Vai alla Home Page About me Courseware Federica Living Library Federica Federica Podstudio Virtual Campus 3D La Corte in Rete
 
Il Corso Le lezioni del Corso La Cattedra
 
Materiali di approfondimento Risorse Web Il Podcast di questa lezione

Clelia Iasevoli » 16.La prova incostituzionale


La sent. n. 34 del 1973 della Corte cost.

La radice del concetto di prova incostituzionale si rinviene nella pronuncia del Giudice delle leggi del 1973 secondo cui le attività compiute in dispregio dei diritti inviolabili del cittadino non possono essere assunte di per sé a giustificazione e a fondamento di atti processuali, posti a carico di chi quelle attività costituzionalmente illegittime abbia subito.


La sent. n. 34 del 1973 della Corte cost.

Alquanto significativo è un passaggio argomentativo della sentenza. Esso, richiamandosi all’art. 15 della Cost., precisa che è possibile limitare il «diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge, è dato inferire che il principio enunciato dal comma 1 della norma costituzionale sarebbe gravemente compromesso se a carico dell’interessato potessero valere come indizi o come prove intercettazioni telefoniche assunte illegittimamente [ad es.] senza previa, motivata autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Se ciò avvenisse, un diritto “rionosciuto e garantito” come inviolabile dalla Costituzione sarebbe davvero esposto a gravissima menomazione». Insomma, gli elementi probatori acquisiti in tal modo non possono essere utilizzati ai fini della formazione del libero convincimento del giudice.

La fonte della regola di esclusione probatoria

Da qui l’attualità del bisogno di interrogarsi sul se l’inammissibilità di elementi probatori, acquisiti attraverso attività illecitamente compiute, presupponga o meno l’esistenza di una regola di esclusione prevista dalla legge processuale penale oppure sia sufficiente l’esistenza nell’ordinamento costituzionale di un principio generale, come fonte normativa della regola di esclusione probatoria.


L’inviolabilità del diritto

Il principio elaborato dalla Corte costituzionale, sotto il profilo innovativo della regola di esclusione che esprime, non è fondato sulla previsione di inefficacia degli atti compiuti in violazione dei diritti (artt. 13, 14, 15 e ss. Cost.), ma è contenuto nella proclamazione costituzionale di inviolabilità. Da qui discenderebbe – secondo la Corte – il divieto di utilizzazione di quegli elementi probatori, che costituiscono il risultato di attività lesive di diritti fondamentali del cittadino.


La tesi restrittiva

Parte della dottrina affermava – ed afferma- la piena utilizzabilità di tali elementi probatori ai fini della formazione del convincimento del giudice, mancando uno specifico divieto posto dalle norme processuali. Per cui l’assunzione attraverso attività illecite di prove di per sé legittime produrrebbe conseguenze soltanto sul piano sostanziale (sanzione penale), non anche su quello processuale (inammissibilità), salvo che l’illiceità della condotta non sia causa di inammissibilità della prova prevista da una disposizione processuale. Questa dottrina ha interpretato in chiave restrittiva anche l’art. 191 c.p.p., pervenendo all’irrilevanza della provenienza illecita delle prove. La strada è pericolosa perché apre le porte del processo a prove assunte con modalità lesive dei diritti inviolabili.

L’inviolabilità come fonte della regola di esclusione

Diversamente c’è chi rinviene la fonte della regola di esclusione delle prove illecite nella proclamazione costituzionale di inviolabilità dei diritti soggettivi. Essa conferisce valore assoluto alla tutela e si traduce nell’inammissibilità di qualsiasi restrizione, che avvenga al di fuori dei casi e dei modi direttamente o indirettamente stabiliti dalla Costituzione. Ne consegue che la limitazione è legittima all’interno dell’area dei limiti ammessi, ma diventa illegittima al suo esterno, coinvolgendo anche il risultato probatorio.


Il presupposto dell’incostituzionalità

Dunque, questa matrice di derivazione costituzionale – l’inviolabilità – rende la salvaguardia di tali diritti insensibile alle scelte del legislatore ordinario in rapporto alle esigenze dell’accertamento. Per questa via si perviene all’assunto che l’inutilizzabilità assoluta, di prove ottenute in violazione dei diritti fondamentali dell’individuo, deriva  dalla connotazione di inviolabilità a prescindere dalla mediazione di una norma ordinaria.


