Rimanendo sempre sul versante dei vizi dell’atto imputativo, un caso alquanto controverso è quello inerente alla fattispecie in cui il giudice proceda personalmente alla trascrizione dell’imputazione a fronte dell’inerzia del pubblico ministero, inserendola nel decreto di convocazione delle parti di cui all’art. 27 d.lgs 274/2000. Secondo una prima ricostruzione il decreto emesso dal giudice di pace sarebbe abnorme, in virtù del rilievo che egli avrebbe dovuto rimettere gli atti al pubblico ministero, affinchè costui procedesse nelle forme ordinarie di cui agli artt. 11 o 17 d.lgs 274/2000.
Invero, l’art. 112 Cost., pur statuendo l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale come regola comportamentale dettata per il pubblico ministero, non si risolve nella preclusione alla normazione di situazioni in cui un soggetto diverso da quello pubblico possa adire senza intermediari e, quindi, direttamente, la giurisdizione penale. Difatti, vi è chi afferma che il riferimento al solo pubblico ministero nell’art. 112 Cost., lungi dall’essere finalizzato a garantire il monopolio della pubblica accusa in riferimento all’azione penale, mira a tutelare ed a preservare l’integrità del brocardo del ne procedat, che, a sua volta, si pone a garanzia del divieto per lo stesso giudice di esercitare l’azione penale.
In merito l’Assemblea costituente aveva sottolineato l’eccessiva limitatezza della definizione dell’azione oltre che obbligatoria anche pubblica, perchè quest’ultimo connotato avrebbe impedito al legislatore ordinario la possibilità di attribuire ai privati la legittimazione all’esercizio dell’azione. Insomma, la consapevolezza dei benefici connessi al coinvolgimento dei cittadini nell’avvenimento processo – che è avvenimento sociale – significava, quindi, escludere la titolarità assoluta in capo al pubblico ministero, rivelando una matura apertura verso nuovi moduli di partecipazione diretta.
Dunque, l’azione privata soprattutto oggi potrebbe costituire un valido correttivo all’inerzia del pubblico ministero e potrebbe garantire la partecipazione al processo di soggetti non economicamente offesi dal reato, ma portatori di interessi, definiti “collettivi e diffusi”, la tutela dei quali difficilmente trova posto attraverso i tradizionali meccanismi giudiziari. In estrema sintesi, il ricorso immediato della persona offesa si pone sulle linee di un itinerario di rinnovamento verso una dimensione più democratica del processo penale, i cui tratti connotativi soltanto apparentemente sembrano collidere con il principio di obbligatorietà, garantendone, invece, sul piano sostanziale una maggiore effettività.
Tuttavia, si nega la natura di azione strictu sensu al ricorso immediato davanti al giudice di pace. Addirittura vi è chi ne evidenzia le assonanze con il genus dei procedimenti speciali soprattutto per quanto concerne la previsione di un contatto diretto tra la persona offesa e il giudice nell’ottica di un recupero dell’esigenza di semplificazione e di economia dei tempi processuali. Secondo questa impostazione nonostante formalmente sia il privato a proporre il ricorso permarrebbe nel dominio del giudice il potere di instaurare il processo, riecheggiando – per certi versi – il modulo di esercizio dell’azione da pare del pretore, in deroga al principio del ne procedat iudex ex ufficio.
Epperò questa chiave di lettura svela la sua intrinseca debolezza a fronte del dato semantico riscontrabile nell’uso della locuzione il giudice “trascrive”, che chiaramente si sostanzia nell’attribuzione all’offeso del potere di specificare il contenuto della regiudicanda. Al riguardo, secondo la giurisprudenza qualora il pubblico ministero abbia espresso parere contrario o sia rimasto inerte, il giudice può adottare unicamente i provvedimenti di cui all’art. 26 d.lgs. 274/2000, diversi dal decreto di convocazione delle parti e, non potendo disporre l’imputazione coatta, deve rimettere gli atti al pubblico ministero affinchè proceda liberamente nelle forme ordinarie.
La riflessione deve partire da alcuni dati normativi. Quanto all’eventuale difformità del ricorso dal modello legale il rimedio sanzionatorio è costituito dall’inammissibilità (art. 24 d.lgs. 274/2000). La fattispecie, invece, descritta dall’art. 25 d.lgs. 274/2000 impone al pubblico ministero di presentare le sue richieste entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso; si tratta evidentemente di un obbligo di facere.
A nostro avviso l’art. 25 d.lgs. 274/2000 precluderebbe al pubblico ministero la decisione sull’an procedendum, riservandogli soltanto la possibilità di esprimere parere contrario al ricorso o di formulare l’imputazione; scelte comportamentali che non condizionano l’attività giurisdizionale di controllo descritta dall’art. 26 d.lgs. 274/2000.
Da qui la convinzione che il giudice possa procedere anche in assenza delle richieste del pubblico ministero.
Il contenuto dell’art. 27 comma 3 lett. d) d.lgs. 274/2000 sembra compatibile con l’ipotesi che l’imputazione – eccezionalmente – si possa ricavare da un atto non proveniente dal pubblico ministero. E all’interno della successione degli artt. 21 e ss. d.lgs. 274/2000 emerge l’autonoma caratterizzazione dell’addebito rispetto all’istanza presentata. Peraltro, questa linea dommatica è rafforzata dall’art. 3 d.lgs. 274/2000 secondo cui la qualità di imputato – a differenza di quanto accade nel procedimento ordinario – si acquista in un momento successivo alla formulazione dell’imputazione, determinando una singolare sfasatura tra i due momenti, che si colma con il decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice.
