressione “regolato dalla legge” (art. 111 comma 1 Cost.) esprime la sintesi legalità costituzionale-legalità processuale, ponendo una regola di comportamento per il legislatore ordinario in una materia governata dalla riserva assoluta. Ne deriva l’incostituzionalità di quel processo in cui la forma e i termini, i poteri delle parti e del giudice siano rimessi alla discrezionalità del giudice per quanto concerne le modalità ed i tempi.

… Secondo le norme di questo codice

“La giurisdizione penale è esercitata … secondo le norme di questo codice” ex art. 1 c.p.p. E’ questa una norma di raccordo tra il piano costituzionale ed il versante processuale sotto il profilo del concreto esplicarsi della funzione giurisdizionale, che confina la funzione nei binari della legalità, offrendo le regole di orientamento del comportamento del giudice, deontologicamente tenuto all’osservanza dei limiti di cognizione e di decisione. La legge costituisce il parametro esogeno posto a presidio del processo, perciò, essa si traduce in una manifestazione concreta della legalità processuale.

I confini costituzionali

La giurisdizione deve essere integrata da una classe di atti determinata soltanto dalla legge. Non sarebbe conforme a Costituzione – ad esempio – una norma primaria di Governo inerente alla forma degli atti processuali che legittimasse, in via generale, le parti a stabilire l’essenza e gli effetti dell’inosservanza. Parimenti sarebbe incostituzionale la legge che, pur avendo determinato le modalità di redazione dell’atto processuale, rimettesse alle parti la predeterminazione della disciplina avente ad oggetto la sanzione applicabile in caso di inosservanza.

Gli artt. 2, 25, 101 comma 2 Cost.

Il combinato disposto degli artt. 2, 25, 101 comma 2 Cost. – prima ancora dell’art. 111 comma 1 Cost. – configura il fondamento del principio di legalità processuale nella duplice e complessiva accezione di compatibilità degli atti processuali alla “legge” e di conformità formale. Se sotto quest’ultimo profilo taluni atti acquistano rilevanza giuridica soltanto se corrispondenti al paradigma legale, altri dovranno essere valutati dal giudice anche, e soprattutto, dal punto di vista della compatibilità con l’ordinamento giuridico.

Gli artt. 2, 25, 101 comma 2 Cost. II

Ed è l’illegalità che, non escludendo né oscurando la connotazione contra legem amplia i termini del contrasto, perché la legalità è violata non attraverso l’inosservanza di singole norme, bensì attraverso lo schema normativo che regge la funzione di ius dicere: questa è la causa dell’abnormità del provvedimento giurisdizionale che integrando la deviazione dal modello potere-atto-scopo dev’essere espunto dal sistema.

Il modello logico potere-atto-scopo

La fattispecie processuale è costruita sul modello logico potere-atto-scopo trasfuso, poi, in un modello tipico legislativamente previsto, che descrive il comportamento. La conformità formale esige l’attribuzione di potere, l’indicazione dello scopo, la delimitazione dell’oggetto, la predisposizione della forma.

La compatibilità dell’atto con l’ordinamento giuridico

Si scopre l’accezione di compatibilità sostanziale dell’atto soprattutto sul versante patologico in cui il provvedimento si pone in contrasto con la ratio dello sviluppo degli atti processuali e con l’ordinamento nel suo insieme. Si tratta di una valutazione che travalica il dato dell’illegittimità del comportamento soggettivo, perché l’illegalità dell’atto è segno di rottura con l’ordinamento compresa ovviamente la Costituzione.

L’articolo 111 comma 7 Cost.

Nell’art. 111 comma 7 Cost. si rinviene il meccanismo di garanzia, che sana il momento di frattura con l’ordinamento. In particolare, il valore prescrittivo della disposizione va colto nella locuzione “violazione di legge” e nelle due autonome articolazioni: l’una avente ad oggetto il ricorso per cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale; l’altra relativa all’applicazione del rimedio avverso le sentenze.
Essa si pone come norma di chiusura a tutela della legalità processuale del sistema. Anche la genericità dell’espressione si spiega nella logica della duplice accezione del principio di legalità.

I materiali di supporto della lezione

Nappi, Il «111» e la riforma processuale rilanciano lo spirito dell'89, in Dir. e giust., 2000, p. 6.

D. Siracusano, Il contraddittorio fra Costituzione e legge ordinaria, in Dir. pen e proc., 2000, n.11, p. 1425.

V. Garofoli, Giudizio, regole e giusto processo. I tormentati itinerari della cognizione penale, in Riv. it. dir. e proc.

pen., 2000, p. 512.

G. Giostra, voce Contraddittorio, (dir. proc. pen.), vol. VIII, in Enc. giur. Treccani, Roma, 2001.

O. Mazza, La norma processuale penale nel tempo, Milano, 1999.

S. Fois, voce Legalità, in Enc. dir., vol. XXIII, Milano, 1973, p. 663.

M. Chiavario, voce Giusto processo, (processo penale), in Enc. giur. Treccani,…….. ,Roma, 2001.

S. Fois, Il modello costituzionale di giusto processo, in Rass. parl., 2000, p. 575.

P. Ferrua, Il processo penale dopo la riforma dell'art. 111 della Costituzione, in Questione giust., 2000, p. 51.

G. Spangher, Il giusto processo penale, in Studium iuris, 2000, n. 3, p. 255 .

E. Amodio, La procedura penale dal rito inquisitorio al giusto processo, in Cass. pen., 2003, p. 419; Idem, Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell'imputato, in Dir. pen. e proc., 2003, n. 7, p. 797.

G. Spangher, Il giusto processo penale, in Studium iuris, 2000, n. 3, p. 255.

G. Riccio, sub art. 1, in Le fonti del diritto italiano. Codice di procedura penale, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008,p. 68.

C. Iasevoli, I tratti connotativi della legalità processuale, in La nullità nel sistema processuale penale, Padova, 2008, p. 58.

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Le altre lezioni del corso con podcast

1. Democrazia, legalità e processo

2. La crisi della legalità

4. Il principio di legalità processuale

5. La fattispecie processuale

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