La situazione di contrasto è diretta, non mediata

Insomma, ove si accolga la categoria delle prove incostituzionali sembra corretto l’insegnamento della Corte che elabora la regola di esclusione delle prove assunte con modalità lesive dei diritti fondamentali direttamente dalla definizione di inviolabilità e non dalla statuizione di inefficacia assoluta degli atti illeciti, che sarebbe, peraltro, ultronea. Ne discende che il comportamento lesivo si pone in contrasto non con la norma processuale, ma direttamente con il precetto costituzionale. L’inviolabilità, nel senso di ciò che non può essere violato, esprime – fuori dai casi e modi consentiti – l’inesistenza del potere di restrizione di tali diritti.

L’art. 191 c.p.p.

L’oggetto della riflessione deve ora necessariamente spostarsi sull’ambito di attività della inutilizzabilità, dal momento che la formulazione dell’art. 191 comma 1 c.p.p. sembra circoscrivere l’operatività della sanzione soltanto alle prove acquisite in violazione delle norme processuali, concernenti l’an o il quomodo (prove illegittime), con l’esclusione sia delle prove conseguenti ad attività compiute in dispregio dei diritti fondamentali del cittadino, tutelati – in via non mediata – dalla Costituzione (prove incostituzionali), sia di quelle derivanti da condotte vietate da norme di diritto sostanziale penale (prove illecite).


La locuzione “divieti stabiliti dalla legge”

La questione fonda sull’ambiguità della locuzione “divieti stabiliti dalla legge” ex art. 191 comma 1 c.p.p. Secondo alcuni l’espressione non può che riferirsi alla legge processuale, in base al rilievo che le prove illegittime sono quelle acquisite in violazione di norme processuali, ciò rinverebbe un riscontro non soltanto nella rubrica della disposizione “prove illegittimamente acquisite”, ma anche nella Relazione al Progetto preliminare che richiede la violazione di un divieto probatorio.

Gli effetti della tesi restrittiva

Se così fosse, l’inutilizzabilità della prova incostituzionale sarebbe sostenibile soltanto a fronte della mediazione di una norma processuale. Con la conseguenza che laddove la legge processuale non vietasse l’attività probatoria lesiva dei diritti fondamentali, il giudice potrebbe utilizzare le prove acquisite, non operando la sanzione dell’inutilizzabilità. Diversamente la strada alternativa sarebbe il ricorso al potere di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma processuale. In sintesi, secondo questa ricostruzione la Costituzione non rappresenta un’autonoma e specifica fonte di divieti probatori, spettando al legislatore ordinario la determinazione dei limiti del potere cognitivo del giudice, in attuazione delle direttive costituzionali.

La prova illecita

La tesi conduce all’affermazione che l’art. 191 c.p.p. non si riferisce alle norme costituzionali, atteso che esse non stabiliscono alcun divieto probatorio, né alcuna regola di esclusione operante direttamente nel processo penale. L’interpretazione è restrittiva anche sul fronte della prova illecita, in base al rilievo che il giudizio di illiceità espresso dalla legge sostanziale penale è idoneo a costituire soltanto il presupposto della repressione della condotta oggetto dello stesso, non estende di per sé la propria efficacia all’ambito processuale. In altri termini, la norma penale che vieta il comportamento pone un divieto non suscettibile di rilevanza processuale, nel senso che non integra al contempo una regola di esclusione probatoria.

La prova illecita II

A voler seguire l’impostazione restrittiva, il giudizio di illiceità e quello di inammissibilità possono coincidere sul presupposto dell’esistenza di una norma processuale, che stabilisca un divieto probatorio, avente ad oggetto l’acquisizione della prova illecita. Diversamente, si tratterebbe di giudizi che si collocano su piani autonomi. Pertanto, la qualificazione di illiceità non è di per sé fonte di una regola di esclusione probatoria, né causa di inutilizzabilità della prova così conseguita.