Ciò offre la chiave di lettura per ritenere che il parere espresso dal pubblico ministero non sia vincolante ai fini dell’instaurazione del giudizio, né indispensabile affinchè si possa andare avanti nella successione teleologica degli atti.
In sintesi, dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 e 27 comma 1 d.lgs. 274/2000 si può desumere che, ancorchè il pubblico ministero non abbia presentato le proprie richieste, il giudice debba comunque pronunciarsi:
a) con una decisione contraria al ricorso nei casi di inammissibilità, di manifesta infondatezza e/o di incompetenza;
b) oppure emettere decreto di convocazione delle parti.
Sicchè escludendo che si possa attribuire al pubblico ministero la titolarità di un potere di veto rispetto all’instaurazione del giudizio, il ricorso immediato attiva – di fatto – l’iter procedimentale, in merito al quale potrebbe – ma non dovrebbe – innestarsi l’iniziativa dell’accusa; e per questa via il modulo di cui all’art. 21 e ss. d.lgs. 274/2000 sarebbe perfettamente aderente alla ratio interna alla normazione dell’esercizio dell’azione penale. Ciò significa che l’iniziativa esercitata dalla persona offesa – in caso di inerzia del pubblico ministero – si risolve in una vera e propria azione penale privata dalla natura “concorrente”.
Per queste ragioni l’inerzia del pubblico ministero non può comportare l’arresto del procedimento. Da qui la convinzione che il giudice abbia l’obbligo di “trascrivere” l’imputazione ex art. 27 comma 3 lett. d) d.lgs. 274/2000, emettendo il decreto di convocazione delle parti. Peraltro, assume significato pregnante il dato che nella stesura definitiva della norma scompare il riferimento alla “trascrizione dell’imputazione formulata dal pubblico ministero”.
All’interno della logica complessiva di sistema si rinviene la fonte legittimante il provvedimento con cui il giudice invita le parti a comparire in giudizio, la cui abnormità è esclusa, trattandosi di un provvedimento, che, sebbene atipico, è funzionale all’intercedere della progressione processuale; esso si colloca nell’itinerario postulato dall’art. 27 comma 1 lett. d) d.lgs. 274/2000. L’asserzione è confermata dal combinato disposto degli artt. 21 commi 2 lett. c) e 3 d.lgs. 274/2000, in cui si rinviene il riferimento all’assistenza tecnica del difensore al momento di redazione del ricorso, nell’ottica di valorizzare le potenzialità dell’atto.
La Commissione Riccio di riforma del codice di procedura penale ha proposto de iure condendo un meccanismo in cui sia la persona offesa ad esercitare l’azione penale davanti al giudice di pace per i reati perseguibili a querela, con il ministero di un difensore e con il contestuale deposito degli atti di investigazione eventualmene compiuti, secondo un modello di citazione speculare a quello previsto per l’esercizio dell’azione penale per mano pubblica.
In particolare nella Relazione al Progetto di riforma si precisa «la previsione obbligatoria del ministero di un difensore assolve alla funzione di individuare una figura professionale, liberamente scelta e, quindi, di fiducia che valuti l’esposizione dei fatti avuta da questi [l'offeso] e che sappia orientarlo responsabilmente nella scelta di procedere o meno».
Ancora «l’onere di notificare al pubblico ministero la richiesta di citazione a giudizio dell’imputato vuole assicurare un successivo momento valutativo, questa volta affidato ad un soggetto istituzionale, finalizzato a segnalare al giudice ragioni ostative, di merito o di rito, al passaggio alla fase del giudizio; il dovere del giudice di emettere decreto di citazione, previa trascrizione dell’imputazione formulata dalla persona offesa, non lo esonera affatto, in applicazione dei principi generali, dal dovere di emettere sentenze di assoluzione, di non luogo a procedere, di applicazione di cause estintive del reato, quando ne ricorrono le condizioni nella fase antecedente all’emissione del decreto di citazione».
Nell’idea della proposta emendativa è necessario privare il pubblico ministero del potere di impedire il transito dal procedimento al processo, nell’ipotesi in cui lo stesso si rifiutasse di formulare l’imputazione e ciò nell’ottica di potenziare la finalità di speditezza processuale. In definitiva si prospetta la codificazione di una posizione della pubblica accusa avente carattere squisitamente consultivo-facoltativo, e non obbligatorio, in ordine al corretto esercizio dell’azione penale.
1. Democrazia, legalità e processo
3. Il conflitto tra le due Corti
4. Il principio di legalità processuale
8. L'incompatibilità del giudice per gli atti compiuti nel procedimento
9. L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione
10. La difformità della richiesta di rinvio a giudizio dal modello legale
11. Le vicende dell'imputazione
12. Il principio di correlazione tra l'accusa contestata e la sentenza
13. La nullità della sentenza per difetto di contestazione
14. L'invalidità della domanda di accesso ai riti alternativi
15. Il ricorso immediato della persona offesa e l'inerzia del pubblico ministero
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F. Falato, Il ricorso immediato della persona offesa innanzi al Giudice di pace: una forma “alternativa di azione penale”?, in Quaderni di Scienze penalistiche, n. 2, 2006, p. 163 ss.
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