Un esempio

Se, infatti, l’art. 200 comma 1 c.p.p. prevede che i soggetti appartenenti alle categorie ivi indicate “non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione”, ciò significa che non sono tenuti ad astenersi e che le loro dichiarazioni sono utilizzabili; tuttavia, a norma dell’art. 622 c.p. la stessa condotta integra una fattispecie criminosa. Ebbene, tale testimonianza, da un lato, costituisce reato e, dall’altro, è validamente acquisita.

La tesi estensiva

Tuttavia, la tesi restrittiva non convince. Non è sostenibile la totale irrilevanza nel processo della provenienza illecita della prova. Ne consegue che salvo sia la stessa legge processuale a stabilire la validità di una condotta illecita, in funzione del contemperamento tra esigenze dell’accertamento e tutela dei diritti, non sono validamente acquisite le prove derivanti da condotte che integrano fattispecie criminose.
Perciò, non appare condivisibile l’interpretazione che esclude le prove illecite dall’ambito operativo dell’inutilizzabilità.


La sovrapposizione delle categorie

A sostegno della tesi estensiva è stato osservato che l’ inutilizzabilità è sancita dall’art. 191 comma 1 c.p.p. con riferimento generico ai divieti stabiliti dalla legge. Altri, invece, per affermare l’inutilizzabilità delle prove acquisite attraverso condotte illecite hanno ritenuto indispensabile il richiamo alla categoria delle prove incostituzionali, attraverso la quale l’inutilizzabilità si sostanzia nell’effetto immediato della lesione dei diritti costituzionalmente tutelati. Per questa via, però, si perviene alla sovrapposizione delle due categorie, laddove l’una – la prova illecita – perde la sua autonomia, divenendo una specie dell’altra – la prova incostituzionale.

L’assetto giurisprudenziale

La giurisprudenza si è attestata nel senso della inutilizzabilità ex art. 191 comma 1 c.p.p. delle prove costituenti il risultato di attività vietate da norme penali. Per quanto riguarda la questione dell’inutilizzabilità delle prove incostituzionali va evidenziato il consolidarsi tanto nella giurisprudenza costituzionale quanto nella giurisprudenza di legittimità, del rifiuto dell’attribuzione di un significato restrittivo all’art. 191 comma 1 c.p.p. Infatti, la sanzione viene estesa anche agli atti probatori assunti in violazione di diritti soggettivi tutelati dalla Costituzione, indipendentemente dall’esistenza di un divieto posto da una norma processuale.

I materiali di supporto della lezione

Cass. pen., sez. un., 27 marzo 1996, Sala, in Cass. pen., 1996, p. 1811; Cass. pen., sez. un., 13 luglio 1998, n. 21, Gallieri, in Cass. pen., 1999, p. 465; Cass. pen., sez. IV, 15 giugno 2000, Viskovic, in Dir. pen. e proc., 2001, p. 87; Cass. pen., sez. un., 28 luglio 2006, n. 26795, in Cass. pen., 2006, p. 3937.

G. Riccio, Le perquisizioni nel codice di procedura penale, Napoli, 1974, p. 128 e ss.

V. Grevi, Insegnamenti, moniti e silenzi della Corte costituzionale in tema di intercettazioni telefoniche, in Giur. cost., 1974, p. 317.

F. Cordero, Procedura penale, Milano, 1987, p. 925.

F. Cordero, Il procedimento probatorio, in Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963, p. 131.

F. Cordero, Prove illecite, in Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963, p. 159.

G. Allena, Riflessioni sul concetto di incostituzionalità della prova nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, p. 506.

P. Tonini, La prova penale, Padova, 2000, p. 58 ss.

N. Galantini, L'inutilizzabilità della prova nel processo penale, Padova, 1992, p. 204.

G. Pierro, Una nuova specie d'invalidità: l'inutilizzabilità degli atti processuali penali, Napoli, 1992, p. 162.

C. Conti, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, Pdova, 2007, p. 154.

F. Caprioli, Colloqui riservati e prova penale, Torino, 2000.

  • Contenuti protetti da Creative Commons
  • Feed RSS
  • Condividi su FriendFeed
  • Condividi su Facebook
  • Segnala su Twitter
  • Condividi su LinkedIn
Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

Fatal error: Call to undefined function federicaDebug() in /usr/local/apache/htdocs/html/footer.php on line 93